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Approfondimenti - Documento |
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Le società tra professionisti dopo il decreto Bersani 2 (Prima parte)
di Gianfranco Ceccacci
Aprile 2007
* * *
1. Introduzione
Il Consiglio europeo svoltosi a Lisbona nel marzo 2000 ha adottato un programma di riforme
economiche mirante a trasformare, entro il 2010, l'economia della UE nell'economia basata
sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo.
I servizi professionali hanno un ruolo importante da svolgere ai fini del miglioramento della
competitività dell'economia europea in quanto rappresentano input per l'economia e le imprese e
la loro qualità e competitività hanno importanti ricadute. I servizi professionali sono importanti
anche per via della loro rilevanza immediata per i consumatori.
Cinque sono le categorie principali di regolamentazione potenzialmente restrittiva riguardante
i servizi professionali nella UE che hanno per oggetto le seguenti aree:
1) la fissazione dei prezzi,
2) la raccomandazione dei prezzi,
3) la pubblicità,
4) i requisiti di accesso e i diritti esclusivi,
5) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari.
La Commissione Europea Bruxelles, come ben evidenziato nella Relazione sulla concorrenza nei
servizi professionali del 9 febbraio 2004, aggiornata il 5 settembre 2005, rileva che vi sono
essenzialmente tre ragioni per cui un certo grado di regolamentazione dei servizi professionali
si rende necessario:
l'asimmetria dell'informazione tra clienti e prestatori di servizi, dovuta al fatto
che una caratteristica essenziale dei prestatori dei servizi professionali è il livello elevato
di conoscenze tecniche di cui dispongono e di cui i consumatori possono esserne privi;
le esternalità, in quanto i servizi in questione possono avere un impatto su terzi;
nel caso di taluni servizi professionali, la produzione di "beni pubblici" che
presentano un valore per la società in generale.
Dallo studio della Commissione sui servizi professionali l'Italia viene collocata ai margini
delle liberalizzazioni europee, con tale elaborato - rilanciato nella relazione annuale di
Bankitalia - sono stati misurati i vincoli normativi all'entrata e quelli alla concorrenza
ove il nostro Paese risulta appunto fra quelli con una regolamentazione più stringente in tutte
le professioni.
Nonostante il compromesso raggiunto sulla direttiva Bolkestein, diverse sono le lettere di
messa in mora e le procedure d'infrazione avviate su vari versanti che sollecitano al nostro
governo di adeguarsi alle direttive UE.
Ecco le ragioni che hanno spinto il governo appena insediato ad avviare i primi passi verso la
liberalizzazione dei servizi professionali nell'ottica di una migliore competitività di mercato.
Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006,
n. 248, all'art. 2, si propone infatti di assicurare agli utenti dei servizi professionali
un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza
ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi.
Infatti, si legge nella relazione di accompagnamento, il tradizionale approccio comunitario,
rivolto al perseguimento degli obiettivi della libertà di stabilimento e della libertà di
circolazione dei professionisti attraverso il reciproco riconoscimento, ha subìto una svolta
al vertice di Lisbona del 2000 quando ha preso concretamente avvio una filosofia di intervento
nei servizi professionali nell'ambito della politica per la concorrenza: con il Piano strategico
approvato in quell'occasione anche le professioni liberali sono state ritenute rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività, anche in funzione del loro peso economico.
Anche il Parlamento europeo è intervenuto sulla materia con un atto di indirizzo politico
(risoluzione del 16 dicembre 2003) che, pur riconoscendo l'importanza delle associazioni
professionali, dei loro codici deontologici e quindi di una regolamentazione adeguata a
garantire l'etica professionale, la qualità dei servizi e l'interesse pubblico, ribadisce
l'inderogabilità delle regole della concorrenza.
