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Il piano industriale sotto l'egida del Tribunale: un caso di esercizio provvisorio
di Andrea Panizza (Senior Partner Studio Impresa spa - Consulenti di Direzione, Revisore Contabile, Vice Presidente di APRI - Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e Andrea Ferri (Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Curatore Fallimentare in Bologna)
Aprile 2011


Versione pubblicata sulla rivista "Amministrazione e Finanza" di IPSOA, n. 4/2011.

* * *

Introduzione
Perché parlare di egida del Tribunale? Il termine egida deriva dal greco aigos (letteralmente «pelle di»), ed era appunto la pelle che proteggeva lo scudo di Zeus. Per questo motivo, da sempre, accompagna il significato di tutto ciò che si pone a protezione di qualcosa di valore.
Questo termine appare oltre modo appropriato per «inquadrare» il ruolo che il Tribunale dovrebbe rivestire in una corretta ed equa ottica di gestione della crisi, soprattutto in seguito alle modifiche introdotte dal legislatore alla legge fallimentare. Nel presente contributo si riporta il caso di una società (Alfa S.p.a.) operante nella progettazione, sviluppo e produzione di prodotti e apparecchiature diagnostiche, per la quale, a pochi giorni dalla dichiarazione di fallimento, è stata autorizzata la continuazione temporanea dell'attività caratteristica d'impresa ex art. 104 legge fallimentare. La continuazione dell'attività ha consentito l'acquisto del complesso aziendale da parte di una società multinazionale estera; il tutto in forza di un Piano Industriale redatto dalla Curatela in un ottica di prosecuzione dell'esercizio di impresa da parte di un potenziale acquirente.

I presupposti di base
E' noto come la crisi sia un fenomeno tipico della vita di un'azienda che, così come ha prospettive di generare valore, può incorrere nel contempo nella situazione inversa, tale da provocare ripercussioni negative sugli azionisti prima, e su tutti gli stakeholder poi. Risulta fondamentale, quindi, porre in essere tempestivamente concrete modalità operative per la gestione della crisi, posto che gli effetti della stessa non si limitano ad intaccare gli asset dell'azienda, generando conseguenze meramente interne, ma, al contrario, coinvolgono la struttura complessiva della filiera entro cui l'impresa si colloca.
Intervenire tempestivamente nel processo di deterioramento in atto è fondamentale per valutare possibili ed eventuali processi di risanamento e ristrutturazione, evitando così il procrastinarsi di situazioni il cui naturale epilogo è la caduta di valore economico delle attività aziendali e del capitale.
Troppo spesso, anche ricorrendo all'impiego di strumenti giuridici diversi dal fallimento, si agisce con scarso tempismo riversando gli effetti negativi sulla massa creditoria.
Anche un non corretto utilizzo degli strumenti alternativi al fallimento, ad esempio il concordato preventivo, può rivelarsi dannoso se non adeguatamente corredato da idoneo e sostenibile Piano di risanamento, redatto con il fattivo apporto di tutti gli organi di governance.
Si assiste, in taluni casi, a proposte meramente liquidatorie, dove manca una «vera e seria» proposta d'acquisto del compendio aziendale da parte di un «terzo» competitore, avente scopi puramente defatigatori rispetto alle azioni esecutive dei singoli creditori, ritardando la sentenza dichiarativa di fallimento e dissipando così asset e valore. In alternativa è preferibile una rapida pubblicazione di sentenza dichiarativa di fallimento, eventualmente seguita dalla predisposizione dell'esercizio provvisorio che «fotografi», nell'immediato, le situazioni di diritto e di fatto dell'impresa insolvente.
Il legislatore della riforma della legge fallimentare, in particolare negli articoli dedicati agli istituti concorsuali diversi dal fallimento, ha introdotto un più ampio concetto di crisi, inteso come preludio di una futura situazione che non preveda il default (anche in questo caso è necessaria la predisposizione di un Piano di risanamento che preveda il ritorno al valore entro un ragionevole lasso di tempo). Alla luce di questa evoluzione normativa si ritiene che il ruolo del Tribunale necessiti di una rivisitazione. In epoca precedente la riforma, la preposta autorità giudiziaria svolgeva un ruolo più attivo all'interno delle procedure concorsuali, proprio nella consapevolezza che all'interno della struttura del fallimento si riflettevano, oltre ad interessi particolari dei singoli soggetti coinvolti, interessi di ordine generale, poiché lo stato di insolvenza di un'impresa riversa i suoi effetti su di un numero considerevole di rapporti economici e giuridici, con conseguente impatto sull'economia locale o nazionale.
