Ricaduta Ias su Fisco e Codice civile
di Mauro Meazza
Il Sole 24 Ore
Martedì 18 novembre 2003
La comunitaria 2003
amplia la platea italiana destinata agli Ias e,
contemporaneamente, riapre il già affollato cantiere
delle riforme: con la pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale» della legge 306 del 31 ottobre 2003, l'Italia
fa la sua scelta estensiva per l'obbligo agli Ias, ma
con un mandato al Governo che va a incidere sia sul
Codice civile sia sul Testo unico delle imposte sui
redditi, entrambi già interessati dal prossimo 1°
gennaio da due robuste riforme.
La platea e gli obblighi.
L'adeguamento alle
indicazioni dell'Unione europea è contenuto
nell'articolo 25 della legge comunitaria, che entrerà in
vigore dal 30 novembre (è stata infatti pubblicata sul
supplemento ordinario 173 alla «Gazzetta Ufficiale» 266
di sabato 15 novembre). L'articolo 25 dà un anno di
tempo al Governo per varare «uno o più decreti
legislativi» per l'applicazione dei principi contabili
internazionali Ias in Italia.
La delega precisa che i
provvedimenti attuativi dovranno coinvolgere nel
passaggio agli standard internazionali i bilanci di
esercizio sia delle società quotate sia di banche,
assicurazioni e società che emettono strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico. Per tutti gli altri,
l'utilizzo degli International accounting standard sarà
solo facoltativo. L'articolo 25 dà corso alla facoltà
concessa dal regolamento comunitario 1606/02,
consentendo a tutte le imprese non quotate di utilizzare
gli Ias ed escludendo solo quelle che redigono il
bilancio in forma abbreviata. Il regolamento imponeva
l'adozione degli standard, a partire dal l'esercizio
2005, solo per i bilanci consolidati delle società
quotate sui mercati Ue, ma lasciava agli Stati la
libertà di estendere quest'obbligo.
L'Italia ha scelto
un'applicazione vasta, che va a comporre il quadro degli
obblighi nel modo rappresentato nel tabellone: dal quale
si può notare come l'adeguamento agli Ias non discenda
solo dalla legge comunitaria 2003, ma abbia una ricaduta
ancora più estesa per quanto riguarda la nota
integrativa. Tutte le società italiane che fanno ricorso
a strumenti finanziari dovranno infatti adeguarsi alle
nuove richieste di informazioni contenute nello schema
di deceto legislativo che proprio oggi è all'esame della
commissione Bilancio della Camera. Per debuttare, già
nell'esercizio 2004, con il temuto criterio del fair
value (all'incirca, il «valore di mercato») che
sostituirà il tradizionale riferimento al «costo
storico».
Riforme senza fine.
Dopo aver precisato i soggetti obbligati o ammessi agli Ias, i criteri
di delega specificano però che il Governo dovrà prevedere le
«eventuali modifiche» necessarie per l'adeguamento delle disposizioni
civilistiche e di quelle fiscali. Il doppio mandato va così a sovrapporsi
alle due riforme che si stanno preparando al debutto: quella sul diritto
societario (alla quale sta ancora lavorando la ri-costituita commissione
"Vietti") e quella tributaria, nella parte relativa alla nuova imposta
delle società, tuttora all'esame delle commissioni parlamentari.
Entrambe le riforme devono debuttare dal prossimo anno e per di più
devono anche trovare un accordo "interno" per quanto riguarda le
disposizioni contabili. Ma sarà in ogni caso un accordo provvisorio, visto
che entro il 30 novembre del prossimo anno il Governo interverrà nuovamente
per adeguare tutti e due i testi agli Ias. Con un'ultima, decisiva postilla:
il gettito. Il Parlamento, infatti, ha voluto precisare, al comma 2
dell'articolo 25, che dal pasaggio ai principi contabili internazionali
non dovranno derivare «oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».
Missione difficile, perché già la sostituzione del «costo storico» con il
fair value comporta una volatilità delle voci che inevitabilmente si
riflette sul risultato di esercizio e quindi sull'imponibile. Per di più,
i problemi aperti sono parecchi (omissis) e non tutti potranno trovare
una soluzione rapida.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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