Riforma permanente in nome degli Ias
di Mauro Meazza
Il Sole 24 Ore
Martedì 2 dicembre 2003
L'ingorgo delle riforme diventa realtà: da domenica 30 novembre è entrata
in vigore la legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), con
le annunciate disposizioni per l'adeguamento italiano ai nuovi
standard contabili internazionali, gli Ias. E da domenica il Governo ha
un anno di tempo per intervenire su regole civilistiche e fiscali per
adeguare i due corpi normativi ai criteri contabili fissati a Londra dallo Iasb
(il board che approva gli standard contabili) e adottati a Bruxelles
dall'Unione europea. È curioso che Codice civile e Testo unico delle imposte
siano stati appena interessati da due riforme radicali, che
debutteranno entrambe dal prossimo 1° gennaio. Un debutto, per di più,
che lascia al Governo la possibilità di intervenire ulteriormente per
correggere eventuali (ma non improbabili) passaggi critici.
Anno 2004 a transizione continua. La delega della Comunitaria,
perciò, sembra quasi integrare e riassumere i mandati
correttivi delle due riforme di settore. Gli operatori si augurano
che proprio l'articolo 25 fornisca l'occasione per la convergenza
tra interventi nazionali e modifiche imposte dalla Ue: a patto che,
come ha ammonito l'Organismo italiano di contabilità (omissis), l'esercizio
della delega comunitaria si completi in tempi molto rapidi, al più tardi
entro giugno, così da consentire a professionisti e imprese
di prepararsi alle novità contabili e fiscali in tempo per il 2005.
L'articolo 25. La delega dell'articolo 25 è molto articolata e amplia
notevolmente (omissis) la platea dei soggetti destinati agli Ias.
Il Parlamento, però, ha imposto anche un vincolo di gettito: dal passaggio
agli Ias e dai necessari adeguamenti a Fisco e Codice civile non dovranno
derivare «oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato». La Camera
ha anche approvato, il 23 ottobre, un ordine del giorno in cui impegna
il Governo a «corredare i provvedimenti attuativi della delega di cui
all'articolo 25 di apposita relazione tecnica, da predisporre in maniera
dettagliata, in modo da consentire una puntuale verifica degli effetti
prodotti ... sulla finanza pubblica». Un vincolo con
obbligo di verifica, che potrebbe diventare una richiesta eccessiva:
già ambizioso di per sé, il limite del gettito diventa quasi impossibile
con il passaggio agli Ias. La riclassificazione dei cespiti o la loro
valutazione in base al fair value (il valore corrente o valore di mercato,
uno dei cardini del sistema Ias) fanno sì che sia molto difficile dire oggi
cosa sarà del bilancio di fine 2004. Le valutazioni al valore di
«mercato», infatti, si potranno fare solo sulla base del «mercato»
che esisterà di qui a dodici mesi.
Il mosaico impazzito. Neppure le migliori intenzioni,
tuttavia, potranno evitare al legislatore italiano di arginare
i sobbalzi del quadro internazionale. L'impatto degli Ias, infatti, non si
esaurisce nella delega della legge comunitaria:
- all'esame del Parlamento italiano c'è anche lo schema di decreto
legislativo sull'adozione del fair value per "pesare" gli
strumenti finanziari nelle note integrative e nelle relazioni sulla
gestione (omissis). Questa innovazione, tra l'altro, decorre dal
2004 e riguarda tutte le imprese, non solo quelle individuate come soggetti
Ias dalla delega della legge comunitaria;
- l'Unione europea ha già adottato con regolamento (1725
del 2003) tutti gli Ias tranne due, il 32 e il 39. Ma questi standard
sono ora sotto revisione da parte dello stesso board londinese e quindi
dovranno essere adeguati anche nella versione presentata sulla
«Gazzetta Ufficiale» Ue del 13 ottobre scorso;
- gli standard 32 e 39, relativi agli strumenti finanziari e lasciati
in sospeso dall'Ue, dovrebbero essere presentati in forma pesantemente
rinnovata dallo Iasb a metà dicembre, (probabilmente senza la nozione
aggiornata di macro-hedging, il sistema di copertura che
più preoccupa banche e intermediari finanziari di tutta Europa);
- lo schema di decreto legislativo italiano sul fair value fa però
riferimento proprio agli standard 32 e 39. Se anche si completasse
virtuosamente e rapidamente questo mosaico mobile, dietro l'angolo
c'è subito la direttiva 2003/51: che aggiorna le direttive contabili
in vigore, deve essere recepita entro il 2004 e di cui l'Italia dovrà
presumibilmente preoccuparsi nella prossima legge comunitaria.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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