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Le società tra professionisti dopo il decreto
Bersani 2 (Terza parte)

di Gianfranco Ceccacci
Aprile 2007

<< Seconda parte  

14. Abrogazione dell'obbligo di tariffe minime e fisse
Il 2 comma, lettera a) dell'art. 2/223 dispone che dalla data del 4 giugno 2006 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali:
• l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime,
• il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
A questo proposito la nuova disciplina aggiunge un comma all'art.2 citato, il cui testo ora dispone che il terzo comma dell'art. 2233 c.c. sia sostituito, quale attenuazione per i soli avvocati, dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali". Sono salve di disposizione sulle eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Per quanto in argomento l'Authority ci ricorda che "anche con riferimento alle professioni non vi sono ragioni per le quali non si debba applicare la regola, fondamentale di un'economia di mercato efficiente, che esige che il prezzo dei servizi sia stabilito d'intesa tra le parti. Allo scopo di tutelare i consumatori in date circostanze, è possibile ammettere l'unica eccezione delle tariffe massime".
Ovviamente, l'abrogazione vale per quelle professioni protette o comunque regolamentate, le cui norme deontologiche impongono l'obbligo delle tariffe minime e fisse. Per quanto alle altre professioni, non vigendo alcun obbligo non sono toccate dalla novellata normativa. In sostanza, la prestazione che per sua natura viene considerata quale "obbligazione di mezzi", si può trasformare di fatto in "obbligazione di risultato".

15. Disciplina delle tariffe professionali
Le professioni regolamentate (avvocati, commercialisti, architetti, ecc) sono dotate di un tariffario approvato con una norma di Stato, al cui Consiglio dell'ordine o collegio competente l'onere di verificare il rispetto alle norme del codice deontologico che impone agli iscritti l'applicazione di articolate tariffe minime, fisse e massime.
Questa una delibera tipo del Consiglio Nazionale dell'ordine professionale che sulla scorta di una disposizione di legge obbliga come norma deontologica a tutti i professionisti iscritti all'albo di applicare nella gamma del tariffario le tariffe minime, fisse e massime: "Vista la legge determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine Nazionale (...); visto l'art. 2233, 2° comma c.c. che sul tema del compenso al professionista testualmente recita: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"; considerato che i minimi determinati dalla tariffa sono tali che effettivamente una prestazione pattuita al di sotto degli stessi costituirebbe violazione delle norme deontologiche della professione (...) Dichiara, con deliberazione unanime, che i minimi tariffari sono inderogabili e, in virtù del potere-dovere di vigilanza e disciplina del Consiglio Nazionale dell'ordine per la tutela e la dignità della professione di (...) dispone che ogni violazione della presente ordinanza potrà essere valutata come infrazione disciplinare".
Ebbene, le richiamate tariffe minime e fisse non sono più applicabili, essendo abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che ne imponevano l'obbligo. Il fatto che le tariffe minime non siano più "obbligatorie" non esclude che le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dai vari decreti.
Nessuna novità per quelle professioni che non sono dotate di un tariffario approvato da norme statali e imposto da norme deontologiche interne.