La legge fallimentare, nelle diverse procedure concorsuali, risultava, di conseguenza, influenzata dalla visione di tutela dell'interesse pubblico (si pensi alla possibilità di promuovere d'ufficio l'istanza di fallimento).
Ora, pur non negando che un'impostazione della procedura concorsuale in un ottica marcatamente pubblicistica appariva in netto contrasto con l'evolversi dei principi di libertà dell'iniziativa economica, si deve tenere conto dei riflessi che le crisi d'azienda, quando sfociano nelle citate procedure concorsuali, producono nei confronti dei vari interlocutori (si pensi alle ripercussioni sociali che investono il personale dipendente delle imprese dichiarate insolventi). Appare, pertanto, spontaneo chiedersi se sia stata una scelta opportuna quella di «spodestare» tout court il Tribunale del proprio potere/dovere di condizionare in maniera più incisiva le vicissitudini legate alla gestione della crisi delle imprese, eliminando, ad esempio nell'art. 6 L.F., il potere di cui godeva l'autorità giudiziaria di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'impresa insolvente (scelta legata, presumibilmente, ai numerosi dubbi di legittimità costituzionale sollevati nei confronti dell'art. 6, soprattutto con riferimento al principio della terzietà-imparzialità del giudice di cui all'art. 111 della Costituzione). Appare, pertanto, opportuno intraprendere una linea «mediana» tra la vecchia e la nuova legge fallimentare, ove convivano, sinergicamente, le istituzioni affiancate da professionisti dotati di competenze manageriali tali da essere in grado di «calarsi», seppur provvisoriamente, nel ruolo dell'imprenditore della società in stato di crisi o di default.
Sussiste, invero, sul tema una norma della legge fallimentare rimasta invariata rispetto al passato. Basti pensare che, nonostante all'interno dell'art. 6 L.F. sia stato abrogato il potere d'ufficio da parte del Tribunale, risulta invariata la possibilità di presentare istanza di fallimento da parte del Pubblico Ministero, sebbene il suddetto potere sia stato, comunque, circoscritto nel successivo art. 7 L.F., all'ipotesi in cui lo stato di insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla segnalazione proveniente da un Giudice Istruttore in seguito ad un rilievo effettuato nel corso di un procedimento civile.
Tale procedimento è risultato, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, particolarmente macchinoso e sofferente a causa dell'odierna «congestione» delle Procure Italiane; difetta, infatti, di quel fondamentale e più volte citato presupposto che è la tempestività d'azione, indispensabile per intervenire con successo nella risoluzione della crisi d'impresa.

Il ruolo del Piano
Gli scenari entro cui collocare la necessità di redigere un Piano Industriale possono essere molteplici. E' noto l'impiego dei Piani in situazioni di start-up, di pianificazione e valutazione di nuovi investimenti, di rilancio aziendale, di crisi ed altri contesti, tutti generalmente riconducibili a condizioni di continuità aziendale. Meno frequentemente si è portati a ipotizzare il loro utilizzo in ambito fallimentare. In realtà anche in tale contesto (si pensi all'istituto dell'esercizio provvisorio), non appare corretto prescindere dall'elaborazione di un Piano Industriale che preveda l'evoluzione della gestione nell'ipotesi di continuità dell'esercizio di impresa (in parte o nel suo complesso). Ciò che cambia è il soggetto destinatario dei benefici effetti del Piano Industriale, vale a dire la massa creditoria. Il potenziale acquirente, dell'intero complesso aziendale piuttosto che di singoli rami dello stesso, necessita, per formulare al meglio la proposta di acquisto, di una serie di informazioni acquisibili dal citato documento elaborato dalla Curatela, investita della gestione ordinaria dell'esercizio di impresa, una volta identificato il complesso dei beni oggetto di riallocazione. Essendo diverso il contesto di collocazione del Piano Industriale, vale a dire all'interno di una procedura concorsuale, diversa deve esserne la configurazione, atta ad eliminare elementi di opacità informativa che potrebbero generare dubbi e criticità nel potenziale acquirente. Ecco perchè, una volta identificato il complesso di beni organizzato da rendere oggetto di potenziale riallocazione, la Curatela sarà investita della gestione ordinaria(1), inclusa l'elaborazione del Piano. La capacità di eliminare una carenza informativa che può rappresentare elemento di criticità per il potenziale acquirente è l'elemento che può distinguere, in positivo, il Piano connotandolo di un certo appeal.

