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  :: Rassegna stampa - Documento

Prodotti derivati 'over the counter': 'back to reality'
di Tiziano Fantozzi
Incontri
n. 81/2004


I dati ufficiali recentemente pubblicati da Banca d'Italia indicano che, al termine del primo semestre 2003, il valore complessivo delle posizioni aperte in strumenti derivati "over the counter" (O.T.C.) in Italia ammontava a 3.920 miliardi di dollari, in crescita dal 34 per cento rispetto alla fine del 2002. Questa "industria", che sta crescendo ad un tasso molto superiore a quello della media de paesi del G10 (più 20 per cento), è monitorata con sempre maggiore attenzione dalla Banca d'Italia, dall'esecutivo e più recentemente anche dal Parlamento. Ciò in considerazione del crescente utilizzo di questi strumenti in una logica di mera speculazione anche da parte di quegli operatori, quali aziende industriali anche di dimensioni medio-piccole, che dovrebbero approcciare questo mercato con l'esclusivo obiettivo di coprire ("hedging") i rischi finanziari posti in essere a fronte del normale espletamento dell'attività tipica. Il contratto derivato, da un punto di vista civilistico e un "contratto atipico" che dipende o discende da un altro contratto. In campo finanziario sono "derivati" i contratti il cui valore dipende da un'attività finanziaria sottostante ovvero da quello di un parametro finanziario di riferimento. Nell'ampio e complesso universo dei contratti derivati possiamo sinteticamente identificare il "future", lo "swap", il "forward" e la "option" su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici. I "derivati" sono tipicamente quotati presso mercati regolamentati (CBOT, NYSE, LIFFE, IDEM, ecc.) dove sono previste rigide standardizzazioni circa il valore di ogni singolo contratto ("notional amount"), al prezzo di esercizio ("strike price") e alla scadenza ("expiry"). Sotto l'aspetto fiduciario, di norma, è prevista l'adozione del meccanismo dei margini di garanzia. A beneficio e tutela degli operatori viene fornita, ad esempio, ampia trasparenza e pubblicità sulle quantità scambiate e sui prezzi applicati sul mercato. Accanto a quello regolamentato esiste il mercato "over the counter" (da banco) che ha una "filosofia" ed un funzionamento diametralmente opposto: mentre il mercato regolamentato, come già accennato, si basa su una logica di standardizzazione e trasparenza, quello O.T.C., all'opposto, asseconda e ottimizza obiettivi di elevata personalizzazione in un contesto di forte atipicità contrattuale. Quello O.T.C. è quindi un mercato non regolamentato dove le parti concordano in via diretta ed esclusiva i principali contenuti contrattuali, fra cui, soprattutto, il prezzo.
I nuovi principi contabili internazionali dettati dallo "Ias" (International Accounting Standard), che dovrebbero essere recepiti nella loro sostanza dal nostro ordinamento a far tempo dal 2005 (Dlg 394/03), prevedono che debbano essere ritenute operazioni in "derivati di copertura" solo quelle che determinano flussi positivi o negativi esattamente contrari rispetto alle posizioni sottostanti, che devono essere certe ed identificabili. Tutte le altre, automaticamente, verrebbero classificate come "speculative". Inoltre, per le società obbligate ad adottare lo "Ias" (società quotate che redigono il bilancio consolidato) è prevista per entrambe le tipologie la valutazione delle operazioni al cosiddetto "fair value" o "mark to market", cioè al prezzo prevalente di mercato ad una certa data. Le aziende non tenute ad applicare lo "Ias" potranno esimersi dall'adottare la valutazione al "fair value" continuando, in sede di bilancio, ad indicare queste operazioni nei conti d'ordine; a differenza del passato dovranno però fornire nella nota integrativa un'ampia ed esaustiva illustrazione delle operazioni in essere, fra cui la loro valutazione al prezzo di mercato. Premesso che l'utilizzo dei "derivati" può rappresentare una valida opportunità per la copertura o la gestione ottimale dei molteplici rischi finanziari assunti nell'esercizio della propria attività tipica è forte il timore che un numero significativo e crescente di società industriali, anche di dimensioni medio-piccole, facciano ricorso a strumenti finanziari ad elevata componente derivativa in un'ottica meramente speculativa. Questo timore, sempre più diffuso fra gli "addetti ai lavori", trova un riscontro significativo da quanto riportato sempre più frequentemente dagli organi di stampa che denunciano il crescente numero di società industriali rimaste "segnate", in modo anche strutturale, dalle perdite finanziarie, consolidate o latenti, generate dall'operatività in "derivati". Ovviamente danni sistemici non potranno che