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  :: Rassegna stampa - Documento

La nuova trasparenza firmata Consob
di Mariano Mangia
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 20 ottobre 2003

Accelerazione sulla strada della trasparenza da parte della Consob che si accinge a rivedere profondamente il regolamento degli intermediari, il numero 11522 varato nel 1998. In realtà, una prima rivisitazione dei contratti di gestione patrimoniale è già intervenuta da luglio. Sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione e nuovi parametri specifici di rischio con l'intento di chiarire meglio agli investitori i criteri di investimento e le caratteristiche dei titoli che possono essere detenuti in portafoglio.
La rivisitazione della classificazione degli strumenti finanziari ha portato alla definizione di cinque categorie; accanto agli strumenti tradizionali quali titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale di rischio, quote di fondi e sicav (Oicr) e derivati fanno la loro comparsa i titoli strutturati. Per ognuno di questi strumenti è richiesta una più chiara esplicitazione di alcuni parametri di differenziazione: la categoria degli emittenti per i titoli obbligazionari, i settori industriali e il grado di capitalizzazione (alta, media o bassa) per i titoli azionari, la volatilità per le quote di fondi e sicav. Un'ulteriore novità è l'introduzione del risultato finanziario a scadenza o payout per i contratti in derivati: questo elemento fornisce al cliente l'entità (limitata o illimitata) della perdita in cui si può incorrere investendo in contratti derivati per finalità diverse della copertura.
Ma ancora più corposi sono i mutamenti previsti nella nuova versione del regolamento intermediari che recepirà gli standards comuni elaborati dal Cesr (Committee of European Securities Regulators). Una bozza del nuovo regolamento è già stata messa a disposizione degli intermediari. La Consob parla di un «aggiornamento delle regole finalizzato a richiamare gli intermediari ad un rispetto sostanziale degli interessi sottesi alla disciplina (interesse degli investitori; integrità dei mercati), evitando la possibilità di una adesione meramente formale alle regole di condotta».
Tra gli interventi proposti le nuove norme che regolano il conflitto di interessi sono forse quelle che hanno sinora ricevuto maggiore risalto. Il principio cui si ispira la nuova disciplina è che i conflitti di interesse debbano essere «identificati, evitati e ove non sia possibile evitarli, resi trasparenti e comunque gestiti in modo tale da escludere che rechino pregiudizio agli investitori». Tradotto in pratica, l'articolo 27, così come proposto dalla Consob, prevede una disciplina molto rigorosa delle commissioni percepite dagli intermediari, anche sotto forma di beni e servizi, sulla base di accordi di retrocessione (ad esempio, per l'investimento in fondi o sicav o per la negoziazione di titoli). La percezione di denaro o servizi sarà ammessa solo nel caso in cui possano contribuire alla prestazioni del servizio a favore degli inventori. Dunque, ammesse le cosiddette «soft commission», quando il denaro viene effettivamente utilizzato per l'acquisto di beni e servizi (es. provider di dati, software di analisi) che contribuiscono alla prestazione del servizio di gestione, ma a patto di fornire adeguata informativa a organi di vigilanza e a investitori, mentre la semplice retrocessione di commissioni, le hard commissions, di solito riconosciute nelle gestioni in fondi, dovrà ritenersi vietata, in quanto non si traduce in un beneficio diretto per gli investitori. Il tema è decisamente caldo, se si considera il peso delle gestioni patrimoniali in fondi sul mercato italiano, e chissà che nella stesura definitiva del regolamento questa norma non subisca variazioni.
La nuova disciplina del conflitto di interessi non è, tuttavia, l'unica, sostanziale, innovazione della nuova versione del regolamento al vaglio di Consob e di intermediari. Nei contratti di gestione patrimoniale e nei prospetti dei fondi comuni dovrebbe comparire una diversa interpretazione del benchmark, non più parametro rappresentativo dei rischi connessi alla gestione, ma parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a portafogli indice replicabili, coerente con gli obiettivi di investimenti, al quale confrontare i risultati di gestione. Se non è possibile indicare un parametro, va evidenziato un indicatore del livello del rischio.
Per le gestioni individuali, la definizione del grado di rischio di portafoglio fa riferimento allo stile di gestione adottato, ovvero la relazione che esiste tra benchmark e le scelte del gestore (strategia attiva o passiva) e gli altri elementi caratterizzanti il processo di selezione degli investimenti, e occorrerà anche indicare il grado di rischio in termini descrittivi (basso, medio-basso, etc), come già oggi avviene per i fondi comuni.
Le altre modifiche di rilievo riguardano la raccolta di informazioni dagli investitori e mirano a ridurre il fenomeno di clienti che non forniscono elementi sulla propria situazione finanziaria, sull'esperienza in materia di investimenti, su obiettivi di investimento e propensione al rischio. E' previsto che il cliente che ha rifiutato di fornire informazioni sia reso edotto che tale rifiuto può compromettere la possibilità per l'intermediario di curarne al meglio gli interessi.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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