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Rassegna stampa - Documento |
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Le banche misurano l'impresa
di Renzo Parisotto
Il Sole 24 Ore
Lunedì 18 luglio 2005
Il nuovo diritto societario (Dlgs 5 e 6 del 2003 e successivi provvedimenti integrativi e modificativi)
e la riforma fiscale (Dlgs 344/2003) hanno introdotto una serie di
previsioni che, se opportunamente sfruttate, consentiranno alle imprese, e
in particolare alle Pmi, di ottenere un buon rating. Con conseguente minor
costo del denaro e maggiore accessibilità al finanziamento bancario alla
luce del nuovo accordo per la tutela dell'adeguatezza patrimoniale (
Basilea 2). Il nuovo accordo entrerà in vigore dal gennaio 2007, ma
prevede che le relative procedure siano sottoposte a tre anni di test, a
partire quindi dal gennaio 2004.
Il nuovo diritto societario. La legge delega
(366/01) puntava ad ampliare l'autonomia statutaria
(prevedendo un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la
correttezza della gestione) e gli strumenti di finanziamento dell'impresa
(prevedendo ulteriori tipologie di azioni, attenuando i limiti alla
disciplina delle obbligazioni, introducendo strumenti finanziari diversi
dalle azioni nonchè la possibilità di emettere strumenti finanziari di
partecipazione a patrimoni dedicati a specifici affari).
Nell'ottica del rating assume rilievo l'adozione di scelte statutarie che privilegiano
la stabilità del patrimonio sociale come pure della compagine societaria,
ad esempio riducendo le ipotesi di recesso, escludendo il sistema cd.
monistico (comitato di controllo interno al Cda), stante il rischio di
commistione tra controllori e controllanti, nonchè regole che consentano
una chiara governance.
Nuovi criteri di redazione del bilancio.
Altrettanto importante è una chiara informativa contabile e
finanziaria, seppure non imposta attualmente per le società non tenute
all'applicazione degli Ias/Ifrs, ma della quale possono scorgersi
richiami in taluni passaggi codicistici (ad esempio negli articoli 2381,
comma 3 e 2427, n. 9). Con specifico riguardo all'informativa contabile,
rileva la mole e significatività delle informazioni richieste in nota
integrativa che, laddove correttamente evidenziate, agevolano la procedura
di determinazione del rating aziendale: si pensi, in particolare,
all'esplicitazione degli effetti delle operazioni di leasing finanziario
secondo il metodo cd. finanziario (articolo 2427, n. 22 del Codice
civile) come pure all'indicazione del fair value e di ulteriori
informazioni descrittive per gli strumenti finanziari e, per le
immobilizzazioni finanziarie, all'esplicitazione delle motivazioni che
hanno indotto a considerare come non durature eventuali perdite di valore,
evidenziando elementi oggettivi che inducano a ritenere verosimile il
recupero di valore (articolo 2427 bis, introdotto dal Dlgs 394/2003),
sulla falsariga di quanto previsto nei principi Ias/Ifrs. Con riguardo al
prossimo futuro, rileva poi la circostanza che la Direttiva 2003/51, in
materia di conti delle società non tenute all'applicazione dei principi
Ias/Ifrs, è stata oggetto per l'Italia di apposita delega al Governo per
la relativa attuazione mediante la Legge comunitaria 2004 (n. 62/2005).
Tale Direttiva, avvicinandosi ai principi Ias/Ifrs, prevede
l'introduzione dei due principi chiave di "prevalenza della sostanza
sulla forma" (come la contabilizzazione del leasing finanziario secondo
il metodo finanziario piuttosto che secondo l'attuale metodo patrimoniale)
e del fair value (quale criterio di valutazione preferibile per gli
strumenti finanziari in generale e comunque obbligato per i derivati), che
consente ovvero obbliga le imprese alla redazione del rendiconto
finanziario, come pure di un ulteriore prospetto di stato patrimoniale
basato sulla distinzione tra attività e passività correnti e non correnti.
Appare evidente che tale redazione costituirà best practice e che sarà
interesse delle imprese effettuarla al fine di ottenere un buon rating.
Innovazioni di carattere tributario. Con riguardo al diritto
tributario si ricorda la normativa di contrasto alla capitalizzazione
"sottile" (articolo 98 Tuir), che comporta l'indeducibilità dei
finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati ed eccedenti il
rapporto di 4 a 1 rispetto al patrimonio netto contabile, laddove pertanto
l'utilizzo delle nuove tipologie di capitale di rischio introdotte dal
diritto societario può contemperare la necessità di finanziamento
dell'impresa con l'esigenza della banca di ridurre l'assunzione del
rischio d'impresa, ad esempio sottoscrivendo azioni postergate nelle
perdite (articolo 2348, comma 2 del Codice civile).
Del pari innovativa è la previsione di esenzione pressochè totale dei dividendi
percepiti dalle imprese - peraltro collegato al venir meno del previgente
credito d'imposta - nonchè dell'irrilevanza fiscale delle plus/minusvalenze
collegate alla cessione di partecipazioni aventi particolari
requisiti. Inoltre gli istituti fiscali della trasparenza e del
consolidato consentono una più accurata pianificazione fiscale all'interno
dei gruppi societari.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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