L'Oic 1 punta sulla «sostanza»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Giovedì 28 ottobre 2004
Il documento «Oic 1» individua principalmente le istruzioni per
l'eliminazione delle interferenze fiscali. Ma si parla anche di leasing e funzione
economica di attività e passività, di operazioni e saldi in moneta estera, di
immobilizzazioni immateriali. Lungo oltre 70 pagine, il documento «Oic 1»
è il primo documento contabile, pubblicato dallo standard setter italiano, l'Oic
(l'Organismo italiano di contabilità).
«Funzione economica» delle attività e passività. La nozione di
«funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo»,
introdotta dall'articolo 2423-bis n. 1 del Codice civile, si riferisce al
postulato della «prevalenza della sostanza sulla forma», presente
negli Ias e nelle direttive contabili comunitarie, modificate dalla direttiva
Ce 2003/51. La prescrizione deve essere applicata a tutte le attività e passività
iscritte in bilancio. Tuttavia, l'applicazione può comportare, per alcune
operazioni finanziarie, effetti compensativi di segno opposto, sia per gli
aspetti patrimoniali che economici. In questi casi, non si applica il divieto di
compenso di partite (articolo 2423-ter del Codice civile).
Una rappresentazione in base alla «prevalenza della sostanza sulla forma»
sono le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, che sono
inizialmente di finanziamento. In queste operazioni, c'è l'obbligo, per il cedente a
pronti, di riacquistare quanto in precedenza venduto. Il documento, il linea con
gli Ias, considera l'operazione una "non-cessione": il bene resta nel bilancio
del venditore.
Un altro esempio è costituito dalle operazioni di retrolocazione finanziaria,
che devono rispettare alcune regole contabili relative alla rappresentazione in
bilancio. Queste operazioni devono essere contabilizzate rilevando la cessione:
al l'eventuale plusvalenza è imputata nel conto economico in base al principio
di competenza. Pertanto, la plusvalenza è differita in base alla durata del
contratto di leasing, utilizzando i risconti passivi. Ovviamente, dal punto di
vista fiscale, si seguono le regole tributarie e se la plusvalenza è tassata in
cinque esercizi (articolo 86, comma 4 del Tuir) devono essere operate le
rettifiche con modello Unico; devono essere iscritte in bilancio le imposte
differite attive (anticipate), in quanto il differimento fiscale è più breve
(cinque esercizi), rispetto al civilistico, dieci esercizi. Una delle
integrazioni, suggerita dall'Oic, da inserire nell'articolo 2425-bis del Codice
civile precisa che «le plusvalenze derivanti da operazioni di vendita e
retrolocazione finanziaria sono ripartite in funzione della durata del contratto
di locazione».
Eliminazione delle interferenze fiscali. L'eliminazione delle interferenze
pregresse non consente più di mantenere in bilancio i valori residui di poste
degli esercizi anteriori al 1° gennaio 2004. L'obbligo di disinquinamento
riguarda le società che, nella nota integrativa, hanno indicato che gli
accantonamenti e le rettifiche di valore avevano eslusiva valenza fiscale.
Pertanto, le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputati a conto economico
in precedenti esercizi, in base al comma 2 dell'articolo 2426, ora abrogato,
devono essere stornati, contabilizzando gli effetti. In casi rilevanti, la nota
integrativa deve contenere stato patrimoniale e conto economico pro-forma.
L'«Oic 1» raccomanda la rilevazione degli effetti pregressi del
disinquinamento al conto economico, con imputazione ad una specifica voce delle
componenti straordinarie (principio contabile nazionale n. 29). Dal punto di
vista fiscale, la sopravvenienza non è tassata e l'importo è rilevato nel
modello Unico quale variazione in diminuzione. Invece, le imposte differite,
iscritte in bilancio per eliminazione delle interferenze pregresse, formano
oggetto di variazione in aumento, in quanto non deducibili. In caso di
ammortamenti anticipati contabilizzati non nel conto economico, ma nella
riserva, non si determina, nel primo, alcuno storno. Nel caso, il solo effetto
consiste nella riclassificazione della specifica riserva, tra le altre che devono
restare a copertura delle variazioni fiscali ora iscritte nel quadro EC
(articolo 109, comma 4, lettera b, Tuir).
Operazioni e saldi in moneta estera. Il documento precisa che, l'articolo
2426, punto 8 bis del Codice civile, richiede che se a seguito della
valutazione ai cambi alla data della chiusura dell'esercizio delle poste non
immobilizzate emerge un utile netto, tale valore deve essere accantonato in una
riserva non distribuibile fino al realizzo. Questo per non consentire la
distribuzione ai soci di un provento non ancora materialmente realizzato.
Pertanto, è necessario che, per gli utili netti su cambi dal conto economico,
venga indicata, in nota integrativa, la componente non realizzata. Questa è
iscritta nella voce C 17-bis del conto economico, unitamente a utili e perdite
su cambi realizzate. L'importo dell'eventuale utile netto, che deriva
dall'adeguamento delle poste ai cambi di fine esercizio, concorre alla formazione
del risultato d'esercizio. In sede di approvazione del risultato e di destinazione
del risultato, l'importo è iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale
perdita, in una riserva non distribuibile sino al realizzo. La riserva, tuttavia,
può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di
perdite precedenti. Ovviamente, la riserva può essere accantonata al netto delle
imposte degli utili netti su cambi. Riguardo alla priorità di destinazione, se
il risultato netto dell'esercizio è una perdita o un utile inferiore al netto
non realizzato sulle poste in valuta, l'importo da iscrivere in riserva è pari
alla quota della componente non realizzata e non assorbita dalla perdita.
Contabilità plurimonetaria. La gestione dei rapporti con paesi non
aderenti all'Unione monetaria implica che le operazioni siano regolate
direttamente in valuta. L'impresa che mantiene parte della propria contabilità
in valuta può convertire i saldi a fine esercizio, ovvero al momento della
redazione di un bilancio intermedio, come accade al bilancio di una controllata
estera ai fini del consolidamento.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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