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Rassegna stampa - Documento |
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Perché il contratto di factoring è Iva esente
di Rosa Serrano
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 11 luglio 2011
L'attività di factoring si differenzia da quella di recupero crediti sotto il profilo
causale: se la prima mira principalmente a soddisfare esigenze di finanziamento
dell'impresa, la seconda è finalizzata al soddisfacimento dei diritti del creditore.
Questa l'indicazione di fondo contenuta nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
numero 32 di quest'anno che esclude le operazioni di factoring dall'ambito
applicativo dell'Iva. E'stato precisato che per determinare il trattamento tributario
dell'operazione è necessario effettuare, di volta in volta, un'indagine che consenta
di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata. Se la
causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei
crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da
qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva. Quando, invece,
il creditore con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un
finanziamento (in pratica, una monetizzazione anticipata dei propri crediti), per il
quale paga una commissione che, in linea di principio, può essere considerata come un
pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale
dell'ammontare dei crediti ceduti) allora appare evidente che il factoring
costituisce una vera e propria operazione finanziaria, esente da Iva. La risoluzione
è stata originata da una richiesta di chiarimenti di Assifact (l'associazione
italiana per il factoring) sul trattamento fiscale da riservare alle operazioni di
factoring ed alle distinte attività di recupero del credito. L'Associazione segnalava
che in sede di controllo alle associate verrebbe spesso contestata l'applicabilità
del regime di esenzione in relazione ad operazioni svolte dal factor (la società di
factoring) e trattate dallo stesso alla stregua di operazioni finanziarie, ma
riqualificate dai verificatori quali operazioni di recupero crediti assoggettate, in
quanto tali, al regime di imponibilità Iva. Nell'istanza si sosteneva che le
operazioni di factoring, esenti da Iva, debbano essere tenute distinte, anche ai fini
fiscali, dalle operazioni di recupero crediti imponibili. La risoluzione evidenzia
che anche se tra i servizi prestati dal factor, oltre al finanziamento, possano
essere ricompresi anche quelli legati alla garanzia del buon fine del credito stesso,
tale prestazione non muta la causa finanziaria del contratto, anzi, in linea di
principio, la rafforza. Infatti, quando il factor non ha diritto di rivalersi sul
cedente per l'insolvenza del debitore ceduto, emerge con maggiore forza la differenza
rispetto alla prestazione di recupero crediti in virtù della quale il prestatore
riversa le somme al creditore soltanto dopo la effettiva riscossione del credito. Non
meno rilevante risulta la diversità dei soggetti chiamati a svolgere le due diverse
attività (factoring e recupero crediti) sul mercato e la loro soggezione a discipline
di settore differenti, entrambe indice della difficoltà di assimilare le une alle
altre. Per una corretta distinzione tra operazioni di factoring e di recupero
crediti, la risoluzione indica alcuni criteri. Eccoli in concreto. Nelle operazioni
di factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, indipendentemente
dal fatto che il cedente sia liberato dal rischio del buon fine dell'operazione
(cessione pro soluto) oppure non lo sia (cessione pro solvendo). Nelle operazioni di
recupero crediti, invece, non si verifica la cessione della titolarità del credito.
Ulteriore criterio: nelle operazioni di factoring il cessionario (factor) permette al
cedente la trasformazione del credito ceduto in attività liquide prima della sua
scadenza naturale o comunque della data di incasso dello stesso, mentre nel recupero
crediti l'erogazione delle somme al creditore avviene di regola solo al momento
dell'effettivo incasso da parte del prestatore del servizio. Assifact evidenzia che
la cessione del credito costituisce il nucleo centrale dell'operazione di factoring,
come è confermato dal contenuto dei contratti stipulati dai factor con la clientela.
L'esame dei contratti utilizzati dai factor permette di verificare la soddisfazione
del primo criterio indicato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento
dell'esistenza di un'operazione di factoring e del conseguente trattamento di
esenzione Iva. Gli stessi contratti prevedono, inoltre, esplicitamente la possibilità
del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione dei crediti rispetto alla
loro scadenza, concretizzando così la funzione di finanziamento, la cui presenza
soddisfa il secondo criterio enunciato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione
segnalata in precedenza.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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