Polizze incendio danni diretti: le clausole di gestione dei valori variabili
di Leonardo Raito (Università di Ferrara)
Ottobre 2006
Sono diverse le modalità di gestione del rischio incendio proposte dagli intermediari assicurativi
ma spesso la qualità di queste non è supportata a livello giuridico dall'estensione, sugli strumenti
assicurative, delle garanzie inserite e dall'adozione di alcune clausole contrattuali in grado di
conferire alla polizza quella dinamicità che rende più facili e sicuri i criteri di indennizzo.
Ai fini di un corretto trasferimento del rischio infatti, è possibile fare uso di alcuni strumenti
spesso dimenticati. La clausola di assicurazione con dichiarazione di valori (meglio conosciuta
come "stima preventiva") per esempio, permette di superare il pericolo di incorrere
nell'assicurazione parziale. In che modo? Attraverso la stima effettuata da un'apposita società
benevisa alle compagnie di assicurazione, vengono attribuiti ad alcune partite assicurate
(nella maggior parte dei casi Fabbricato e Macchinari) dei valori riconosciuti sia per lo stato
d'uso che per il valore a nuovo. In caso di sinistro, un perito non dovrà che valutare questa stima,
e verificare che nel frattempo l'azienda non abbia provveduto ad aumentare quei valori.
La clausola di stima preventiva, comunque prevede un possibile indennizzo superiore fino al 30%
delle somme indicate in polizza, frutto del meccanismo di regolazione premio che l'azienda
provvederà ad effettuare, sulla base dei rapporti di aggiornamento eseguiti dalla società di stima,
alla fine di ogni periodo assicurativo. La stima quindi, conferisce a una polizza incendio, quei
caratteri di scientificità che diversamente non sarebbe possibile conferire.
Altre clausole possono inoltre essere adottate. La clausola di assicurazione fluttuante, riferita
alle merci assicurate, impegna una compagnia a tenere in copertura, tramite applicazioni periodiche,
altre somme in aumento a quelle indicate da una partita fissa, fino all'importo massimo indicato
in polizza. Questa clausola è importante per esempio, per quelle attività soggette a ampie
variazioni delle giacenze di magazzino. Anche questo tipo di clausola impone una regolazione premio
alla fine del periodo assicurative annuo, basata sui dati che l'azienda assicurata periodicamente
comunicherà alla compagnia.
Un'altra clausola poco conosciuta è la modalità di aggiornamento delle somme assicurate
(meglio nota come Lee-way clause). Anche questa specifica pattuizione, che viene riferita a una
serie di partite ascrivibili alla voce "Contenuto", permette di tenere in copertura una
maggiorazione in percentuale (di norma il 30%) dei capitali indicati, basandosi sempre sul
principio di regolazione premio.
Ma quali sono le finalità di queste clausole? Innanzitutto si basano sul principio di dinamicità
dell'azienda, che rende possibile il rischio che capitali fissi assicurati siano inadeguati al
momento del sinistro. Basti pensare al magazzino con le giacenze variabili nel corso dell'anno,
in base alla necessità della produzione e della commercializzazione. Il grosso rischio è quello di
trovarsi in casi di sottoassicurazione, regolati dall'art. 1916 del Codice Civile. Gli indennizzi
parziali possono comportare grossi problemi ed esborsi da parte degli assicurati. Altre clausole,
come la compensazione tra partite, potrebbero in taluni casi essere utili, ma a una valutazione di
fondo rileverebbero esclusivamente l'errata determinazione delle somme assicurate. Un piccolo aiuto
agli intermediari frettolosi, se vogliamo classificarli in questo modo. Discorso valido anche per
la deroga alla proporzionale (innalzata dallo standard del 10% al 20%), che comunque, a differenza
delle clausole a regolazione sopraccitate, non rappresenta una tutela alle variazioni di
somme assicurate, ma solo un escamotage per rendere più difficile l'applicazione della regola
proporzionale. Niente di nuovo quindi.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|