Tuttavia, è con la comunicazione n. 2004/83 «Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali»
che la Commissione europea ha formalmente richiesto ai governi nazionali, alle autorità di
concorrenza, agli ordini professionali e ai tribunali nazionali di intervenire per eliminare
quelle restrizioni che impediscono al sistema economico e agli utenti in particolare di
beneficiare dei vantaggi della concorrenza. La Commissione ha sostanzialmente chiesto di valutare
quali regole esistenti (a livello sia di norme di legge che di codici di autoregolamentazione
adottati dagli organismi professionali) siano ancora oggi necessarie per l'interesse generale
e quali siano proporzionate e giustificate. La comunicazione ha assunto una valenza generale
di politica comunitaria rivolta a tutto il settore dei servizi professionali.
Nella comunicazione sono state descritte le numerose fattispecie di restrizioni, molte delle
quali non sono ritenute giustificate dal perseguimento di un interesse generale, che
costituiscono un potenziale disincentivo alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzi da
parte dei professionisti e alla libera scelta da parte dei consumatori. Le limitazioni
individuate fanno riferimento alla fissazione di prezzi minimi per le prestazioni professionali,
al divieto di pubblicizzare i servizi offerti, ai parametri numerici per l'accesso alla
professione, al divieto di svolgere pratiche multidisciplinari, come quello di istituire
una società tra professionisti o di esercitare la professione nella forma societaria.
Con specifico riguardo alla situazione riscontrabile in Italia, ad analoghe conclusioni è giunta
più volte l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: tra tutte, si possono citare
le recenti segnalazioni al Parlamento e al Governo del 18 novembre 2005 e del 27 aprile 2005
e l'indagine conoscitiva del 9 ottobre 1997.
La prima fattispecie, individuata dalla lettera a), concerne la fissazione di tariffe obbligatorie
fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti. Viene, così, a cadere uno dei maggiori vincoli allo sviluppo di
un effettivo mercato concorrenziale nel settore delle libere professioni.
Il secondo divieto, che viene rimosso, alla lettera b), è quello di pubblicizzare i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo
delle prestazioni. Il fine specifico di tale intervento è di favorire la trasparenza del
mercato e la conoscibilità delle diverse alternative da parte degli utenti.
La lettera c), infine, elimina l'anacronistico divieto di erogare servizi professionali
utilizzando la forma della società di persone o quella della associazione tra privati,
divieto che oltre tutto penalizza i professionisti italiani che sono costretti a subire
passivamente la concorrenza di società di professionisti provenienti da altri Paesi europei.
In particolare, l'articolo proposto, richiamando i princìpi comunitari in tema di tutela della
concorrenza e libertà di circolazione delle persone e dei servizi, stabilisce l'abrogazione
delle norme legislative e regolamentari dello Stato in argomento. Le norme deontologiche e
dei codici di autodisciplina dovranno essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007.
In mancanza, a decorrere da tale data, le stesse clausole divengono nulle per violazione di
norma imperativa di legge.
Il comma 2 fa salve, rispetto alle abrogazioni ed alle dichiarazioni di nullità per violazione
di legge stabilite al comma 1, le disposizioni concernenti le prestazioni sanitarie svolte
nell'ambito della disciplina del Servizio sanitario nazionale, nonché le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
2. Principi generali e di libera concorrenza, abrogazione delle norme in contrasto
Il comma 1, Art.2, DL 223/06 enuncia i principi generali a cui deve essere uniformata la libertà
di concorrenza nell'ambito della libera circolazione dei servizi professionali, stabilendo che
l'articolato in esame deve essere formulato:
1) in conformità:
al principio comunitario di libera concorrenza,
al principio di libertà di circolazione delle persone e dei servizi,
2) con lo scopo:
di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e
di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.
Nell'ambito di tali principi e con lo stesso decreto si da inizio al processo di semplificazione e
di liberalizzazione più volte sollecitati in ambito comunitario.
Con il comma 1 si enuncia in maniera decisa, che dalla data di entrata in vigore di tale
decreto n.223/06, il 4 luglio 2006, devono considerarsi abrogate:
tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attività libero professionali e intellettuali,
a) l'obbligatorietà delle tariffe professionali,
b) il divieto della pubblicità,
c) il divieto di fornire servizi professionali dalle società di persone e dalle associazioni fra
professionisti.
