Le società tra professionisti dopo il decreto Bersani 2 (Terza parte)
di Gianfranco Ceccacci
Aprile 2007
14. Abrogazione dell'obbligo di tariffe minime e fisse
Il 2 comma, lettera a) dell'art. 2/223 dispone che dalla data del 4 giugno 2006 sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività
libero-professionali e intellettuali:
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime,
il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti.
A questo proposito la nuova disciplina aggiunge un comma all'art.2 citato, il cui testo ora dispone
che il terzo comma dell'art. 2233 c.c. sia sostituito, quale attenuazione per i soli avvocati,
dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali". Sono
salve di disposizione sulle eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli
utenti.
Per quanto in argomento l'Authority ci ricorda che "anche con riferimento alle professioni non
vi sono ragioni per le quali non si debba applicare la regola, fondamentale di un'economia di
mercato efficiente, che esige che il prezzo dei servizi sia stabilito d'intesa tra le parti.
Allo scopo di tutelare i consumatori in date circostanze, è possibile ammettere l'unica eccezione
delle tariffe massime".
Ovviamente, l'abrogazione vale per quelle professioni protette o comunque regolamentate, le cui
norme deontologiche impongono l'obbligo delle tariffe minime e fisse. Per quanto alle altre
professioni, non vigendo alcun obbligo non sono toccate dalla novellata normativa. In sostanza,
la prestazione che per sua natura viene considerata quale "obbligazione di mezzi", si può
trasformare di fatto in "obbligazione di risultato".
15. Disciplina delle tariffe professionali
Le professioni regolamentate (avvocati, commercialisti, architetti, ecc) sono dotate di un
tariffario approvato con una norma di Stato, al cui Consiglio dell'ordine o collegio competente
l'onere di verificare il rispetto alle norme del codice deontologico che impone agli iscritti
l'applicazione di articolate tariffe minime, fisse e massime.
Questa una delibera tipo del Consiglio Nazionale dell'ordine professionale che sulla scorta di
una disposizione di legge obbliga come norma deontologica a tutti i professionisti iscritti
all'albo di applicare nella gamma del tariffario le tariffe minime, fisse e massime: "Vista la
legge determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti
per le prestazioni professionali agli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine Nazionale (...);
visto l'art. 2233, 2° comma c.c. che sul tema del compenso al professionista testualmente
recita: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al
decoro della professione"; considerato che i minimi determinati dalla tariffa sono tali che
effettivamente una prestazione pattuita al di sotto degli stessi costituirebbe violazione delle
norme deontologiche della professione (...) Dichiara, con deliberazione unanime, che i minimi
tariffari sono inderogabili e, in virtù del potere-dovere di vigilanza e disciplina del Consiglio
Nazionale dell'ordine per la tutela e la dignità della professione di (...) dispone che ogni
violazione della presente ordinanza potrà essere valutata come infrazione disciplinare".
Ebbene, le richiamate tariffe minime e fisse non sono più applicabili, essendo abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari che ne imponevano l'obbligo. Il fatto che le tariffe
minime non siano più "obbligatorie" non esclude che le parti contraenti possano concludere un
accordo con riferimento alle tariffe come previste dai vari decreti.
Nessuna novità per quelle professioni che non sono dotate di un tariffario approvato da norme
statali e imposto da norme deontologiche interne.
16. Opinamento delle parcelle
L'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione
del compenso per le prestazioni di opera intellettuale considerando:
1) in primo luogo, la convenzione che sia intervenuta in proposito tra le parti,
2) poi, in mancanza di convenzione, le tariffe o gli usi,
3) ed infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, la determinazione del giudice, il
quale deve sentire il parere dell'associazione professionale, peraltro non vincolante
(tant'è che il giudice può incaricare il CTU per determinare il compenso).
Secondo la suprema Corte il parere dell'organo professionale, chiamato ad opinare, certificare
la parcelle, consiste nel formulare un controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella
parcella e nella tariffa di categoria (Cassazione Civile, 18 febbraio 1967, n. 401; Cassazione
Civile 19 maggio 1965, n. 976). Dunque, in sede di opinamento il Consiglio dell'ordine deve
limitarsi a verificare la corretta applicazione della tariffa professionale da parte del
professionista, senza effettuare valutazioni di merito. In particolare non spetta alcun
accertamento:
sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi,
sull'accertamento dell'esatto adempimento delle stesse.
