Quale Polizza Costruttore (CAR) per le opere pubbliche?
di Leonardo Raito (Università di Ferrara)
Ottobre 2006
La legge 415/98 (c.d. Merloni Ter), ha introdotto una serie di innovazioni in ordine agli appalti
di opere pubbliche, apportando delle modifiche a quanto già espresso nella legge n. 109/94
(Legge Merloni). Il legislatore obbliga l'impresa che partecipa ad una gara di appalto per un
lavoro pubblico, alla presentazione di due tipi di garanzie. Un primo tipo di garanzie è
fideiussorio (cauzione provvisoria e definitiva) e deve essere ottenuto al momento della
presentazione dell'offerta. Una seconda garanzia, di carattere prettamente assicurativo
(art. 30 comma 3 della Legge Merloni) consiste nell'obbligo a carico dell'impresa aggiudicataria
dell'opera, di stipulare una polizza che tenga indenni sia il Committente
(le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori) che l'Appaltatore da
"tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori...". Il legislatore richiede pertanto all'appaltatore la sottoscrizione di una polizza
C.A.R. (Tutti i rischi del costruttore), la cui durata deve essere valida "... sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio". Quanto alle garanzie prestate, oltre alla
partita Opere che vanno assicurate per l'esatto valore di aggiudicazione dell'appalto, è possibile
assicurare, qualora richieste, le "preesistenze". Trattandosi di garanzia prestata a Primo Rischio
assoluto, nel caso il committente non effettui richieste specifiche, sarà opportuno prevedere una
somma assicurata adeguata alle condizioni di contorno della zona nella quale viene effettuata
l'opera. Per la Sezione R.C.T. il massimale sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere con
il minimo di 500.000 Euro ed il massimo di 5.000.000 di Euro con la possibilità di estendere
temporalmente la copertura mediante la prestazione della Manutenzione Estesa qualora il capitolato
di appalto preveda un periodo di garanzia. Il decreto Merloni, quindi, non prevede la possibilità
di prestare la garanzia di responsabilità civile a secondo rischio con i massimali che vanno a
rinforzare quelli della polizza già "eventualmente" esistente. Una contraddizione o una scelta
avveduta? Probabilmente una scelta avveduta, considerato che, nonostante le statistiche e i dati
indichino il settore edile come uno dei più a rischio, esistono ancora molte aziende e imprese
che non si assicurano contro i danni derivanti da responsabilità civile.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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