Dunque l'obiettivo dell'articolo 2 del "decreto Bersani 2" (il "decreto Bersani 1", come si dirà,
risale al '97), è quello di ridimensionare la disciplina delle tariffe professionali, della
pubblicità e delle società multidisciplinari, con lo scopo precipuo di rendere i servizi
professionali più competitivi, proiettandoli verso una maggiore conoscenza (pubblicità) delle
prestazioni che l'utenza intende chiedere, la libertà di poter scegliere i servizi professionali
in ambiti organizzativi multidisciplinari, nonché la possibilità di "contrattazione" il servizio
(senza limiti di tariffe) con la controparte professionale.
Di seguito passiamo in rassegna alle singole nuove discipline.
3. Esclusione delle professioni in ambito Servizio sanitario nazionale
Il comma 2, dell'art.1, tenuto conto della delicatezza e della complessità dell'esercizio
delle professioni mediche:
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (ad esempio, servizi
"intra menia"),
come disciplinato da normative nazionali, regionale e interne, viene escluso dalla nuova
disciplina, lasciando quindi inalterati:
l'obbligatorietà delle tariffe professionali, minime, fisse e massime,
il divieto della pubblicità,
il divieto di fornire servizi professionali da parte delle società di persone e
delle associazioni fra professionisti.
4. Abrogazione del divieto di società e associazioni professionali
Il comma 2 dell'articolo 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 alla lettera c), ha inteso eliminare,
come si legge nella relazione di accompagnamento, "l'anacronistico divieto di erogare servizi
professionali utilizzando la forma della società di persone o quella della associazione
tra privati, divieto che oltre tutto penalizza i professionisti italiani che sono costretti
a subire passivamente la concorrenza di società di professionisti provenienti da altri Paesi
europei".
Infatti dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del DL 223/2006, sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:
il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di:
1. società di persone (ss, snc, sas; resta il divieto per le società di capitali),
2. associazioni tra professionisti (Legge n. 1918/39),
fermo restando che:
a. l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo,
b. il medesimo professionista non può partecipare a più di una società,
c. la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,
sotto la propria personale responsabilità.
In sostanza quello che non è stato fatto nei 10 anni trascorsi dopo l'abolizione del divieto di
costituire studi professionali associati di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266
("decreto Bersani 1"), è stato fatto d'impero con una manciata di righe dallo stesso Ministro
attraverso il DL 4 luglio 2006 n. 223 ("decreto Bersani 2") qui in commento.
Le società professionali, come evidenzia l'Authority, è uno strumento idoneo a potenziare
l'attività dei professionisti, nell'attuale contesto di globalizzazione specie nella fornitura
di particolari servizi, quali la consulenza legale, societaria, contabile, fiscale, progettuale,
solo per fare qualche esempio, senza con ciò far venire meno le garanzie connesse alla precisa
imputabilità personale degli atti necessari alla prestazione del relativo servizio.
La liberalizzazione dell'esercizio delle attività professionale sotto forma di società di persone,
a voler essere obiettivi, era già di fatto operante, seppur con qualche incertezza di applicazione,
mentre alcune categorie professionali sono già da tempo disciplinate in tal senso con apposita
normativa, come quelle degli ingegneri e degli avvocati.
Infatti, come diffusamente trattato, il divieto di costituzione di società professionali
multidisciplinari era già stato rimosso con l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266
("decreto Bersani 1"), avendo abrogato il primo comma della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che
appunto vietava, latu senso, il costituirsi di società tra professionisti, inserendo però
nel successivo art. 2, la previsione di una serie norme attuazione «Ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il
Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1815». Provvedimenti che al momento della promulgazione del DL 223/06
("decreto Bersani 2") non erano ancora stati emanati.
Questa disposizione, a dire di chi scrive (1)
, deve intendersi abrogata, a partire dal 4 luglio 2006, per effetto dell'art.1,
lettera c) del DL 223/06 ("dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali... c) il divieto di fornire servizi professionali dalle società di
persone e dalle associazioni fra professionisti", ovviamente restano in essere i decreti di
attuazione per quella parte non toccata dalla norma in commento, vale a dire le società diverse
dalle società di persone: le società di capitali.
