Outsourcing e flessibilità delle imprese
di Attilio Grandi
Incontri n. 91/2007
Mercoledì 11 aprile 2007
Con il termine "outsourcing" (composto dalle parole "outside" e "resourcing") si intende la scelta
di affidare, interamente o parzialmente a un fornitore esterno delle attività di servizio interne a
una organizzazione. Nei Paesi anglosassoni ed in particolare negli Stati Uniti l'"outsourcing" ha
acquistato fama in seguito alla crisi economica degli anni ottanta: alcuni giganti dell'industria
automobilistica adottarono come soluzione fondamentale al problema del risanamento aziendale
proprio l'"outsourcing". Il principio sul quale si basa questo strumento è molto semplice:
far fare ad altre organizzazioni quello che sanno fare meglio in modo da ridurre i costi,
migliorare la qualità dei servizi o dei prodotti intermedi di cui si ha bisogno e liberare
così le risorse necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce la verrà attività d'impresa.
Le motivazioni che hanno favorito lo sviluppo del ricorso all'"outsourcing" sono molteplici.
Da un'indagine condotta del Censis su un "panel" composto da centodieci tra imprese private e
pubbliche amministrazioni emerge che il 70 per cento degli intervistati ha indicato di avere
esternalizzato almeno una delle proprie funzioni gestionali interne. Nella maggior parte dei
casi si tratta dell'affidamento a terzi della manutenzione delle reti informatiche e telematiche,
della gestione del centro elaborazione dati o degli archivi interni. Il 57 per cento delle
strutture contattate affida a terzi la manutenzione e gestione dei propri immobili, il 44 per
cento fa gestire in "outsourcing" i servizi logistici, il 21 per cento si rivolge a terzi per
la gestione e amministrazione del personale. "Outsourcing" viene inteso dagli intervistati
come strumento che: permette di concentrare le risorse (sia umane che finanziarie) sulle
funzioni di rilevanza strategica, tralasciando quelle meno rilevanti e secondarie;
di controllare le attività più difficili da gestire; di accelerare i processi di cambiamento
o di riorganizzazione interni alle singole imprese. Vengono evidenziati anche alcuni problemi
che possono sorgere in seguito all'utilizzo dell' "outsourcing", come, ad esempio:
la perdita di controllo derivante dal decentramento all'esterno di determinate attività;
il possibile passaggio di importanti competenze interne verso l'esterno; il legame di dipendenza
troppo stretto che si può instaurare con il fornitore esterno; i possibili rischi relativamente
alla qualità dei servizi offerti. La scelta tra le varie alternative di "outsourcing"
(appalto, cessione ramo d'azienda ecc.) è rimessa all'insindacabile valutazione
dell'imprenditore. Il principio è stato affermato nella sentenza n. 21287 del 2006 della
Corte di Cassazione che offre una definizione di "outsourcing", nonché chiarimenti sulle
discipline di due tecniche di esternalizzazione (appalto e trasferimento di ramo d'azienda)
e sulle loro differenze giuridiche e operative. Il fenomeno cosiddetto dell' "outsourcing",
spiega la sentenza, comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette
la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei
alle competenze di base (cosiddetto core business). Operazione che l'impresa può attuare,
aggiunge la Cassazione, sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia appaltando a
terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo d'azienda. La scelta tra le varie
alternative, precisa ancora la sentenza della Cassazione, è rimessa all'insindacabile
valutazione dell'imprenditore, a norma dell'art. 14 della Costituzione.
Sta di fatto che l'appalto di servizi e la cessione di ramo di azienda sono contratti
con caratteri giuridici nettamente distinti e non confondibili. La pronuncia della
Cassazione prosegue nell'esame di due delle possibili tecniche di esternalizzazione
delle attività produttive: la cessione di ramo d'azienda, spiega la sentenza, si intende,
agli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di un insieme di elementi produttivi,
personali e materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività, che
si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria
organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel
trasferimento la propria identità. Nell'ipotesi in cui il trasferimento d'azienda
riguardi imprese con complessivamente 15 lavoratori occupati il dlgs n. 18/2001 vincola
l'operazione a una fase di consultazione sindacale da attuare prima del perfezionamento
dell'accordo sul trasferimento. In particolare, anche quando il trasferimento riguarda
solo un ramo d'azienda, cedente e cessionario sono tenuti a darne comunicazione per
iscritto almeno 25 giorni prima alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie o
aziendali. L'informativa dovrà riguardare la data per il trasferimento, i motivi e
le ragioni del trasferimento, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i
lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di quest'ultimi. L'appalto di
opere e servizi di manutenzione d'impianti all'interno di stabilimenti, continua
la sentenza, costituisce il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, il
compimento all'interno di un'azienda di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro. Da ultimo la pronuncia della Cassazione illustra le differenze principali
tra le due tematiche di "outsourcing". Con la cessione di un ramo d'azienda si ha il
trasferimento di un segmento dell'organizzazione produttiva dotato di autonoma e
persistente funzionalità. L'utilizzazione da parte del cedente dei prodotti e dei
servizi del segmento ceduto formerà oggetto di distinto contratto con il cessionario.
Con l'appalto di opere e di servizi, invece, il committente non dismette un segmento
produttivo, ma si avvale dei prodotti e dei servizi che gli necessitano, che gli sono
forniti da altra impresa che li produce avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|
 |
|