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  :: Rassegna stampa - Documento

Perché il contratto di factoring è Iva esente
di Rosa Serrano
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 11 luglio 2011

L'attività di factoring si differenzia da quella di recupero crediti sotto il profilo causale: se la prima mira principalmente a soddisfare esigenze di finanziamento dell'impresa, la seconda è finalizzata al soddisfacimento dei diritti del creditore. Questa l'indicazione di fondo contenuta nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 32 di quest'anno che esclude le operazioni di factoring dall'ambito applicativo dell'Iva. E'stato precisato che per determinare il trattamento tributario dell'operazione è necessario effettuare, di volta in volta, un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata. Se la causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva. Quando, invece, il creditore con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (in pratica, una monetizzazione anticipata dei propri crediti), per il quale paga una commissione che, in linea di principio, può essere considerata come un pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti) allora appare evidente che il factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria, esente da Iva. La risoluzione è stata originata da una richiesta di chiarimenti di Assifact (l'associazione italiana per il factoring) sul trattamento fiscale da riservare alle operazioni di factoring ed alle distinte attività di recupero del credito. L'Associazione segnalava che in sede di controllo alle associate verrebbe spesso contestata l'applicabilità del regime di esenzione in relazione ad operazioni svolte dal factor (la società di factoring) e trattate dallo stesso alla stregua di operazioni finanziarie, ma riqualificate dai verificatori quali operazioni di recupero crediti assoggettate, in quanto tali, al regime di imponibilità Iva. Nell'istanza si sosteneva che le operazioni di factoring, esenti da Iva, debbano essere tenute distinte, anche ai fini fiscali, dalle operazioni di recupero crediti imponibili. La risoluzione evidenzia che anche se tra i servizi prestati dal factor, oltre al finanziamento, possano essere ricompresi anche quelli legati alla garanzia del buon fine del credito stesso, tale prestazione non muta la causa finanziaria del contratto, anzi, in linea di principio, la rafforza. Infatti, quando il factor non ha diritto di rivalersi sul cedente per l'insolvenza del debitore ceduto, emerge con maggiore forza la differenza rispetto alla prestazione di recupero crediti in virtù della quale il prestatore riversa le somme al creditore soltanto dopo la effettiva riscossione del credito. Non meno rilevante risulta la diversità dei soggetti chiamati a svolgere le due diverse attività (factoring e recupero crediti) sul mercato e la loro soggezione a discipline di settore differenti, entrambe indice della difficoltà di assimilare le une alle altre. Per una corretta distinzione tra operazioni di factoring e di recupero crediti, la risoluzione indica alcuni criteri. Eccoli in concreto. Nelle operazioni di factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, indipendentemente dal fatto che il cedente sia liberato dal rischio del buon fine dell'operazione (cessione pro soluto) oppure non lo sia (cessione pro solvendo). Nelle operazioni di recupero crediti, invece, non si verifica la cessione della titolarità del credito. Ulteriore criterio: nelle operazioni di factoring il cessionario (factor) permette al cedente la trasformazione del credito ceduto in attività liquide prima della sua scadenza naturale o comunque della data di incasso dello stesso, mentre nel recupero crediti l'erogazione delle somme al creditore avviene di regola solo al momento dell'effettivo incasso da parte del prestatore del servizio. Assifact evidenzia che la cessione del credito costituisce il nucleo centrale dell'operazione di factoring, come è confermato dal contenuto dei contratti stipulati dai factor con la clientela. L'esame dei contratti utilizzati dai factor permette di verificare la soddisfazione del primo criterio indicato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dell'esistenza di un'operazione di factoring e del conseguente trattamento di esenzione Iva. Gli stessi contratti prevedono, inoltre, esplicitamente la possibilità del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione dei crediti rispetto alla loro scadenza, concretizzando così la funzione di finanziamento, la cui presenza soddisfa il secondo criterio enunciato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione segnalata in precedenza.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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