L'Oic: così il disinquinamento
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 23 luglio 2004
E' stata sottoscritta ieri dal comitato esecutivo dell'Oic - l'Organismo
italiano di contabilità - la versione finale del documento n. 1 (il cosiddetto
Oic 1; ndr: leggi l'articolo dal titolo
La lente dell'Oic sul bilancio), relativo ai principali effetti della riforma del diritto societario sulla
redazione del bilancio di esercizio. L'Oic 1 dovrà ora, come prevede lo statuto
dell'ente contabile, ricevere il parere della Banca d'Italia, della Consob,
dell'Isvap e dei Ministeri competenti, interessati per le rispettive materie
di interesse. Le osservazioni (o altre comunicazioni) delle Autorità dovranno
pervenire all'Oic entro il 6 settembre (poco oltre i 30 gioni previsti dal
regolamento, causa della pausa estiva). L'emanazione finale è, dunque, prevista
per il 7 settembre.
In ogni caso, il contenuto del documento si può suddividere in due parti: la
prima relativa alle disposizioni transitorie, la seconda relativa alle
disposizioni "a regime".
Le disposizioni di carattere transitorio. Le disposizioni transitorie
riguardano il solo bilancio 2004. A tale proposito, è regolamentato il cosiddetto
disinquinamento del bilancio, che riguarda le ipotesi in cui il rendiconto è
stato oggetto di dichiarate appostazioni di carattere tributario.
Il disinquinamento è obbligatorio. L'ipotesi più ricorrente riguarda la
contabilizzazione degli ammortamenti anticipati effettuata con la loro
imputazione al conto economico, comportamento consentito, sino al 31 dicembre
2003, dal principio contabile nazionale n. 25.
Con riferimento agli ammortamenti anticipati, se gli amministratori, in sede di
redazione del bilancio, hano seguito il comportamento raccomandato dal principio
contabile, imputando gli ammortamenti ad una riserva del patrimonio netto e
contabilizzando le imposte differite, non vi è nulla da disinquinare. Poiché, in
questo caso, il bilancio è già disniquinato in partenza: la specifica riserva per
ammortamenti anticipati confluirà tra le riserve, di cui all'articolo 109, comma
4, lettera b) del Tuir, che, al netto del Fondo imposte differite, restano a
presidio delle variazioni fiscali effettuate extrabilancio.
L'imputazione degli ammortamenti anticipati nel conto economico, invece, ne
comporta lo storno al fine di disinquinare il bilancio, con loro imputazione
nelle componenti straordinarie del conto economico e, separatamente, della
fiscalità differita (sempre nelle componenti straordinarie).
Le disposizioni "a regime". Le disposizioni "a regime" sono tutte quelle
che, a partire dal 2004, hanno un impatto sui futuri bilanci e riguardano, il
principio della «prevalenza della sostanza sulla forma», denominato
dal legislatore principio della "funzione economica" degli elementi dell'attivo
e del passivo, le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, le
operazioni e i saldi in valuta estera (omissis). Inoltre, il documento dell'Oic
illustra le numerose informazioni, richieste dalla riforma, che devono essere
esposte nella nota integrativa.
Si tratta delle informazioni in materia di immobilizzazioni di durata
indeterminata, di quelle relative all'area geografica, e di quelle relative alla
movimentazione delle voci di patrimonio netto, agli strumenti finanziari e
all'attività di direzione e coordinamento di società. Con specifico riferimento
al leasing finanziario, le informazioni che devono essere esposte nella nota
integrativa comportano anche l'effettuazione di alcuni conteggi.
Infine, quale conseguenza delle modifiche apportate dalla riforma del diritto
societario, l'Oic ha aggiornato e revisionato i principi contabili nazionali
interessati alle novità. Nel processo di revisione sono state eliminate, oltre
la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il
raffronto con i principi contabili internazionali.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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