derivare da operazioni "speculative" in quanto l'operatività di "copertura", se veramente tale, potrà tuttalpiù determinare un mancato guadagno. Senza volere scendere in una facile dietrologia possiamo tranquillamente definire almeno "strano" che a una società industriale venga proposto, ad esempio, di scommettere tramite un "derivato" della durata di 5 anni, sull'andamento del differenziale di rendimento tra il BTP a 30 anni e quello a 10 anni (acquisto dello "spread") per l'importo di euro 25 milioni (quasi la metà del fatturato), incassando anticipatamente per questo un premio di euro 800 mila. Sul versante aziendale ci sembra quanto meno ingenuo nonché ardito convincersi che una struttura così congegnata non possa implicare elevati rischi finanziari nonostante l'importo, la durata ed il ricco premio incassato anticipatamente... Sul "banco degli imputati" sono ovviamente finiti quegli intermediari finanziari che hanno promosso questa tipologia di strutture di norma "confezionate" in modo da attenuare la percezione del rischio da parte delle aziende e nel contempo di esasperare i benefici immediati, di norma rappresentati dal pagamento di un elevato premio anticipato. Inoltre è di tutta evidenza che, in massima parte, le "scommesse finanziarie" insite nell'operatività in oggetto sono così complesse e "carpiate" da richiedere elevate conoscenze professionali di natura finanziaria, impensabili (giustamente) da ritrovare in un contesto industriale. A ciò va aggiunto, paradossalmente, che comunque anche i cosiddetti "Operatori Qualificati" (banche, società finanziarie di partecipazioni, SGR, ecc.), nell'espletamento della loro attività tipica, mai farebbero ricorso a questa tipologia di strumenti, in quanto troppo costosa ed illiquida, preferendone altre finanziarimente molto più efficienti. Volendo trovare una motivazione, certamente maliziosa, al marketing così "aggressivo" di questi prodotti cosiddetti "speculativi" va ricordato che questi generano una marginalità elevatissima, di gran lunga superiore a quella ormai modesta apportata dalle strutture "di coperura" (Irs, Fra, Collar, Currency Swap, ecc.). Senza essere necessarimente degli specialisti è facilmente intuitivo dedurre che maggiore è la durata di un prodotto derivato e la sua complessità, maggiore è la probabilità che questo incorpori valore (margine).
La situazione sopra descritta sta inevitabilmente procurando una crescente e diffusa conflittualità fra Aziende e Intermediari Finanziari i quali stanno generalmente assumendo un atteggiamento collaborativo nei confronti di tanta parte della clientela rimasta danneggiata da questi prodotti. Larga parte degli Intermediari, di fronte a contenziosi su contratti in "forte odore di annullabilità" tende ad estinguere anticipatamente ("unwinding") i rischi in essere accollandosi ogni onere sottostante. Per le situazioni più controverse si tende a proporre una ristrutturazione "vera" dei rischi assunti facendo scelte potenzialmente efficienti per l'azienda e fortemente condivise dai vertici della stessa, con rispetto, in particolare, alla preventiva definizione del rischio massio sostenibile. Purtroppo ci duole segnalare qualche proposta di ristrutturazione "farlocca", dove la perdita consolidata per effetto dell'unwinding viene totalmente finanziata dall'apertura di una nuova posizione in derivati che procrastina nel lungo termine i nuovi rischi finanziari, di fatto ancora maggiori di quelli precedentemente assunti. Purtroppo sembra di assistere sul versante aziendale al "déjà vu" di qualche tempo fa su quello privato, qaundo tanti inconsapevoli (più o meno...) investitori subirono pesanti perdite derivanti dall'acquisto di obbligazioni strutturate che incorporavano una forte componente derivativa, quali i cosiddetti "Reverse floater", "Constant maturity Swap", "Reverse Convertible", ecc. Probabilmente, come già successo in altri paesi finanziariamente più maturi, ciò a cui stiamo assistendo è una sorta di prezzo che purtroppo "bisognava pagare" per passare da una fase pionieristica e "garibaldina" ad un mercato dei "derivati" più efficiente e professionale nell'interesse di tutti i soggetti partecipanti. Vanno certamente in questa direziona le già citate novità normative in tema di valutazione dei "derivati" e di loro pubblicità in sede di bilancio. Inoltre, sempre a far tempo dall'inizio del 2005, Banca d'Italia ha disposto che gli intermediari finanziari avranno l'obbligo di segnalare alla Centrale dei Rischi le operazioni in "derivati" in essere con la propria clientela, fornendo una valutazione al già citato "fair value". (omissis).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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