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Rassegna stampa - Documento |
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Per i revisori un doppio esame di qualità
a cura della Redazione
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 20 gennaio 2010
La crisi finanziaria ha imposto, soprattutto dal G20 di Londra della scorsa
primavera, tra le priorità dell'agenda del governo quella di provvedere a un
nuovo assetto del capitalismo fondato su regole più chiare e controlli più rigidi.
La riforma della revisione contabile che il governo sta per varare, recependo la
direttiva Ue 43 del 2006, rappresenta un tassello cruciale nel nuovo mosaico degli
standard internazionali. La riforma punta a potenziare il presidio dei revisori
contabili ispirandone l'attività a severi canoni di indipendenza e obiettività,
nonché alla riservatezza e alla qualità del servizio reso (con verifiche triennali).
Ma tra le pieghe emergono novità destinate ad avere un forte impatto sul mondo
professionale e a scardinare tradizioni consolidate. A differenza di quanto
avviene oggi la bozza di decreto legislativo - passata ieri al vaglio del
preconsiglio - avvia, per esempio, una separazione delle carriere di dottori
commercialisti e revisori.
Per essere abilitati a svolgere il controllo legale sui bilanci in futuro non
dovrebbe bastare l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, ma si dovrà
completare un percorso ad hoc, svolgendo un tirocinio triennale presso un revisore
o una società di auditing e superare uno specifico esame di idoneità. Per accedere
al Registro dei revisori, che sembra destinato a passare sotto l'egida del
ministero dell'Economia, quindi non dovrebbe essere più sufficiente ottenere
l'abilitazione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Il campo della revisione dei conti si allargherà poi alle Srl, anche se non nella
misura in cui auspicavano i commercialisti. Lo strumento del collegio sindacale
dovrà essere obbligatoriamente nominato quando la società è tenuta alla redazione
del consolidato e quando ne controlla un'altra obbligata alla revisione. Non sarà
invece necessario quando la Srl ha beneficiato di finanziamenti pubblici o quando,
per due esercizi consecutivi, l'indebitamento abbia superato di molto il
patrimonio netto.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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