Contrariamente al passato, non esistono più divieti di fornire servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Più
professionisti appartenenti a diversi settori (commercialista, notaio, tributarista, architetto,
avvocato, consulente del lavoro, giurista d'impresa, amministratore di condomini, ecc.)
- società multidisciplinari - potranno identificarsi nello scopo di un'unica società professionale
per offrire le rispettive prestazioni sulle esigenze specifiche del cliente, oppure nell'ambito
dello stesso settore ma con specializzazioni diverse come ad esempio nel campo dell'odontoiatria
sarà possibile costituire centri che erogheranno servizi sanitari multiformi (ad esempio,
odontoiatria, chirurgia estetica, medicina omeopatica, ecc.), oppure semplicemente più
professionisti dello stesso settore, ma con diverse specializzazioni - società monodisciplinari -
(più commercialisti, esperti chi in contenzioso, chi in societario e cosi via).
Esaminiamo ora di seguito i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti con estrema sintesi
dalla novellata norma per il libero esercizio in forma collettiva delle attività professionali.
5. Presupposti soggettivi delle attività professionali collettive
Per quanto all'elemento soggettivo richiesto per l'esercizio collettivo delle attività libero
professionali e intellettuali in forma collettiva, il comma 1 dell'articolo 2 del DL 4 luglio
2006 n. 223 alla lettera c), enuncia in via generica che l'attività potrà essere gestita, dopo
l'abrogazione del divieto, sotto la forma giuridica di:
società di persone,
associazioni professionali.
Ovviamente rimane ancora, per converso, il divieto di esercizio delle attività professionale
sotto forma di società di capitale (spa, srl, sapa e società cooperativa).
Non è questa la sede, ma una nota è indispensabile visto che riguarda la futura disciplina
organica delle società tra professionisti (STP), cosi come enunciata nei principi guida della
riforma delle professioni in discussione presso le Commissioni competenti.
Contrasto con i principi della bozza di la riforma delle professioni - Nel disegno di legge delega
presentato dal Ministro della Giustizia Mastella, approvato in dicembre 2006, infatti si prevede:
"Nell'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni
intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste:
- dal codice civile e alla eventuale
- disciplina di settore,
il governo disciplina l'esercizio delle
- professioni riservate o
- regolamentate nel sistema ordinistico
anche in forma:
- societaria o
- cooperativa"...
Tra i principi a cui deve uniformarsi la delega risulta:
"prevedere che alla società possano partecipare:
a) soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
nonché cittadini degli stati dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio
abilitante ovvero
b) soggetti non professionisti soltanto:
i. per prestazioni tecniche o
ii. con una partecipazione minoritaria
fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;".
Come si vede e come si può intuire, c'è una sensibile differenza concettuale tra la legge in vigore
dal 4 luglio 2006, che prevede società - di persone - interdisciplinari senza alcun discrimine
sulla qualifica dei soci, essendo sufficiente lo svolgimento esclusivo dell'esercizio di una
attività libero-professionale e intellettuale, rispetto alla STP prevista nel disegno di legge
che invece, in controtendenza, rimarca l'essenzialità di appartenenza ad un Ordine, e solo in via
marginale accoglie i "non professionisti", intendendo, per tali tutti quelli che non sono scritti
in Albi.
Le due norme dovranno per forza essere raccordate.
6. Società di persone
Il 1 comma dell'art.2 in questione, nel rimarcare in via definitiva l'abrogazione del divieto di
costituzione di società professionali, circoscrive il soggetto alle "società di persone" in genere,
intese per tali quelle regolamentate dal Titolo V, Capi I, II, III e IV del codice civile, vale a
dire:
Società semplici (ss);
Società in nome collettivo (snc);
Società in accomandita semplice (sas).
