Participation Exemption
di Eleonora Roncuzzi
Giugno 2004
La legge delega per la riforma del sistema fiscale statale
(L. 7 aprile 2003, n° 80) ha previsto, in presenza di determinati requisiti,
l'introduzione del regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni.
Uno dei principi ispiratori della riforma fiscale è il criterio di tassazione
degli utili societari in capo alla società che li produce e non, come avvenuto
fino ad ora, in capo al socio. In coerenza con questo principio, la ratio
della norma sull'esenzione delle plusvalenze da partecipazioni è individuabile
nel fatto che le plusvalenze esprimono il maggior valore della società
partecipata, a sua volta riconducibile agli utili conseguiti dalla stessa
(e quindi già tassati in capo alla medesima) o a quelli che saranno conseguiti
(e che quindi verranno tassati in futuro presso la società partecipata).
La disposizione normativa in oggetto è quindi strettamente legata anche
all'eliminazione del credito d'imposta su dividendi, che esclude dalla
formazione del reddito del socio il 95% dei dividendi percepiti (il 100% degli
stessi nel caso di consolidato fiscale o di esercizio dell'opzione per la
trasparenza fiscale).
Poiché le partecipazioni che soddisfano i requisiti per la participation
exemption non sono produttive di redditi imponibili (né straordinari né ordinari),
il legislatore ha conseguentemente previsto l'indeducibilità degli oneri di
acquisizione e gestione relativi, nonché l'indeducibilità delle minusvalenze
iscritte e realizzate.
Al fine di evitare che i contribuenti possano ottenere un doppio vantaggio
fiscale (deduzione delle svalutazioni ed esenzione delle plusvalenze), è stata
introdotta una disciplina transitoria in base alla quale le plusvalenze
realizzate entro il secondo periodo d'imposta di vigenza delle nuove norme, non
beneficiano dell'esenzione, nei limiti delle svalutazioni dedotte nei due
esercizi antecedenti l'entrata in vigore della riforma. Analogamente, è
concesso dedurre le minusvalenze da cessioni effettuate entro il 31 dicembre
2005, fino a concorrenza delle svalutazioni non ammesse fiscalmente in deduzione
(e quindi riprese a tassazione) nei periodi d'imposta 2002 e 2003. Ai fini di
tale norma transitoria, si considerano integralmente dedotte le svalutazioni
rateizzate in 5 esercizi (ex D.L. n° 209/2002), ferma restando la possibilità
di dedurre le quote non ancora dedotte negli esercizi successivi.
La participation exemption entra in vigore dal 1° gennaio 2004 per i soggetti
Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per i soggetti Ires
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la norma entra in
vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2003.
La norma si applica alle società ed enti commerciali ad esclusione:
- delle persone fisiche;
- degli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per
oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale.
Sono esenti le plusvalenze su partecipazioni in società di capitali, di persone,
residenti e non residenti, indipendentemente dalla quota percentuale detenuta.
La norma non richiede un rapporto qualificato con la partecipata (controllo o
collegamento); pertanto sono incluse nell'ambito di applicazione anche le azioni
proprie.
I seguenti requisiti devono essere presenti congiuntamente affinché si possa
usufruire del regime di esenzione delle plusvalenze:
1) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione. La norma dispone che, nel caso di acquisto di
una medesima partecipazione in più tranches, si presumono cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente (è cioè richiesta l'applicazione
del criterio LIFO - last in first out -). Tale previsione restrittiva svantaggia
gli acquisti in più tranches: ad ogni nuova acquisizione dello stesso titolo,
la durata di possesso decorre nuovamente da zero (almeno per quanto riguarda la
quota acquistata per ultima che, per legge, dovrà essere considerata come la
prima ad essere eventualmente ceduta). In caso di operazioni pronti contro
termine:
- per il venditore a pronti, il periodo di possesso non si interrompe in quanto
il titolo rimane iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie;
- d'altra parte, l'acquirente a pronti non ha diritto ad alcuna esenzione.
Per quanto riguarda le partecipazioni acquisite in seguito all'esercizio del
diritto d'opzione, la data a cui riferirsi per il computo del periodo di
possesso è quella dell'acquisto delle azioni a cui è legato il diritto
d'opzione e non quella dell'esercizio dell'opzione stessa.
2) Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio di esercizio chiuso durante il periodo di
possesso. Non rilevano eventuali classificazioni successive: ciò significa
che la successiva riclassificazione nell'attivo circolante non fa venir meno
l'esenzione della plusvalenza realizzata; parimenti, la "prima" iscrizione
nell'attivo circolante preclude qualunque possibilità di applicazione futura
della participation exemption.
Nel caso di partecipazioni detenute da molto tempo (per le quali potrebbe
essere complesso risalire alla classificazione nel primo bilancio) il
legislatore ha previsto una norma transitoria che dispone che il requisito
del possesso si ritiene soddisfatto, se i titoli risultano classificati tra
le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta precedente a quello d'entrata in vigore della norma in oggetto,
ossia il bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 (esercizio coincidente con l'anno
solare). Nel caso di partecipazioni acquistate nel periodo d'imposta anteriore
a quello di entrata in vigore del nuovo Tuir, il requisito sussiste se esse
risultano classificate fra le immobilizzazione finanziarie in tale periodo
d'imposta, ossia al 31 dicembre 2003.
A tale proposito si segnala che il legislatore finanziario ha introdotto tra i
comportamenti potenzialmente elusivi anche le classificazioni di bilancio.
3) Ulteriore condizione, è l'esercizio, da parte della società
partecipata, di un'impresa commerciale. Tale requisito non rileva se trattasi
di partecipazione in società quotata (in quanto le società che emettono titoli
da negoziare in mercati regolamentati devono esercitare per legge un'attività
d'impresa). La lettera della norma esclude le società immobiliari di gestione.
Relativamente a partecipazioni in holding, i requisiti dell'esercizio di
attività commerciale e di residenza fiscale vanno riferiti alle società
indirettamente partecipate, che rappresentano la maggior parte del valore
del patrimonio sociale della holding.
4) La residenza fiscale della società partecipata deve necessariamente
essere in uno Stato a regime fiscale non privilegiato. La norma tuttavia
prevede la possibilità di dimostrare, per le partecipazioni in società residenti
in Paesi a regime fiscale privilegiato, che dal possesso di tali partecipazioni
non è derivata la localizzazione di redditi in Paesi della cosiddetta
black list.
I requisiti di cui ai punti 3) e 4) devono sussistere, rispetto al momento della
cessione, ininterrottamente e almeno a partire dal terzo periodo d'imposta
antecedente a quello del realizzo.
Il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni pone pertanto
le società nella posizione di attuare una doppia gestione fiscale del proprio
portafoglio titoli: una, relativa alle partecipazioni che soddisfano tutti e
quattro i requisiti di cui sopra, le cui plusvalenze realizzate saranno
totalmente esenti ed un'altra relativa alle partecipazioni che non integrano
anche solo una delle suddette condizioni, le cui plusvalenze concorreranno alla
formazione del reddito complessivo in via ordinaria, ferma restando la
perdurante possibilità di optare per la rateizzazione in un massimo di 5 anni a
partire dall'esercizio di realizzo.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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