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Rassegna stampa - Documento |
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Recepimento sul filo per le regole di Basilea 2
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 23 febbraio 2007
Il decreto legge n. 297/06, che recepisce le norme su Basilea 2, è stato convertito in legge con
alcuni ritocchi. Il testo recepisce la direttiva 2006/48/Ce, relativa all'accesso all'attività degli
enti creditizi e al suo esercizio, e la 2006/49/Ce, che riguarda l'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi. Le disposizioni sono consciute con il nome accordo
di Basilea 2 e cambiano profondamente le regole del rapporto tra banche e aziende.
Le banche classificheranno la clientela in base a rating e, pertanto, a classi di rischio, calcolati
usando modelli interni o esterni: questi ultimi sono rilasciati da società o enti esterni. Il
bilancio costituirà il documento di base sul quale effettuare le analisi, che riguarderanno
consistenza patrimoniale, redditività, autofinanziamento, nonché equilibrio fonti/impieghi. Ma
anche i budget e le previsioni saranno oggetto di analisi.
L'accordo intende prevenire il rischio di credito attraverso l'obbligo delle banche di detenere un
patrimonio netto totale pari almeno all'8% degli impieghi erogati.
La norma è complessa e prevede eccezioni e precisazioni, di cui l'aspetto più rilevante è che il
totale degli impieghi, che deve essere preso a base di calcolo, non si ottiene sommando semplicemente
il valore dei finanziamenti concessi, ma moltiplicando ciascun finanziamento per un fattore di
ponderazione che tiene conto del rischio della specifica operazione. Ed è proprio qui che entra la
valutazione del rischio e, di conseguenza, dell'impresa.
Il decreto legge 297/06 apporta alcuna modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia. «Al riguardo - ha spiegato il relatore Natale D'amico (Ulivo) - ho presentato un
ordine del giorno, approvato dal Senato, per la definizione di un nuovo Testo unico del credito e
della finanza che porti a semplificare una normativa divenuta con il tempo sempre più
farraginosa».
La banche possono utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti
esterni, che devono possedere specifici requisiti, oppure sistemi interni di misurazione. Le
disposizioni fissano le relative modalità di accertamento.
Tutto questo avviene sotto il controllo della Banca d'Italia, che può scambiare informazioni con
altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
Nella conversione il decreto apporta alcuni affinamenti. Particolarmente rilevante, per le imprese,
è la previsione in base alla quale la Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari
finanziari illustrino alle imprese che ne fanno richiesta i principali fattori alla base dei
rating che le riguardano: l'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il
cliente.
Inoltre, le società o enti esterni che rilasciano valutazioni conservano i dati personali detenuti
legittimamente per un periodo di tempo di osservazione che sia congruo. Le modalità di attuazione
e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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