La nuova trasparenza firmata Consob
di Mariano Mangia
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 20 ottobre 2003
Accelerazione sulla strada
della trasparenza da parte della Consob che si accinge a rivedere
profondamente il regolamento degli intermediari, il numero 11522 varato
nel 1998. In realtà, una prima rivisitazione dei contratti di gestione
patrimoniale è già intervenuta da luglio. Sono stati introdotti nuovi
criteri di classificazione e nuovi parametri specifici di rischio con
l'intento di chiarire meglio agli investitori i criteri di investimento e
le caratteristiche dei titoli che possono essere detenuti in portafoglio.
La rivisitazione della classificazione degli strumenti finanziari ha
portato alla definizione di cinque categorie; accanto agli strumenti
tradizionali quali titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale
di rischio, quote di fondi e sicav (Oicr) e derivati fanno la loro
comparsa i titoli strutturati. Per ognuno di questi strumenti è richiesta
una più chiara esplicitazione di alcuni parametri di differenziazione: la
categoria degli emittenti per i titoli obbligazionari, i settori
industriali e il grado di capitalizzazione (alta, media o bassa) per i
titoli azionari, la volatilità per le quote di fondi e sicav. Un'ulteriore
novità è l'introduzione del risultato finanziario a scadenza o payout per
i contratti in derivati: questo elemento fornisce al cliente l'entità
(limitata o illimitata) della perdita in cui si può incorrere investendo
in contratti derivati per finalità diverse della copertura.
Ma ancora
più corposi sono i mutamenti previsti nella nuova versione del regolamento
intermediari che recepirà gli standards comuni elaborati dal Cesr
(Committee of European Securities Regulators). Una bozza del nuovo
regolamento è già stata messa a disposizione degli intermediari. La Consob
parla di un «aggiornamento delle regole finalizzato a richiamare gli
intermediari ad un rispetto sostanziale degli interessi sottesi alla
disciplina (interesse degli investitori; integrità dei mercati), evitando
la possibilità di una adesione meramente formale alle regole di condotta».
Tra gli interventi proposti le nuove norme che regolano il conflitto
di interessi sono forse quelle che hanno sinora ricevuto maggiore risalto.
Il principio cui si ispira la nuova disciplina è che i conflitti di
interesse debbano essere «identificati, evitati e ove non sia possibile
evitarli, resi trasparenti e comunque gestiti in modo tale da escludere
che rechino pregiudizio agli investitori». Tradotto in pratica, l'articolo
27, così come proposto dalla Consob, prevede una disciplina molto rigorosa
delle commissioni percepite dagli intermediari, anche sotto forma di beni
e servizi, sulla base di accordi di retrocessione (ad esempio, per
l'investimento in fondi o sicav o per la negoziazione di titoli). La
percezione di denaro o servizi sarà ammessa solo nel caso in cui possano
contribuire alla prestazioni del servizio a favore degli inventori.
Dunque, ammesse le cosiddette «soft commission», quando il denaro viene
effettivamente utilizzato per l'acquisto di beni e servizi (es. provider
di dati, software di analisi) che contribuiscono alla prestazione del
servizio di gestione, ma a patto di fornire adeguata informativa a organi
di vigilanza e a investitori, mentre la semplice retrocessione di
commissioni, le hard commissions, di solito riconosciute nelle gestioni in
fondi, dovrà ritenersi vietata, in quanto non si traduce in un beneficio
diretto per gli investitori. Il tema è decisamente caldo, se si considera
il peso delle gestioni patrimoniali in fondi sul mercato italiano, e
chissà che nella stesura definitiva del regolamento questa norma non
subisca variazioni.
La nuova disciplina del conflitto di interessi non
è, tuttavia, l'unica, sostanziale, innovazione della nuova versione del
regolamento al vaglio di Consob e di intermediari. Nei contratti di
gestione patrimoniale e nei prospetti dei fondi comuni dovrebbe comparire
una diversa interpretazione del benchmark, non più parametro
rappresentativo dei rischi connessi alla gestione, ma parametro oggettivo
di riferimento, costruito facendo riferimento a portafogli indice
replicabili, coerente con gli obiettivi di investimenti, al quale
confrontare i risultati di gestione. Se non è possibile indicare un
parametro, va evidenziato un indicatore del livello del rischio.
Per le gestioni individuali, la definizione del grado di rischio di portafoglio
fa riferimento allo stile di gestione adottato, ovvero la relazione che
esiste tra benchmark e le scelte del gestore (strategia attiva o passiva)
e gli altri elementi caratterizzanti il processo di selezione degli
investimenti, e occorrerà anche indicare il grado di rischio in termini
descrittivi (basso, medio-basso, etc), come già oggi avviene per i fondi
comuni.
Le altre modifiche di rilievo riguardano la raccolta di
informazioni dagli investitori e mirano a ridurre il fenomeno di clienti
che non forniscono elementi sulla propria situazione finanziaria,
sull'esperienza in materia di investimenti, su obiettivi di investimento e
propensione al rischio. E' previsto che il cliente che ha rifiutato di
fornire informazioni sia reso edotto che tale rifiuto può compromettere la
possibilità per l'intermediario di curarne al meglio gli interessi.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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