La struttura del piano
L'articolazione nella quale strutturare il Piano(2) non può prescindere dalla focalizzazione degli obiettivi prefissi che, nel caso analizzato, coincidono con una plausibile previsione di continuità aziendale, nella quale considerare strategici gli atti ed i comportamenti che siano in grado di garantire un'efficiente gestione per gli anni previsti dal Piano (ragionevolmente identificabili in tre esercizi). La particolarità rappresentata dal fatto che l'estensore del Piano (la Curatela) non sia investito (se non momentaneamente) dell'onere della gestione della società(3), deve essere da subito evidenziata (tra gli obiettivi), rilevando che i possibili sviluppi del business sono riconducibili alle scelte del management del futuro acquirente, che indirizzerà i propri investimenti, e ogni altra azione, in relazione alle proprie strategie così come individuate. Dopo aver descritto gli obiettivi del Piano, occorre svilupparne la componente qualitativa rappresentata dall'analisi di una serie di elementi sostanzialmente riconducibili (in questo contesto) alla descrizione della società, del business, nonché dalle cause scatenanti la crisi. Questa analisi, oltre a favorire la Curatela nello svolgimento dell'esercizio provvisorio, risulta necessaria per provocare (o confermare) l'interesse di un potenziale acquirente. La descrizione della società consiste in una breve ma esaustiva descrizione delle informazioni di carattere generale, quali la data di costituzione, la compagine societaria al momento della dichiarazione di fallimento e quella precedente (qualora pertinente), gli organi sociali e la localizzazione delle strutture aziendali. Piu analitica deve essere, invece, la sezione nella quale, analizzando il business della società, si fornisce la descrizione dell'attività svolta, sia essa di mera commercializzazione o di produzione, provvedendo ad una puntuale definizione dei beni e servizi offerti(4) e del loro posizionamento nel mercato di riferimento. Un elemento informativo di particolare interesse è rappresentato dall'analisi del «ciclo di vita del prodotto» attraverso le varie fasi di introduzione, crescita, maturità e declino, nonché del «posizionamento del prodotto», ricorrendo, nel caso, anche a matrici di portafoglio (si veda ad esempio quella del Boston Consulting Group - BCG)(5) che ne risaltino la collocazione in relazione al rapporto tra quota di mercato e sua crescita. Nel caso di Alfa s.p.a. è stato, infatti, dedicato ampio spazio a questi aspetti, in particolar modo alla descrizione dettagliata dei beni rientranti nelle seguenti categorie:
- strumenti e sistemi analitici;
- reagenti;
- tecnologie ed altri prodotti.