16. Opinamento delle parcelle
L'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso per le prestazioni di opera intellettuale considerando:
1) in primo luogo, la convenzione che sia intervenuta in proposito tra le parti,
2) poi, in mancanza di convenzione, le tariffe o gli usi,
3) ed infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, la determinazione del giudice, il quale deve sentire il parere dell'associazione professionale, peraltro non vincolante (tant'è che il giudice può incaricare il CTU per determinare il compenso).
Secondo la suprema Corte il parere dell'organo professionale, chiamato ad opinare, certificare la parcelle, consiste nel formulare un controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria (Cassazione Civile, 18 febbraio 1967, n. 401; Cassazione Civile 19 maggio 1965, n. 976). Dunque, in sede di opinamento il Consiglio dell'ordine deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della tariffa professionale da parte del professionista, senza effettuare valutazioni di merito. In particolare non spetta alcun accertamento:
• sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi,
• sull'accertamento dell'esatto adempimento delle stesse.
Infatti, tali accertamenti, qualora si arrivasse alla lite, competeranno agli argani di giustizia ordinaria. Inoltre, la parcella opinata può costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non ha alcun valore probatorio e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, dal momento che costituisce semplicemente dichiarazione unilaterale del professionista, cosi la Cassazione n. 2038 del 21 luglio 1960; n.1889 del 21 febbraio 1995; n. 1513 del 19 febbraio 1997; n. 807 del 29 gennaio 1999; n. 218775 del 9 giugno 2005.
A questo punto ci si chiede se la formalità dell'opinamento delle parcelle abbia ancora ragione di esistere, dopo l'abrogazione "delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (...) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime".
In attesa di conoscere la reale portata abrogativa della norma in commento, si può affermare che tale funzione può ancora aver una valenza, ma limitatamente alla corretta applicazione della tariffa professionale massima, dal momento che nessuna abrogazione è intervenuta in merito ("Sono salve di disposizione sulle eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti").
Probabilmente l'ormai limitatissima funzione di questa formalità di certificazione, potrebbe indirettamente ridurre l'abbondante contenzioso per il recupero dei crediti che si crea il più delle volte artatamente verso quei professionisti che, non essendo iscritti in ordini e collegi, non possono e non devono esibire la parcella opinata, anche se ci sono delle associazioni autoregolamentate.

17. Patti scritti sui compensi e di quota lite
L'abrogazione "delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", sta a significare che il professionista può in futuro concordare con il cliente un compenso per le sue prestazioni che tenga conto di un plus proporzionato ai risultati conseguiti.
In sostanza, si dà il via a quelle clausole, ampiamente diffuse nei paesi anglosassoni per gli studi legali, che danno la possibilità di subordinare il pagamento della parcella del professionista all'evenienza di una vittoria della causa, legandone così l'importo a quanto il cliente ottiene dalla controparte a seguito del pronunciamento (contingency fee).

18. Patti scritti per gli avvocati
Come visto in seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento si è precisato che il compenso professionale degli avvocati (rispetto a tutte le altre tariffe professionali) negoziato con gli utenti deve essere espresso in un accordo scritto (ad substantiam). Infatti si modifica il testo dell'art. 2233 c.c. sostituendo il terzo comma che prevedeva "Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullita` e dei danni" con il seguente "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

19. Patto quota lite
Per patto quota lite s'intende un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una quota parte dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.
Il compromesso raggiunto permette di derogate solo a mezzo di pattuizioni scritte tra avvocati e clienti e come commenta il Consiglio Nazionale Forense "con conseguente nullità degli accordi conclusi in forme differenti e riviviscenza dei sistemi tariffari, che tornano ad essere applicati, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c., ove la misura del compenso non sia convenuta dalle parti. In sostanza, si può negoziare con il proprio legale una parcella difforme".
Il Consiglio Nazionale degli avvocati in riguardo sono molto critici in quanto ritengono che tale pattuizione "comporti il crollo di un principio cardine della professione forense, quello del divieto del patto di quota lite, divieto attraverso il quale è stata da sempre assicurata la necessaria indipendenza dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente: indipendenza assolutamente necessaria quando gli interessi in discussione sono rappresentati dalla libertà personale del cliente, il quale potrebbe ritenere giustificate le sue pretese verso l'avvocato, anche quando queste pretese non sono in alcun modo accoglibili".
Per contro, il proponente la legge ritiene che ciò comporti riduzione delle parcelle e maggiore efficienza nelle prestazioni offerte.

