Lavori in corso, Ias a ostacoli
di Alessandro Antonelli e Luca Poggi
Il Sole 24 Ore
Martedì 9 novembre 2004
Percorso a ostacoli, in vista dell'applicazione dei principi Ias, per la
valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale.
Le disposizioni del Tuir. Dal punto di vista fiscale, la valutazione dei
lavori in corso su ordinazione, che hanno per oggetto beni approntati
appositamente per il committente, secondo le tecniche da questi richieste, è
disciplinata dagli articoli 92, comma 6 e 93 del Tuir. In particolare, in base
all'articolo 92, comma 6, la valutazione delle rimanenze finali dei lavori in
corso su ordinazione con durata di esecuzione non superiore all'anno deve essere
effettuata, sul piano fiscale, in base alle spese sostenute nell'esercizio.
Al contrario, la valutazione di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale,
in base all'articolo 93, deve avvenire sulla base dei corrispettivi pattuiti
(salva specifica autorizzazione per la valutazione al costo in base all'articolo
93, comma 5).
I principi contabili nazionali. Per quanto attiene la disciplina
civilistica, il principio contabile n. 23, «Lavori in corso su
ordinazione», stabilisce che, «in presenza di lavori di durata
ultrannuale, il criterio delle percentuali di completamento, pur se non
espressamente imposto dall'art. 2426 Codice Civile, appare meglio rispondere alla
disciplina generale di bilancio ed in particolare al principio della competenza,
ed è quindi quello più comunemente adottato, oltre ad essere il solo criterio
previsto dall'International Accounting Standard 11. Nel caso di commesse a breve
termine, il criterio della percentuale di completamento, non precluso dalla
attuale normativa vigente, trova raramente riscontro nella prassi contabile e non
è previsto dalla vigente normativa fiscale, in quanto il criterio della commessa
completata, se costantemente applicato, di norma non pone problemi di distorsione
dei risultati d'esercizio, come invece si verifica nel caso delle commesse a
lungo termine»
In sostanza, attualmente tanto la normativa fiscale (in modo obbligatorio), tanto
quanto quella civilistica (in modo facoltativo, ma consigliato) sanciscono la
valutazione dei lavori in corso su ordinazione rispettivamente in base ai
corrispettivi pattuiti ovvero ai costi sostenuti, in dipendenza della durata
ultrannuale o infrannuale dei lavori.
Lo Ias 11. Il principio Ias 11, «Commesse a lungo termine»,
prevede, invece, come unico criterio di valutazione dei lavori in corso su
ordinazione quello del prezzo contrattuale, in base alla percentuale di
completamento, a prescindere dalla durata infrannuale o ultrannuale dei lavori,
escludendo, quindi, la possibilità di applicare il criterio della commessa
completata. In sostanza, il principio Ias 11 impone di valutare sulla base dei
corrispettivi pattuiti, e non già per l'ammontare delle spese sostenute
nell'esercizio, anche i lavori in corso di durata inferiore all'anno, se
presentano i requisiti della specificità costruttiva per il cliente. La
valutazione in bilancio delle opere infrannuali a corrispettivi pattuiti, in
corso di esecuzione alla data di chisura dell'esercizio, in applicazione dello
Ias 11, è in conflitto con i criteri attualmente prescritti dalla normativa
fiscale.
La possibile soluzione. L'unica via percorribile risulterebbe quella di
neutralizzare dal punto di vista fiscale il diverso valore delle rimanenze, ai
fini della determinazione della base imponibile, apportando opportune variazioni
al risultato economico relativo all'esercizio di inizio lavori. In particolare,
nel caso di commesse infrannuali la cui valutazione «a corrispettivi»
sia superiore alla somma dei costi sostenuti nel periodo d'imposta, si dovrà
effettuare una variazione in diminuzione del risultato civilistico; in caso di
commessa «in perdita» occorrerà operare una variazione in aumento
del risultato civilistico, rendendosi la perdita stessa deducibile solo nel
periodo d'imposta di completamento della commessa. Variazioni di segno opposto
dovranno poi apportarsi nei periodi d'imposta successivi, per "riallineare" le
risultanze civilistiche a quelle fiscali. Tuttavia questo comportamento non
sembrerebbe, al momento, del tutto conforme alle disposizioni del Tuir in
materia di eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio di esercizio.
Pertanto, per rendere possibile l'applicazione del principio Ias 11 ai bilanci
delle imprese, sarebbe necessario un intervento sulla normativa ficale, come
previsto dall'articolo 25, lett. g) della legge comunitaria 2003, che delega il
Governo alla «eventuale modifica della normativa fiscale in materia di
reddito d'impresa, al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti
dall'applicazione dei principi contabili internazionali».
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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