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Ora servono altre correzioni
di Matteo Pozzoli
Il Sole 24 Ore
Martedì 26 ottobre 2004

Un set di proposte a correzione del decreto legislativo 06/2004 che ha riformato il diritto societario. Contestualmente alla diffusione del documento contabile «Oic 1», l'Organismo Italiano di Contabilità rende note anche le sue proposte di rettifica, in sede di decreto correttivo al Dlgs 06/2003, di riforma della disciplina societaria, già presentate al sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti.
Compravendita con obbligo di retrocessione. Le operazioni di compravendita (sale and leaseback) - articolo 2425-bis, comma 4 - rappresentano operazioni in cui contestualmente si effettua vendita e riacquisto dello stesso bene. Si tratta di vere e proprie operazioni di finanziamento. Il Legislatore aveva previsto che i proventi e gli oneri dovessero essere «iscritti per le quote di competenza dell'esercizio». L'Oic propone, in linea con lo Ias 17, di specificare che le plusvalenze originate da tali operazioni siano «ripartite in funzione della durata del contratto di locazione». Una precisazione che non è in contrasto con l'attuale testo normativo, tanto che già l'Oic - attraverso il documento contabile Oic 1 - aveva integrato in questo senso il testo di legge.
Operazioni e partite in valuta estera. La norma (articolo 2426, n.8 bis) prevede che le poste patrimoniali in valuta dell'"attivo circolante" siano iscritte al tasso di cambio a pronti e che gli eventuali utili non realizzati siano accantonati in una riserva non distribuibile sino al realizzo. Le immobilizzazioni, invece, devono essere iscritte al loro valore d'acquisto ed eventualmente svalutate, qualora a fine esercizio la riduzione sia giudicata "durevole". L'Oic propone di mettere in rilievo la distinzione tra poste monetarie e no. E suggerisce che quelle iscritte al tasso di cambio dell'acquisto, eventualmente svalutate, debbano essere esclusivamente le «immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».
Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata. Il Legislatore richiede di inserire in nota integrativa una serie di informazioni sulle «riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata» (articolo 2427, n. 3 bis). L'Oic ritiene questa formulazione «poco chiara» e prospetta sostanziali rettifiche. L'attuale disposto si riferisce ad una particolare tipologia di attività per le quali la prassi internazionale (Ias e Us Gaap) prevedono determinati criteri valutativi. L'Oic, in ragione del fatto che il Codice civile dispone criteri di valutazione uniformi per tutte le immobilizzazioni, propone, quindi, di estendere l'applicazione a tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali. Viene, inoltre, evidenziata l'incongruenza della richiesta di informazioni sulle riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata con riferimento al criterio della loro «prevedibile durata utile». Non è, invece, giudicato adeguato per la determinazione delle riduzioni di valore, il riferimento all'indicazione del valore di mercato laddove questo sia "determinabile", considerato che il valore di mercato è giudicato di per sé «dotato di una specifica oggettività» e il riferimento agli indicatori di redditività, in quanto ritenuti non univocamente determinabili e non previsti dalla disciplina normativa i materia.
Disciplina dell'avanzo di fusione. L'Oic ha cercato di "esplicitare" - in conformità al disavanzo - la disciplina dell'avanzo di fusione (articolo 2504-bis, comma 4). Viene proposto un trattamento contabile "tarato" a seconda della natura dell'avanzo stesso. Che, quando origina dalla previsione di risultati economici futuri negativi, dovrebbe essere allocato a un «fondo oneri futuri», utilizzabile a fronte delle spese che presumibilmente si verificheranno. Quando, invece, deriva da un "buon affare" dovrebbe essere imputato a una specifica riserva del patrimonio netto della nuova società.
L'Oic chiede di eliminare la richiesta di inserire, nella nota integrativa delle società che risultano dalla fusione o incorporanti che fanno ricorso al capitale di rischio, l'indicazione dei «prospetti contabili delle attività e passività partecipanti all'operazione».


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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