20. Tariffe applicate alla liquidazione spese di giudizio
Ai sensi dell'art.2, le tariffe restano invece ancora in vigore per quanto attiene la liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio. Questo il testo: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale".
Dunque ai fini della liquidazione giudiziale l'ordine, o il collegio che sia, potranno continuare ad esprimere parere di congruità tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore, la cui valutazione rimane dunque necessaria a fini esecutivi e supposto che non risulti un accordo scritto. In buona sostanza, il professionista può chiedere che il soccombente sia tenuto a pagare secondo tariffa.
Le tariffe restano altresì in vigore negli appalti pubblici ("Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali").
Dubbia anche la generica portata abrogativa (ubi lex voluit, dixit) nei confronti di un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261 (Divieti di cessione) che fa divieto anche agli avvocati " (...)gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni (1421 c.c e seguenti, 2043 c.c).
Pertanto, è da ritenere che gli accordi con cui si cedono diritti (crediti) dal cliente all'avvocato suo difensore rimangono nulli anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina.

21. Abrogazione del divieto alla pubblicità
L'articolo 1, sub b) del DL 4 luglio 2006, n. 223, dispone che a partire dal 4 giugno 2006 s'intendono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa:
• i titoli che sono appropriati all'esercizio professionale e le specializzazioni professionali,
• le caratteristiche del servizio offerto,
• il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine.
In futuro si avrà la possibilità, attraverso la consultazione di riviste o siti specializzati, di scegliere il professionista o la società multidisciplinare più adatti alle proprie esigenze. Ovviamente, l'abrogazione vale per quelle professioni protette o comunque regolamentate, le cui norme deontologiche impongono il divieto della pubblicità. Per quanto alle altre professioni, non vigendo alcun divieto non sono toccate dalla novellata normativa.
Pur non facendo riferimenti normativi si ritiene che l'espressione "pubblicità" in argomento sia riconducibile alla disciplina prevista dalla Legge n. 287 del 1990, e successive integrazioni, che sanziona il messaggio ingannevole.
La novellata norma in esame non fa alcun riferimento né alla pubblicità comparativa né a quella elogiativa, quindi si ritiene che rientri tra i divieti abrogati, purché sia basata su criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.
Nulla viene detto sui mezzi pubblicitari, pertanto si ritiene che tutti siano percorribili purché rientranti nelle ordinarie regole deontologiche di probità, dignità, decoro e correttezza.
In ogni modo, rimangono in vigore il resto delle norme deontologiche, compreso il divieto di accaparramento della clientela, volte al rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità, di cui l'ordine professionale di categoria è garante e ne verifica la correttezza.
In buona sostanza, il "decreto Bersani 2" determina un'attività degli ordini di verifica a posteriori della trasparenza e veridicità dei messaggi trasmessi dai professionisti, ma senza intervenire preventivamente per autorizzarne la diffusione.

22. Adeguamento delle norme deontologiche
L'articolo 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 dispone che:
• le disposizioni deontologiche e pattizie,
• i codici di autodisciplina
che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 quali:
- a) l'obbligatorietà delle tariffe professionali,
- b) il divieto della pubblicità
- c) il divieto di fornire servizi professionali dalle società di persone e dalle associazioni fra professionisti,
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto alle lettere a), b), c) sono in ogni caso nulle.
* * *
Appendice

DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248
"Conversione in legge, con modificazioni i integrazioni, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
Titolo I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi
...Omissis...
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
Comma 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Comma 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
Comma 2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
Comma 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Disegno di Legge sulla "Riforma delle professioni", approvato dal Consiglio dei ministri il 2 dicembre 2006
Articolo 9
Principi e criteri in materia di società tra professionisti
1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile e alla eventuale disciplina di settore, il governo disciplina l'esercizio delle professioni riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria o cooperativa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
...Omissis...
e) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente a oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano la esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
f) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;
g) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;
h) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
i) prevedere che la partecipazione a una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
j) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
k) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
l) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico dei proprio ordine professionale;
m) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera a); prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei; prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.

<< Seconda parte  



Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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