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Ias/Ifrs - Breve sintesi |
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Ifrs 1 - Prima adozione degli International Finacial Reporting Standards
Tratto da "Principi contabili internazionali"
Contabilità, finanza e controllo - Il Sole 24 Ore (ottobre 2003)
L'Ifrs 1 è il primo principio emanato "integralmente" dallo Iasb. Esso disciplina
il passaggio tecnico dall'applicazione dei principi contabili nazionali all'adozione
degli Ias/Ifrs.
Si ricorda che l'Ifrs 1 prevede che sia fornita l'informativa vomparativa dei
risultati almeno dell'esercizio antecedente al primo bilancio redatto aplicando
gli Ifrs. Ciò significa che per le società europee la data effettiva del
passaggio deve essere fatta coincidere con il 1° gennaio 2004.
In sede di prima adozione, l'entità deve rilevare le attività e le passività la
cui rilevazione è richiesta dagli Ifrs e non rilevare voci dell'attivo e del
passivo se gli Ifrs non consentono tale rilevazione.
Per il passaggio devono essere applicate le versioni dei principi contabili in
vigore a tale data. A differenza di quanto previsto dal documento che
precedentemente all'emanazione dell'Ifrs 1 regolamentava la tematica in esame
(SIC 8, Prima applicazione degli Ias come sistema contabile di riferimento
principale), l'Ifrs in parola prevede la possibilità di usufruire di determinate
esenzioni.
Esenzioni facoltative: concepite come agevolazioni alle entità in quanto
la non applicazione degli Ias/Ifrs semplifica il passaggio ed elimina costi
amministrativi. Sono, quindi, previste esenzioni per:
a) aggregazioni di imprese;
b) fair value (valore equo) o rivalutazione come sostituto del costo;
c) benefici per i dipendenti;
d) differenze comulative di conversione;
e) strumenti finanziari composti;
f) attività e passività di controllate, collegate e joint venture.
Esenzioni obbligatorie (eccezioni): concepite come tutela per gli
utilizzatori del bilancio in quanto in tali casi l'utilizzo di informazioni già
note o l'impiego dei principi contabili previsti potrebbe portare a dati di
bilancio artefatti. Sono, quindi, previste eccezioni per:
a) eliminazione di attività e di passività finanziarie;
b) contabilizzazione delle operazioni di copertura;
c) stime.
Per ognuna delle sopraccitate esenzioni ed eccezioni, sono previste norme
tecniche ad hoc.
E' prevista, inoltre, un'ampia sezione informativa tesa a riconciliare i
risultati esposti con l'aplicazione dei principi "locali" con i risultati
esposti per i medesimi esercizi applicando gli Ias/Ifrs.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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