Infatti, tali accertamenti, qualora si arrivasse alla lite, competeranno agli argani di giustizia
ordinaria. Inoltre, la parcella opinata può costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto
ingiuntivo, ma non ha alcun valore probatorio e non è vincolante per il giudice in ordine alla
liquidazione degli onorari, dal momento che costituisce semplicemente dichiarazione unilaterale
del professionista, cosi la Cassazione n. 2038 del 21 luglio 1960; n.1889 del 21 febbraio 1995;
n. 1513 del 19 febbraio 1997; n. 807 del 29 gennaio 1999; n. 218775 del 9 giugno 2005.
A questo punto ci si chiede se la formalità dell'opinamento delle parcelle abbia ancora ragione
di esistere, dopo l'abrogazione "delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (...)
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime".
In attesa di conoscere la reale portata abrogativa della norma in commento, si può affermare che
tale funzione può ancora aver una valenza, ma limitatamente alla corretta applicazione della
tariffa professionale massima, dal momento che nessuna abrogazione è intervenuta in merito
("Sono salve di disposizione sulle eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela
degli utenti").
Probabilmente l'ormai limitatissima funzione di questa formalità di certificazione, potrebbe
indirettamente ridurre l'abbondante contenzioso per il recupero dei crediti che si crea il più
delle volte artatamente verso quei professionisti che, non essendo iscritti in ordini e collegi,
non possono e non devono esibire la parcella opinata, anche se ci sono delle associazioni
autoregolamentate.
17. Patti scritti sui compensi e di quota lite
L'abrogazione "delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", sta a significare
che il professionista può in futuro concordare con il cliente un compenso per le sue prestazioni
che tenga conto di un plus proporzionato ai risultati conseguiti.
In sostanza, si dà il via a quelle clausole, ampiamente diffuse nei paesi anglosassoni per gli
studi legali, che danno la possibilità di subordinare il pagamento della parcella del
professionista all'evenienza di una vittoria della causa, legandone così l'importo a quanto il
cliente ottiene dalla controparte a seguito del pronunciamento (contingency fee).
18. Patti scritti per gli avvocati
Come visto in seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento si è precisato che il compenso
professionale degli avvocati (rispetto a tutte le altre tariffe professionali) negoziato con gli
utenti deve essere espresso in un accordo scritto (ad substantiam). Infatti si modifica il
testo dell'art. 2233 c.c. sostituendo il terzo comma che prevedeva "Gli avvocati, i procuratori e
i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun
patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto
pena di nullita` e dei danni" con il seguente "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali".
19. Patto quota lite
Per patto quota lite s'intende un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce
al primo, quale compenso della sua attività professionale, una quota parte dei beni o diritti in
lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di
percentuale o di una determinata somma.
Il compromesso raggiunto permette di derogate solo a mezzo di pattuizioni scritte tra avvocati
e clienti e come commenta il Consiglio Nazionale Forense "con conseguente nullità degli accordi
conclusi in forme differenti e riviviscenza dei sistemi tariffari, che tornano ad essere applicati,
ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c., ove la misura del compenso non sia convenuta dalle parti.
In sostanza, si può negoziare con il proprio legale una parcella difforme".
Il Consiglio Nazionale degli avvocati in riguardo sono molto critici in quanto ritengono che tale
pattuizione "comporti il crollo di un principio cardine della professione forense, quello del
divieto del patto di quota lite, divieto attraverso il quale è stata da sempre assicurata la
necessaria indipendenza dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente: indipendenza
assolutamente necessaria quando gli interessi in discussione sono rappresentati dalla libertà
personale del cliente, il quale potrebbe ritenere giustificate le sue pretese verso l'avvocato,
anche quando queste pretese non sono in alcun modo accoglibili".
Per contro, il proponente la legge ritiene che ciò comporti riduzione delle parcelle e
maggiore efficienza nelle prestazioni offerte.
20. Tariffe applicate alla liquidazione spese di giudizio
Ai sensi dell'art.2, le tariffe restano invece ancora in vigore per quanto attiene la liquidazione
delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in
caso di gratuito patrocinio. Questo il testo: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese
di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale".
Dunque ai fini della liquidazione giudiziale l'ordine, o il collegio che sia, potranno continuare
ad esprimere parere di congruità tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore, la cui
valutazione rimane dunque necessaria a fini esecutivi e supposto che non risulti un accordo
scritto. In buona sostanza, il professionista può chiedere che il soccombente sia tenuto a
pagare secondo tariffa.
Le tariffe restano altresì in vigore negli appalti pubblici ("Nelle procedure ad evidenza pubblica,
le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali").
