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Ricaduta Ias su Fisco e Codice civile
di Mauro Meazza
Il Sole 24 Ore
Martedì 18 novembre 2003

La comunitaria 2003 amplia la platea italiana destinata agli Ias e, contemporaneamente, riapre il già affollato cantiere delle riforme: con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge 306 del 31 ottobre 2003, l'Italia fa la sua scelta estensiva per l'obbligo agli Ias, ma con un mandato al Governo che va a incidere sia sul Codice civile sia sul Testo unico delle imposte sui redditi, entrambi già interessati dal prossimo 1° gennaio da due robuste riforme.
La platea e gli obblighi.
L'adeguamento alle indicazioni dell'Unione europea è contenuto nell'articolo 25 della legge comunitaria, che entrerà in vigore dal 30 novembre (è stata infatti pubblicata sul supplemento ordinario 173 alla «Gazzetta Ufficiale» 266 di sabato 15 novembre). L'articolo 25 dà un anno di tempo al Governo per varare «uno o più decreti legislativi» per l'applicazione dei principi contabili internazionali Ias in Italia.
La delega precisa che i provvedimenti attuativi dovranno coinvolgere nel passaggio agli standard internazionali i bilanci di esercizio sia delle società quotate sia di banche, assicurazioni e società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. Per tutti gli altri, l'utilizzo degli International accounting standard sarà solo facoltativo. L'articolo 25 dà corso alla facoltà concessa dal regolamento comunitario 1606/02, consentendo a tutte le imprese non quotate di utilizzare gli Ias ed escludendo solo quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata. Il regolamento imponeva l'adozione degli standard, a partire dal l'esercizio 2005, solo per i bilanci consolidati delle società quotate sui mercati Ue, ma lasciava agli Stati la libertà di estendere quest'obbligo.
L'Italia ha scelto un'applicazione vasta, che va a comporre il quadro degli obblighi nel modo rappresentato nel tabellone: dal quale si può notare come l'adeguamento agli Ias non discenda solo dalla legge comunitaria 2003, ma abbia una ricaduta ancora più estesa per quanto riguarda la nota integrativa. Tutte le società italiane che fanno ricorso a strumenti finanziari dovranno infatti adeguarsi alle nuove richieste di informazioni contenute nello schema di deceto legislativo che proprio oggi è all'esame della commissione Bilancio della Camera. Per debuttare, già nell'esercizio 2004, con il temuto criterio del fair value (all'incirca, il «valore di mercato») che sostituirà il tradizionale riferimento al «costo storico».
Riforme senza fine.
Dopo aver precisato i soggetti obbligati o ammessi agli Ias, i criteri di delega specificano però che il Governo dovrà prevedere le «eventuali modifiche» necessarie per l'adeguamento delle disposizioni civilistiche e di quelle fiscali. Il doppio mandato va così a sovrapporsi alle due riforme che si stanno preparando al debutto: quella sul diritto societario (alla quale sta ancora lavorando la ri-costituita commissione "Vietti") e quella tributaria, nella parte relativa alla nuova imposta delle società, tuttora all'esame delle commissioni parlamentari.
Entrambe le riforme devono debuttare dal prossimo anno e per di più devono anche trovare un accordo "interno" per quanto riguarda le disposizioni contabili. Ma sarà in ogni caso un accordo provvisorio, visto che entro il 30 novembre del prossimo anno il Governo interverrà nuovamente per adeguare tutti e due i testi agli Ias. Con un'ultima, decisiva postilla: il gettito. Il Parlamento, infatti, ha voluto precisare, al comma 2 dell'articolo 25, che dal pasaggio ai principi contabili internazionali non dovranno derivare «oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato». Missione difficile, perché già la sostituzione del «costo storico» con il fair value comporta una volatilità delle voci che inevitabilmente si riflette sul risultato di esercizio e quindi sull'imponibile. Per di più, i problemi aperti sono parecchi (omissis) e non tutti potranno trovare una soluzione rapida.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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