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  :: Rassegna stampa - Documento

La ragione sociale «perde» la responsabilità
di Gian Paolo Tosoni
Il Sole 24 Ore
Sabato 28 agosto 2004

La prima modifica statutaria che le società cooperative affronteranno riguarda la ragione sociale. L'articolo 2518 del Codice civile dispone che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Ne consegue che non è più necessaria la precisazione nella ragione sociale che si tratta di cooperativa a responsabilità limitata (o illimitata), in quanto in tutte le cooperative non vi è più la responsabilità sussidiaria dei soci.
La denominazione sociale deve quindi contenere soltanto l'indicazione di «società cooperativa». La soppressione della responsabilità illimitata per le cooperative che la prevedevano ha indubbi riflessi per i creditori, ma comunque si tratta di una norma inderogabile.
Le quote e le azioni. Le modifiche statutarie delle cooperative dovranno prevedere che il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro, né superiore a 500. Questi importi sono identici a quelli in vigore prima della riforma (articolo 4 del decreto legislativo 213/98). Tuttavia, il valore minimo di 25 euro è la traduzione del precedente valore di 50mila lire, introdotto dalla legge n. 59/92. In quell'occasione era stata introdotta una norma transitoria che esentava le cooperative dall'obbligo dell'adeguamento al capitale minimo, con la conseguenza che possono sussistere tuttora cooperative la cui quota nominale sia inferiore a 25 euro. In assenza di una norma transitoria sembra necessario che i soci, per effetto dell'adeguamento obbligatorio dello statuto, versino una somma di denaro necessaria al raggiungimento del valore minimo di 25 euro.
Nessun socio può detenere quote o azioni di importo complessivo superiore a 100mila euro. Tale limite, che si applica soltanto per i soci persone fisiche non sottoscrittori di strumenti finanziari, non è variabile, come avveniva in passato, per le cooperative agricole e per quelle di produzione e lavoro.
I ristorni. L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. L'adeguamento statutario dovrebbe limitarsi a enunciare il principio stabilendo, ad esempio, che il ristorno può essere erogato direttamente ai soci, oppure in forma indiretta mediante aumento del capitale sottoscritto dal socio. Stabiliti i criteri in sede statutaria è opportuno demandare a un regolamento la determinazione delle modalità che non possono prescindere dagli apporti dei soci e dal risultato della gestione.
Le piccole cooperative. L'istituto della piccola cooperativa (legge n. 266/97) è di fatto soppresso in quanto viene sancito l'obbligo, per questi organismi, di trasformarsi in cooperativa "ordinaria" (articolo 111-septies delle norme di attuazione) entro il 31 dicembre 2004. Tuttavia la cooperativa i cui soci siano esclusivamente persone fisiche (con un minimo di tre) continua a operare normalmente applicando le regole delle società cooperative e facendo riferimento, per quanto non previsto nel Titolo VI, alle disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
Il modello societario. Le società cooperative, per quanto non previsto nel Titolo VI, applicano "naturalmente" le disposizioni sulle società per azioni. Possono però, in sede di adeguamento dello statuto, prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20 oppure quando l'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale non superi un milione di euro. È sufficiente non superare uno solo di questi limiti e non entrambi, affinché la cooperativa possa essere assimilata alla società a responsabilità limitata.
L'assimilazione alternativa ai due modelli di società di capitali, a seconda del superamento dei predetti limiti dimensionali, rende complessa la stesura dello statuto che dovrebbe prevedere entrambe le ipotesi.
L'adozione delle norme sulla Srl esclude l'obbligo del controllo contabile (articolo 2409-bis) il quale, nella fattispecie, è affidato per legge al collegio sindacale. Peraltro, nelle società cooperative il collegio sindacale non è obbligatorio se non vengono superati i limiti (capitale sociale, attivo patrimoniale, ecc.) previsti per le società a responsabilità limitata, ma rimane comunque l'obbligo del controllo contabile se la cooperativa è assimilata alla società per azioni.
Il voto. Nelle cooperative i cui soci siano imprese può essere previsto che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In sostanza si può fare riferimento ai conferimenti, ovvero agli acquisti di beni o servizi fatti dai soci. Il voto plurimo attribuito non può superare un terzo dei voti esprimibili nella assemblea e ogni socio non può esprimere più del decimo dei voti medesimi.
Analoga previsione è contenuta nelle norme sulla amministrazione della società cooperativa (articolo 2542, comma 3, del Codice civile): è possibile prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in rapporto dell'interesse che ciascuna categoria ha nella attività sociale.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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