Dubbia anche la generica portata abrogativa (ubi lex voluit, dixit) nei confronti di
un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261 (Divieti di cessione) che fa divieto anche
agli avvocati " (...)gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure
per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti
l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,
sotto pena di nullità e dei danni (1421 c.c e seguenti, 2043 c.c).
Pertanto, è da ritenere che gli accordi con cui si cedono diritti (crediti) dal cliente
all'avvocato suo difensore rimangono nulli anche a seguito della entrata in vigore della nuova
disciplina.
21. Abrogazione del divieto alla pubblicità
L'articolo 1, sub b) del DL 4 luglio 2006, n. 223, dispone che a partire dal 4 giugno 2006
s'intendono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche
parziale, di svolgere pubblicità informativa circa:
i titoli che sono appropriati all'esercizio professionale e le specializzazioni
professionali,
le caratteristiche del servizio offerto,
il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
di veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine.
In futuro si avrà la possibilità, attraverso la consultazione di riviste o siti specializzati,
di scegliere il professionista o la società multidisciplinare più adatti alle proprie esigenze.
Ovviamente, l'abrogazione vale per quelle professioni protette o comunque regolamentate, le cui
norme deontologiche impongono il divieto della pubblicità. Per quanto alle altre professioni, non
vigendo alcun divieto non sono toccate dalla novellata normativa.
Pur non facendo riferimenti normativi si ritiene che l'espressione "pubblicità" in argomento sia
riconducibile alla disciplina prevista dalla Legge n. 287 del 1990, e successive integrazioni, che
sanziona il messaggio ingannevole.
La novellata norma in esame non fa alcun riferimento né alla pubblicità comparativa né a quella
elogiativa, quindi si ritiene che rientri tra i divieti abrogati, purché sia basata su criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio.
Nulla viene detto sui mezzi pubblicitari, pertanto si ritiene che tutti siano percorribili purché
rientranti nelle ordinarie regole deontologiche di probità, dignità, decoro e correttezza.
In ogni modo, rimangono in vigore il resto delle norme deontologiche, compreso il divieto di
accaparramento della clientela, volte al rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità,
di cui l'ordine professionale di categoria è garante e ne verifica la correttezza.
In buona sostanza, il "decreto Bersani 2" determina un'attività degli ordini di verifica a
posteriori della trasparenza e veridicità dei messaggi trasmessi dai professionisti, ma senza
intervenire preventivamente per autorizzarne la diffusione.
22. Adeguamento delle norme deontologiche
L'articolo 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 dispone che:
le disposizioni deontologiche e pattizie,
i codici di autodisciplina
che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 quali:
- a) l'obbligatorietà delle tariffe professionali,
- b) il divieto della pubblicità
- c) il divieto di fornire servizi professionali dalle società di persone e dalle
associazioni fra professionisti,
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto alle lettere a), b), c) sono in ogni caso nulle.
* * *
Appendice
DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248
"Conversione in legge, con modificazioni i integrazioni, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
Titolo I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della
competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi
...Omissis...
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
Comma 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà
di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività
libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i
costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il
cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto
sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve
essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
Comma 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché
le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede
alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione
giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad
evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività
professionali.
Comma 2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
Comma 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure
a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal
comma 1 sono in ogni caso nulle.
Disegno di Legge sulla "Riforma delle professioni", approvato dal Consiglio dei ministri il
2 dicembre 2006
Articolo 9
Principi e criteri in materia di società tra professionisti
1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni
intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile e
alla eventuale disciplina di settore, il governo disciplina l'esercizio delle professioni riservate
o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria o cooperativa nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
...Omissis...
e) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere
esercitate in forma societaria o cooperativa avente a oggetto esclusivo l'esercizio in comune da
parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal
codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti
societari o cooperativi temporanei che garantiscano la esistenza di un centro di imputazione di
interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
f) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in
ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati
dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria
fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;
g) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti
e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;
h) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito
solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta,
designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba
essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa
del professionista autore della prestazione;
i) prevedere che la partecipazione a una società sia incompatibile con la partecipazione ad
altra società tra professionisti;
j) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato
dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
k) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali
all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
l) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico
dei proprio ordine professionale;
m) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al
quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea
di cui al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti
di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina
delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali
regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli
albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da
uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel
medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare
dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda
direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera
d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi,
direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il
fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite
dalla stessa; prevedere la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia stato anche
nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività
professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la
società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società
e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera a); prevedere l'esatta determinazione
dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella
ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente,
regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società
monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei; prevedere che il
conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone
le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel
caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche
sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci
in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|