E' in questa sezione del Piano che deve trovare spazio la descrizione degli «elementi distintivi» dell'impresa, ovvero di quelle caratteristiche peculiari e relativamente esclusive in grado di assicurare un certo grado di competitività sotto l'aspetto tecnico, organizzativo e commerciale e, quindi, rappresentare elemento di interesse per un potenziale acquirente. Nel definire questi elementi deve essere seguito un criterio che porti ad elencare solo gli elementi effettivamente caratterizzanti l'impresa, e non gli attributi comuni seppur rilevanti, poiché in grado di decretare il successo o l'insuccesso della strategia aziendale. Tra gli elementi distintivi aziendali individuati in Alfa S.p.a. ed esposti nel Piano, sicuramente va annoverata la titolarità di un test diagnostico ritenuto tra i più sensibili al mondo per la patologia cui si rivolge. Al termine dell'analisi dei fattori «interni», è necessario spostare l'attenzione sulle componenti «esterne» all'impresa per fornire ulteriori informazioni che consentano al lettore (e potenziale acquirente) di acquisire le notizie in grado di completare il quadro informativo (di tipo qualitativo) e, conseguentemente, indirizzare le proprie scelte. E' in questa sezione del Piano che deve essere descritto il ciclo di vita del settore in cui opera l'impresa, fondamentale per l'orientamento delle linee strategiche. Ampio spazio deve essere, altresì, riservato alla descrizione della tecnologia impiegata nei processi produttivi, in quanto determinante per la realizzazione del vantaggio competitivo, nonché alla descrizione dei principali fornitori e clienti. Il contesto nel quale viene redatto il Piano (impresa fallita) impone ancor più sensibilità e «produzione informativa» poiché la situazione di crisi, anticipatoria della dichiarazione di fallimento, molto spesso determina il depauperamento di tutte quelle componenti strategiche rappresentate da interlocutori quali i clienti, i fornitori e i dipendenti. Funzione del Piano è, quindi, anche quella di definire la disponibilità dei principali fornitori a supportare l'azienda nella continuità d'impresa, cercando di descrivere le dinamiche riconducibili alla definizione del prezzo di acquisto (che influenza la determinazione del costo di prodotto e del conseguente prezzo di vendita). Allo stesso modo assume particolare importanza l'indicazione del potenziale portafoglio clienti, cercando di fornire informazioni relativamente la disponibilità alla prosecuzione dei rapporti commerciali da parte dei principali clienti (anche successivamente la dichiarazione di fallimento).
L'analisi approfondita di questi aspetti, effettuata principalmente tramite contatti diretti tra i responsabili delle funzioni interessate e la maggior parte dei clienti e fornitori, ha fatto sì che in Alfa S.p.a. potesse essere ragionevolmente prevista la continuità dei rapporti con questi interlocutori in quanto disponibili a supportare l'impresa in questo frangente. Sicuramente più complessa risulta l'elaborazione della parte del Piano in cui si provvede alla descrizione delle strategie da sviluppare negli anni successivi al subentro del nuovo competitore (l'aggiudicatario). Proprio perché il ruolo che il Tribunale ricopre in questo contesto è quello di preservare tutte le componenti materiali ed immateriali che rappresentano il patrimonio aziendale, nell'ottica del successivo trasferimento all'acquirente, la definizione delle conseguenti strategie (siano esse di natura commerciale, produttiva, organizzativa o finanziaria) non può che essere ritenuta di pertinenza del futuro acquirente. Produrre, all'interno del Piano, indicazioni, seppur di massima, sulle strategie potenzialmente applicabili in futuro potrebbe risultare un'inaccettabile condizionamento della componente quantitativa del Piano e della sua fondamentale funzione informativa.
Anche lo sviluppo di considerazioni inerenti la quantificazione delle risorse umane da impiegare nel progetto di rilancio aziendale risulta, ovviamente, pesantemente condizionato dal contesto nel quale l'estensore del Piano si trova ad agire. La definizione del numero di addetti nel Piano redatto dalla Curatela di Alfa S.p.a. è avvenuta tenendo conto dei livelli di produzione previsti negli scenari ipotizzati nel Piano e delle caratteristiche dell'attività svolta. La Curatela, nell'elaborare la sezione che anticipa il Piano economico, finanziario e patrimoniale, provvede ad evidenziare le principali cause che hanno portato l'impresa allo stato di crisi irreversibile dalla quale è derivata la dichiarazione di fallimento, rimandando un maggior grado di dettaglio espositivo, e di analisi delle cause di crisi, alla relazione prevista dall'art. 33 della legge fallimentare. In ambito concorsuale e in un'ottica meramente revisionale, l'individuazione delle principale cause e circostanze del dissesto rappresenta un importante elemento informativo a sostegno della quantificazione delle previsioni economiche e finanziarie per gli esercizi successivi a quello di elaborazione del Piano; vale a dire che individuando il «tallone d'Achille» della società fallita si concedono al potenziale acquirente gli strumenti atti a focalizzare gli sforzi per il rinvigorimento delle carenze societarie che hanno portato al fallimento(6).
