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Ordini professionali ecco cosa non cambia dopo la finta riforma
di Daniele Autieri
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 12 settembre 2011

La montagna ha partorito il topolino: oltre un anno di incontri e dibattiti, spesso anche accesi, tra l'esecutivo e i rappresentanti delle professioni ha portato all'approvazione di un vago elenco di principi e buoni propositi che il governo ha inserito nella manovra finanziaria.
Così al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 138 il ministro Tremonti ha trovato un piccolo spazio anche per le professioni all'interno della voce "liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo".
Roboante nell'enunciazione, il testo si traduce nella pratica nell'elencazione di comandamenti generali, vaghi nei contenuti ed esposti ad un'assoluta discrezionalità di interpretazioni.
Tutto cambia affinché nulla cambi, sembra di poter concludere, anche perché la norma non interviene direttamente, ma affida agli ordini il compito di adeguarsi ai nuovi principi entro i prossimi 12 mesi.
Principi annacquati come quello che dovrebbe riconoscere finalmente la libertà di accesso alla professione. Si legge nel testo: «Gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti».
Fin qui le aspirazioni liberalizzatrici, che vengono però limitate all'interno dello stesso articolo del decreto attraverso due paletti insuperabili. In primo luogo il mantenimento dell'esame di Stato, in quanto riconosciuto dal comma 5 dell'articolo 33 della Costituzione; e in secondo luogo l'inserimento di una postilla che ammette una limitazione all'accesso in caso esistano «ragioni di interesse pubblico». L'espressione di fatto sembra congelare la possibilità di liberalizzare le categorie dei notai e farmacisti che, appellandosi proprio a ragioni d'interesse pubblico, giustificano la distribuzione territoriale della loro attività, legata a un'esigenza precisa e già controllata dallo Stato.
Lontana dalle aspettative dei giovani è invece la riforma del tirocinio. Se è vero che il testo riconosce un compenso equo al praticante e ammette l'inizio del tirocinio dagli anni di laurea, è anche vero che rimane indefinito l'ammontare del compenso, definito dal legislatore «di natura indennitaria e commisurato al concreto apporto del tirocinante». Il quantum resta indeterminato e obbliga ogni giovane professionista a contrattare personalmente il valore riconosciuto alla sua prestazione.
Un capitolo intricato, che ha sollevato le critiche più dure dell'Antitrust, è invece quello relativo alle tariffe. Secondo il legislatore «il compenso è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali».
«Queste disposizioni - dichiara il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Antonio Catricalà - costituiscono un passo indietro rispetto al decreto legge 223 del 4 luglio 2006 (il decreto Bersani) che aveva abrogato l'obbligatorietà delle tariffe minime o fisse». Secondo l'Antitrust, indicare anche solo un parametro di riferimento rappresenta comunque «una grave restrizione della concorrenza nel settore dei servizi professionali in quanto incentiva gli iscritti agli albi a non adottare comportamenti economici indipendenti».
Ma le critiche dell'Autorità non si fermano qui e toccano anche il capitolo del decreto che prevede l'istituzione di organi territoriali (diversi dagli ordini stessi) deputati alla gestione delle questioni disciplinari. Anche se il testo spiega che i membri dei nuovi consigli di disciplina non potranno ricoprire la carica di consiglieri degli ordini nazionali o locali, tuttavia non impone la presenza di soggetti terzi rispetto agli iscritti agli ordini. «Tale circostanza - spiega l'Antitrust - sembra depotenziare di molto il carattere innovativo del nuovo organo disciplinare che continuerebbe a difettare dei requisiti di necessaria terzietà».
Sul fronte della tutela del cliente, il decreto impone poi l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della sua attività, e liberalizza del tutto il ricorso alla pubblicità informativa. Maggiori garanzie di professionalità sono invece assicurate dalla disposizione che obbliga alla formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. Anche qui, però, l'elemento chiave resta la vaghezza normativa che lascia ai singoli albi la discrezionalità di definire entità, frequenza e modalità di partecipazione ai corsi di formazione.
Nessuna menzione viene invece fatta di uno dei temi più caldi nel mondo delle professioni: il riconoscimento legale delle società di professionisti, un tema delicato che spacca il fronte ordinistico e dal quale il governo si è tenuto alla larga.
Questo divieto risale addirittura alla legge fascista 1815 del '39, voluta da Mussolini per impedire agli ebrei di svolgere attività professionale. Nel 2007 la riforma Bersani ha abolito quel provvedimento, ma tuttora manca una legge che definisca i confini giuridici intorno ai quali un professionista può costituire la propria società. Il risultato è una concorrenza sbilanciata a favore dei grandi studi internazionali che agiscono ormai come multinazionali, oltre a un diverso rapporto con il fisco italiano, più leggero per le imprese tassate al 31,3%, più rigido per i professionisti, sottoposti a una pressione che può arrivare al 43%.
Su questo tema il governo ha chiuso gli occhi, preferendo sgranare il rosario dei principi e mettendo sul fuoco delle aspettative un pentolone vuoto che altri dovranno riempire. Speriamo non della solita minestra.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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