Per quanto alla società semplice governata dagli artt. 2251-2290 c.c., è una "vecchia"
conoscenza delle società professionali; infatti, è tra le forme giuridiche l'unica che si presta
per gestire sotto forma societaria le attività professionali e quindi libere di
"fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare". Da ciò nulla di nuovo in
riguardo alle abrogazioni in argomento, poteva svolgere attività professionale e potrà continuare
seppur con qualche limitazione di cui si dirà.
La forma giuridica più significativa che viene coinvolta nelle prime mosse verso una riforma
strutturata delle società professionali, è indubbiamente la società in nome collettivo (snc), di
cui agli artt. 2291-2312 c.c. che meglio si presta, per la sua partecipazione esclusivamente
personalistica, alla gestione e all'organizzazione di un'attività professionale.
Strutture aggregative aventi caratteristiche analoghe alla società in nome collettivo sono da
tempo in vigore nello specifico settore delle "società professionali d'ingegneria" (L.109/94)
- che prevede, per inciso, anche la forma di società cooperativa, ove i soci non devono essere
necessariamente ingegneri -, nonché in quello riservato agli studi legali (società tra avvocati),
regolato D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, ove si rimanda per quanto "non diversamente disposto,
alle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V
del codice civile".
Infine, la figura più complessa e a composizione mista di persone e capitale, è rappresentata
dalla Società in accomandita semplice (sas), come trattata dagli artt. 2313-2324 c.c. Secondo
alcuni questa figura rischierebbe di essere considerata incostituzionale nei termini in cui una
categoria di soci - quella degli accomandanti - è soggetta a limitazione di responsabilità.
Pur prestandosi facilmente, se non ben regolamentata, all'introduzione di quella componente di
capitale anche se non proprio conforme al tipo di attività, si ritiene non necessariamente
limitativo nelle responsabilità verso l'utenza, atteso che:
la società non può svolgere attività commerciale e quindi non soggetta all'alea
imprenditoriale ("l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere
esclusivo"),
ogni socio-professionista (accomandatario) risponde personalmente della prestazione
effettuata ("la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità").
Inoltre i soci di capitale, accomandati, non avendo alcuna interferenza gestionale, non farebbero
venir meno la vigilanza dell'ordine sul professionista che opera all'interno della società.
La società di persone in oggetto sotto il profilo giuridico sono imprese commerciali e quindi in
quanto tali, ad esclusione della società semplice, non potrebbero tout court svolgere
attività diversa. Secondo la dottrina esiste uno "spazio vuoto" tra le imprese commerciali e
quelle agricole di attività che non rientrano né nella definizione dell'art. 2135 c.c., né in
quelle dell'art. 2195 c.c., come ad esempio, le attività minerarie, che producono beni senza
trasformare materie prime; le attività professionali ed altre. Tali imprese societarie
eserciterebbero una c.d. "impresa civile", che secondo parte (minoritaria) della giurisprudenza
e della dottrina, rappresenterebbe un tertium genus rispetto a quella dell'impresa
commerciale e di quella agricola.
Il Consiglio Nazionale Forense si chiede se il decreto Bersani in argomento incida sulla
disciplina delle loro STP, di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, approvato in attuazione della
direttiva 98/5/CE, tenendo a mente che l'art. 16, comma 1, dispone "l'attività professionale di
rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune
esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società
tra avvocati". Pare, prosegue il Consiglio Nazionale Forense, che la norma indicata si ponga come
legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo che l'attività di rappresentanza e
difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma
societaria diversa da quella delle STP.
Se così fosse, l'art. 1 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare
la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l'esercizio, in forma di società,
multidisciplinare della sola attività di consulenza.
Significativa comunque la norma di chiusura e di rinvio della Legge 96/01, "ove non diversamente
disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V
del libro V del codice civile".
7. Socio con unica partecipazione
La norma in argomento prevede che la società di persone dovrà essere composta solo da
professionisti che svolgono attività libero-professionale e che ognuno di essi non faccia parte
di altre società o associazioni professionale ("che il medesimo professionista non può partecipare
a più di una società"), non solo, ma ciascuno sarà responsabile della propria attività svolta
("la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,
sotto la propria personale responsabilità").