E' infatti con la rimozione dei principali elementi di criticità che risulta possibile l'effettuazione di previsioni sostenibili che possano rappresentare elemento di interesse per i terzi potenzialmente interessati all'acquisizione del complesso aziendale. Partendo dal presupposto che una precisa quantificazione dei costi e dei ricavi può persino risultare fuorviante, poiché strettamente condizionata dalla situazione economico-finanziaria e dalle caratteristiche del potenziale acquirente, particolarmente importante risulta, invece, una chiara esposizione dei criteri (assumptions) che stanno alla base delle previsioni di cui agli schemi di Conto Economico del Piano. L'elaborazione di schemi di Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario (fondamentali nelle loro varie configurazioni in contesti diversi da quello analizzato) risulterebbe così pesantemente influenzata dalla tipologia di fonti finanziarie a cui ricorrere per l'operazione di acquisto tale da renderla inutile (o addirittura fuorviante). Si ritiene, pertanto, sufficiente corredare il Piano di schemi di Conto Economico (preferibilmente in diverse configurazioni) che consentano, sulla base delle assumptions preventivamente individuate e analiticamente descritte, l'esposizione del risultato economico a livello di Risultato Operativo.
All'analisi finanziaria, difficoltosa e verosimilmente approssimativa, si preferisce, pertanto, lasciare ampio spazio all'analisi economica dell'attività operativa, ricorrendo, altresì, a previsioni di scenari alternativi che evidenzino, anche, situazioni di potenziale criticità tali da supportare (ed eventualmente condizionare) il potenziale acquirente nella sua valutazione(7). Questa sezione del piano, nel caso di Alfa S.p.a., è stata elaborata ipotizzando due scenari che differiscono tra loro unicamente nella previsione della produzione (o meno) di uno specifico test diagnostico. In entrambe le ipotesi le componenti e assumptions del Piano sono il risultato di un'approfondita analisi dell'attività, delle performance degli anni antecedenti la dichiarazione di fallimento e di quelle prudenzialmente ipotizzabili per gli anni del Piano a seguito della rimozione delle cause di crisi e conseguenti inefficienze. In particolare, potendo disporre di informazioni di natura amministrativa annotate con l'applicazione del criterio di «destinazione», e di altre informazioni derivanti dal sistema di controllo di gestione e contabilità analitica aziendale, la Curatela è stata in grado di elaborare, per gli anni del Piano, Conti Economici previsionali che evidenziassero le performance di ogni singola divisione, ovvero categoria di prodotto, (a livello di Margine di contribuzione) e della società nel suo complesso (a livello di Risultato Operativo), tenendo conto, in corrispondenza della componente rappresentata dagli ammortamenti, dell'effetto derivante dall'acquisto dalla procedura dei beni immateriali (intangibles) e dell'immobile industriale nel quale viene svolta l'attività d'impresa. Nella Tavola 1 viene proposto il Conto Economico previsionale per gli anni 2010 e 2011 del Piano, con evidenziazione delle performance a livello di singola divisione (1 e 2) e dei costi comuni non allocati alle singole divisioni.

L'analisi temporale del dissesto: interruzione e ripristino del going concern nell'esercizio provvisorio
Nella Tavola 2 vengono esposte le fasi che, generalmente, intercorrono tra l'interruzione del going concern(8) (a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento) ed il suo (seppur precario) ripristino (fase T+1), con conseguente valorizzazione degli asset aziendali (primi fra tutti l'avviamento e gli altri intangibles quali marchi e brevetti) altrimenti destinati ad un valore prossimo allo zero.
L'egida del Tribunale, nel significato evidenziato, rassicura tutti gli stakeholder. Infatti:
- le banche concedono alla Curatela la nuova finanza necessaria per il rilancio dell'impresa;
- i fornitori, garantiti dal soddisfacimento del proprio credito in prededuzione, consentono la ripresa della necessaria fornitura delle materie prime;
- i clienti, garantiti da un imprenditore che è organo del Tribunale, ritornano ad avere fiducia nella governance;
- le maestranze, informate da un soggetto super partes della reale situazione della società, si impegnano al massimo delle proprie potenzialità per rilanciare l'impresa, anche tutelati da una politica di salvaguardia dei loro diritti per il tramite della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).
