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  :: Rassegna stampa - Documento

Outsourcing e flessibilità delle imprese
di Attilio Grandi
Incontri n. 91/2007
Mercoledì 11 aprile 2007

Con il termine "outsourcing" (composto dalle parole "outside" e "resourcing") si intende la scelta di affidare, interamente o parzialmente a un fornitore esterno delle attività di servizio interne a una organizzazione. Nei Paesi anglosassoni ed in particolare negli Stati Uniti l'"outsourcing" ha acquistato fama in seguito alla crisi economica degli anni ottanta: alcuni giganti dell'industria automobilistica adottarono come soluzione fondamentale al problema del risanamento aziendale proprio l'"outsourcing". Il principio sul quale si basa questo strumento è molto semplice: far fare ad altre organizzazioni quello che sanno fare meglio in modo da ridurre i costi, migliorare la qualità dei servizi o dei prodotti intermedi di cui si ha bisogno e liberare così le risorse necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce la verrà attività d'impresa. Le motivazioni che hanno favorito lo sviluppo del ricorso all'"outsourcing" sono molteplici. Da un'indagine condotta del Censis su un "panel" composto da centodieci tra imprese private e pubbliche amministrazioni emerge che il 70 per cento degli intervistati ha indicato di avere esternalizzato almeno una delle proprie funzioni gestionali interne. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'affidamento a terzi della manutenzione delle reti informatiche e telematiche, della gestione del centro elaborazione dati o degli archivi interni. Il 57 per cento delle strutture contattate affida a terzi la manutenzione e gestione dei propri immobili, il 44 per cento fa gestire in "outsourcing" i servizi logistici, il 21 per cento si rivolge a terzi per la gestione e amministrazione del personale. "Outsourcing" viene inteso dagli intervistati come strumento che: permette di concentrare le risorse (sia umane che finanziarie) sulle funzioni di rilevanza strategica, tralasciando quelle meno rilevanti e secondarie; di controllare le attività più difficili da gestire; di accelerare i processi di cambiamento o di riorganizzazione interni alle singole imprese. Vengono evidenziati anche alcuni problemi che possono sorgere in seguito all'utilizzo dell' "outsourcing", come, ad esempio: la perdita di controllo derivante dal decentramento all'esterno di determinate attività; il possibile passaggio di importanti competenze interne verso l'esterno; il legame di dipendenza troppo stretto che si può instaurare con il fornitore esterno; i possibili rischi relativamente alla qualità dei servizi offerti. La scelta tra le varie alternative di "outsourcing" (appalto, cessione ramo d'azienda ecc.) è rimessa all'insindacabile valutazione dell'imprenditore. Il principio è stato affermato nella sentenza n. 21287 del 2006 della Corte di Cassazione che offre una definizione di "outsourcing", nonché chiarimenti sulle discipline di due tecniche di esternalizzazione (appalto e trasferimento di ramo d'azienda) e sulle loro differenze giuridiche e operative. Il fenomeno cosiddetto dell' "outsourcing", spiega la sentenza, comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (cosiddetto core business). Operazione che l'impresa può attuare, aggiunge la Cassazione, sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo d'azienda. La scelta tra le varie alternative, precisa ancora la sentenza della Cassazione, è rimessa all'insindacabile valutazione dell'imprenditore, a norma dell'art. 14 della Costituzione.
Sta di fatto che l'appalto di servizi e la cessione di ramo di azienda sono contratti con caratteri giuridici nettamente distinti e non confondibili. La pronuncia della Cassazione prosegue nell'esame di due delle possibili tecniche di esternalizzazione delle attività produttive: la cessione di ramo d'azienda, spiega la sentenza, si intende, agli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di un insieme di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. Nell'ipotesi in cui il trasferimento d'azienda riguardi imprese con complessivamente 15 lavoratori occupati il dlgs n. 18/2001 vincola l'operazione a una fase di consultazione sindacale da attuare prima del perfezionamento dell'accordo sul trasferimento. In particolare, anche quando il trasferimento riguarda solo un ramo d'azienda, cedente e cessionario sono tenuti a darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. L'informativa dovrà riguardare la data per il trasferimento, i motivi e le ragioni del trasferimento, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di quest'ultimi. L'appalto di opere e servizi di manutenzione d'impianti all'interno di stabilimenti, continua la sentenza, costituisce il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, il compimento all'interno di un'azienda di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Da ultimo la pronuncia della Cassazione illustra le differenze principali tra le due tematiche di "outsourcing". Con la cessione di un ramo d'azienda si ha il trasferimento di un segmento dell'organizzazione produttiva dotato di autonoma e persistente funzionalità. L'utilizzazione da parte del cedente dei prodotti e dei servizi del segmento ceduto formerà oggetto di distinto contratto con il cessionario. Con l'appalto di opere e di servizi, invece, il committente non dismette un segmento produttivo, ma si avvale dei prodotti e dei servizi che gli necessitano, che gli sono forniti da altra impresa che li produce avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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