Resta il nodo delle rimanenze
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 3 dicembre 2004
Nonostante lo schema di decreto legislativo,
sono ancora diversi i nodi sul mutamento nei criteri di
valutazione imposti dagli Ias e che restano sul tappeto.
Il problema, in particolare, riguarda il passaggio,
nella contabilizzazione delle rimanenze, dal metodo Lifo
al Fifo (o costo medio). L'utilizzo del Lifo non è più
consentito dagli Ias e, pertanto, è stato eliminato
nell'ultima versione aggiornata dello Ias 2.
Dunque, le imprese che adotteranno i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio consolidato,
non potranno più esporre le rimanenze in base alla
valutazione Lifo, ma dovranno passare al costo medio,
oppure - operazione più complessa - al Fifo. Questi sono
i soli criteri valutativi previsti dallo Ias 2. É
ragionevole ipotizzare che le imprese vogliano
utilizzare il medesimo criterio di valutazione ai fini
della redazione dei bilanci di esercizio che poi saranno
oggetto di consolidamento. Infatti, l'utilizzo di
differenti metodi di valutazione nei bilanci di
esercizio e nel consolidato impone complicati e costosi
"doppi binari valutativi", che appesantiscono la
gestione amministrativa. Il problema, tuttavia, si
presenta non per il rendiconto consolidato, che è
ininfluente dal punto di vista tributario, ma per quello di esercizio.
Il passaggio dal Lifo al costo medio (o Fifo) fa emergere, infatti,
la cosìddetta "riserva Lifo" che, in assenza di specifica
disposizione fiscale, è tassata ai fini Ires e Irap con
aliquota complessiva del 37,25 per cento. La bozza di elaborato iniziale
prevedeva che «i maggiori valori delle rimanenze
risultanti dalla valutazione, per effetto di
disposizioni di legge, concorrono a formare il reddito
in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritti e
nei quattro successivi».
In sostanza, si stabiliva una tassazione simile a
quella prevista per il frazionamento delle
plusvalenze relative alla cessione di beni appartenenti
alle immobilizzazioni (articolo 86, comma 4, Tuir).
A questo punto, le imprese dovrebbero
iscrivere in bilancio il valore della riserva Lifo e,
contemporaneamente, le imposte differite relative alla
tassazione che avverrà nei successivi quattro esercizi.
Ma questa soluzione impone di seguire il
maggior valore dovuto all'emersione della riserva Lifo
nei successivi quattro esercizi. Per esempio, se quanto
illustrato avviene nell'esercizio 2005, a fronte di un
maggior valore pari a 100, la tassazione avviene nel
medesimo esercizio per 20 e negli esercizi, dal 2006 al
2009, per le quote restanti. Probabilmente, la soluzione
più semplice è quella di prevedere una giusta e corretta
tassazione ad aliquota sostitutiva. Ne trarrebbero
beneficio le casse dello Stato e le imprese, in termini
di semplificazione operativa. Lo schema di decreto,
tuttavia, sopprime la disposizione illustrata. Ne
consegue che, la tassazione, immediata e ad aliquota
piena, impone alle imprese, per evitarla, la gestione
del doppio binario. Analoga situazione riguarda le
rimanenze di titoli valutate a Lifo.
Oltre al problema fiscale si presenta, però, anche un altro nodo
nella gestione della riserva Lifo. Il maggior valore,
nel bilancio consolidato, in base agli Ias, non transita
dal conto economico, ma è imputato direttamente in una
riserva del patrimonio netto: così prevede in generale
lo Ias 8 e, in particolare in fase di transizione,
l'Ifrs 1. Tale comportamento dovrebbe essere seguito
anche nei bilanci di esercizio, nel caso in cui le
imprese non vogliano seguire l'ipotesi della doppia
valutazione tra bilancio consolidato e di esercizio.
Tuttavia, la Consob e la Banca d'Italia dovrebbero
precisare, alle società vigilate, se il comportamento
descritto è corretto anche nella redazione di quest'ultimo.
In sostanza, la Consob e la Banda
d'Italia dovrebbero chiarire se sono valide le
precedenti istruzioni, in cui precisavano che il solo
comportamento consentito, in caso di cambiamento dei
criteri di valutazione, è il passaggio nel conto
economico dell'effetto dovuto al cambiamento, oppure se,
in sede di transizione agli Ias, questa interpretazione è revocata.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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