Sicuramente è un limite far parte di una sola società, ma è anche da dire che essendo un'attività
personale di norma impegnativa anche sotto il profilo temporale e che far parte di più realtà
societarie potrebbe creare conflitti d'interessi, la scelta del legislatore non è fuori luogo.
Ciò però non vuol dire che assieme alla partecipazione in una società non si possa
contemporaneamente svolgere anche l'attività individuale.
8. Associazioni tra professionisti
In riguardo a questa forma collettiva di gestione delle attività professionali, si fa riferimento
alla Legge n. 1815 del 23 novembre 1939, a cui si rinvia per quanto alla costituzione,
organizzazione e gestione.
La struttura dell'associazione rimane inalterata, ma per effetto della formulazione adottata nel
DL 223/06, che ne definisce genericamente l'oggetto sociale come "relativo all'attività
libero-professionale", si discosta notevolmente da quanto più specifico era dettato dalla
normativa originaria ove l'oggetto dell'attività era legato a specifiche qualifiche del
professionista che doveva essere, "munito dei necessari titoli di abilitazione professionale,
ovvero autorizzato all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di
legge".
Pertanto in futuro chiunque svolge una qualsiasi attività professionale potrà liberamente
aggregarsi con altri professionisti, a prescindere o meno da abilitazione, titoli e quant'altro.
Come vedremo più avanti, cambiano invece alcuni fattori oggettivi tali da produrre sostanziali
modifiche alla compagine associativa e ciò in deroga allo scopo per cui le associazioni erano
state concepite e se ne intuisce le ragioni.
9. Associato con unica partecipazione
La norma in argomento prevede anche per le associazioni che debbano essere composte solo da
professionisti che svolgono attività libero-professionale e che ognuno di essi non faccia parte
di altre società o associazioni professionale ("che il medesimo professionista non può partecipare
a più di una società") la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Sicuramente è un limite far parte di una sola associazione, ma è anche da dire che essendo
un'attività personale di norma impegnativa anche sotto il profilo temporale e che far parte di
più realtà associative potrebbe creare conflitti d'interessi, la scelta del legislatore non è
fuori luogo.
Ciò però non vuol dire che assieme alla partecipazione in una società non si possa
contemporaneamente svolgere anche l'attività individuale.
10. Società di capitale
Come anticipato, il decreto in commento non ritiene intervenire sull'abrogazione del divieto di
costituire società professionali sotto forma di società di capitali (srl, spa, sapa, società
cooperativa).
La questione dei soci di capitale nelle società professionali (con unico oggetto le prestazioni
libero professionali e intellettuali) è un argomento da sempre discusso, in particolare dopo il
"decreto Bersani 1" (DL 266/97), con tante avversioni, ritenendo che la partecipazione del
capitale in siffatte società ne compromettano la trasparenza.
Il Garante per il mercato e la concorrenza non ritengono tale chiusura propriamente corretta,
partendo dal fatto che si possa valutare la possibilità di interpretare i principi sopra esposti
alla luce dell'evoluzione del settore, al fine di ricondurli non tanto all'obbligo del
professionista di eseguire direttamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l'obbligo
per il professionista medesimo di assumere la direzione e la responsabilità dell'erogazione del
servizio. In tal modo, prosegue l'Authority, potrebbe essere consentita la partecipazione alle
società di professionisti anche a soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non
farebbero venir meno la vigilanza dell'ordine sul professionista che opera all'interno della
società, nella misura in cui si consentisse la partecipazione di soci di capitale in misura
limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai
professionisti che esercitano la professione all'interno della società.
La forma di società di capitali resta sempre valida per le gestione collettiva dei mezzi
necessari per l'esercizio individuale di più professionisti (vedi "Società di mezzi").
* * *
Note:
(1): Di diverso parere il Consiglio nazionale forense,
in circ. n. 22/2006 (torna su).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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