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  :: Rassegna stampa - Documento

Lavori in corso, Ias a ostacoli
di Alessandro Antonelli e Luca Poggi
Il Sole 24 Ore
Martedì 9 novembre 2004

Percorso a ostacoli, in vista dell'applicazione dei principi Ias, per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale.
Le disposizioni del Tuir. Dal punto di vista fiscale, la valutazione dei lavori in corso su ordinazione, che hanno per oggetto beni approntati appositamente per il committente, secondo le tecniche da questi richieste, è disciplinata dagli articoli 92, comma 6 e 93 del Tuir. In particolare, in base all'articolo 92, comma 6, la valutazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione con durata di esecuzione non superiore all'anno deve essere effettuata, sul piano fiscale, in base alle spese sostenute nell'esercizio. Al contrario, la valutazione di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, in base all'articolo 93, deve avvenire sulla base dei corrispettivi pattuiti (salva specifica autorizzazione per la valutazione al costo in base all'articolo 93, comma 5).
I principi contabili nazionali. Per quanto attiene la disciplina civilistica, il principio contabile n. 23, «Lavori in corso su ordinazione», stabilisce che, «in presenza di lavori di durata ultrannuale, il criterio delle percentuali di completamento, pur se non espressamente imposto dall'art. 2426 Codice Civile, appare meglio rispondere alla disciplina generale di bilancio ed in particolare al principio della competenza, ed è quindi quello più comunemente adottato, oltre ad essere il solo criterio previsto dall'International Accounting Standard 11. Nel caso di commesse a breve termine, il criterio della percentuale di completamento, non precluso dalla attuale normativa vigente, trova raramente riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla vigente normativa fiscale, in quanto il criterio della commessa completata, se costantemente applicato, di norma non pone problemi di distorsione dei risultati d'esercizio, come invece si verifica nel caso delle commesse a lungo termine»
In sostanza, attualmente tanto la normativa fiscale (in modo obbligatorio), tanto quanto quella civilistica (in modo facoltativo, ma consigliato) sanciscono la valutazione dei lavori in corso su ordinazione rispettivamente in base ai corrispettivi pattuiti ovvero ai costi sostenuti, in dipendenza della durata ultrannuale o infrannuale dei lavori.
Lo Ias 11. Il principio Ias 11, «Commesse a lungo termine», prevede, invece, come unico criterio di valutazione dei lavori in corso su ordinazione quello del prezzo contrattuale, in base alla percentuale di completamento, a prescindere dalla durata infrannuale o ultrannuale dei lavori, escludendo, quindi, la possibilità di applicare il criterio della commessa completata. In sostanza, il principio Ias 11 impone di valutare sulla base dei corrispettivi pattuiti, e non già per l'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio, anche i lavori in corso di durata inferiore all'anno, se presentano i requisiti della specificità costruttiva per il cliente. La valutazione in bilancio delle opere infrannuali a corrispettivi pattuiti, in corso di esecuzione alla data di chisura dell'esercizio, in applicazione dello Ias 11, è in conflitto con i criteri attualmente prescritti dalla normativa fiscale.
La possibile soluzione. L'unica via percorribile risulterebbe quella di neutralizzare dal punto di vista fiscale il diverso valore delle rimanenze, ai fini della determinazione della base imponibile, apportando opportune variazioni al risultato economico relativo all'esercizio di inizio lavori. In particolare, nel caso di commesse infrannuali la cui valutazione «a corrispettivi» sia superiore alla somma dei costi sostenuti nel periodo d'imposta, si dovrà effettuare una variazione in diminuzione del risultato civilistico; in caso di commessa «in perdita» occorrerà operare una variazione in aumento del risultato civilistico, rendendosi la perdita stessa deducibile solo nel periodo d'imposta di completamento della commessa. Variazioni di segno opposto dovranno poi apportarsi nei periodi d'imposta successivi, per "riallineare" le risultanze civilistiche a quelle fiscali. Tuttavia questo comportamento non sembrerebbe, al momento, del tutto conforme alle disposizioni del Tuir in materia di eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio di esercizio. Pertanto, per rendere possibile l'applicazione del principio Ias 11 ai bilanci delle imprese, sarebbe necessario un intervento sulla normativa ficale, come previsto dall'articolo 25, lett. g) della legge comunitaria 2003, che delega il Governo alla «eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa, al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali».


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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