L'intervento è considerato «straordinario» proprio perché derogatorio rispetto all'ordinaria finalità della C.I.G. che, normalmente, è diretta a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva e la conservazione del reddito per i lavoratori in situazione di crisi che possono essere affrontate con un Piano di risanamento. La C.I.G. straodinaria nell'ipotesi di fallimento tende ad evitare che, cessata l'attività aziendale per uno stato di insolvenza accertato, o per una grave esposizione debitoria, il curatore debba procedere conseguentemente con il licenziamento collettivo del personale occupato. La C.I.G. straordinaria viene concessa a beneficio della procedura fallimentare, ma direttamente a favore dei lavoratori, fa sì che gli stessi - sulla base del provvedimento amministrativo di ammissione - siano sospesi dalla prestazione lavorativa, ma acquisiscano contestualmente un diritto soggettivo al trattamento integrativo, azionabile nei confronti dell'INPS. Il ricorso a questo strumento, per il periodo necessario a consentire la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di suoi rami, attraverso una serie di deroghe rispetto alle normali tutele concesse ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., rende al contempo conveniente per il potenziale acquirente l'acquisto del complesso aziendale o, comunque, il passaggio, senza oneri derivanti dai pregressi rapporti di lavoro.
L'impresa, così dotata di nuova «linfa» e di una rinnovata managerialità, vive nella gestione dell'esercizio provvisorio una situazione di start-up (tipicamente da tre a sei mesi) finalizzata a fornire al mercato, ovvero ai potenziali futuri competitori, sia il Piano Industriale della gestione provvisoria, sia quello degli esercizi a venire.
I possibili acquirenti, grazie ai moderni strumenti previsti dalla legge fallimentare nell'ambito della gara di vendita del compendio aziendale, sono incentivati a partecipare all'incanto, anche per le agevolazioni finanziarie previste, quali ad esempio:
- il trasferimento graduale dei lavoratori in C.I.G.S. ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- l'accollo del T.F.R. maturato in capo all'aggiudicatario a scomputo del prezzo minimo della gara di vendita;
- la rateizzazione del saldo prezzo opportunamente garantita da fideiussione bancaria.

* * *
Note:
(1): Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della Legge Fallimentare. (torna su).
(2): I contesti che sono in grado di orientare le modalità di elaborazione del Piano possono essere riconducibili a situazioni di start-up, di nuovo investimento, di pianificazione interna, di consolidamento, di rilancio, di risanamento, ecc. Allo stesso modo, diversi interlocutori sono definibili come soggetti destinatari del Piano. Tra quelli «interni» si contano le singole funzioni aziendali e il management, mentre tra quelli «esterni» i shareholders, gli Istituti di Credito e Consorzi Fidi, le Istituzioni Pubbliche (sia nazionali che sovranazionali), i clienti, i fornitori, altri finanziatori, ecc. (torna su).
(3): L'elaborazione di un adeguato documento di pianificazione, che evidenzi la previsione economico-finanziaria per il periodo riconducibile alla durata dell'esercizio provvisorio, risulta, a sua volta, strumento indispensabile per la gestione da parte della Curatela. (torna su).
(4): Di particolare importanza è mettere in evidenza quelli tutelati da diritti (ad esempio marchi e brevetti). (torna su).
(5): Multinazionale americana di consulenza strategica che ha ideato una matrice che rappresenta uno strumento di analisi del portafoglio di business che pone in relazione tra loro il tasso di crescita del mercato e la quota di mercato coperta. (torna su).
(6): Cfr. Atti del convegno del Dott. Pasquale Liccardo del 5 marzo 2010 (Ravenna) in tema di esercizio provvisorio. (torna su).
(7): Si veda «Verifiche di attendibilità dei piani di risanamento» di A. Quagli, in Amministrazione&Finanza n. 2/2011, ed. IPSOA e «La sostenibilità del piano industriale: applicazione degli stress test» di A. Quagli, A. Panizza e M. Gennari, in Controllo di Gestione n. 1/2011, ed. IPSOA. (torna su).
(8): Principio della prospettiva di continuità aziendale. (torna su).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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