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Riforma permanente in nome degli Ias
di Mauro Meazza
Il Sole 24 Ore
Martedì 2 dicembre 2003

L'ingorgo delle riforme diventa realtà: da domenica 30 novembre è entrata in vigore la legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), con le annunciate disposizioni per l'adeguamento italiano ai nuovi standard contabili internazionali, gli Ias. E da domenica il Governo ha un anno di tempo per intervenire su regole civilistiche e fiscali per adeguare i due corpi normativi ai criteri contabili fissati a Londra dallo Iasb (il board che approva gli standard contabili) e adottati a Bruxelles dall'Unione europea. È curioso che Codice civile e Testo unico delle imposte siano stati appena interessati da due riforme radicali, che debutteranno entrambe dal prossimo 1° gennaio. Un debutto, per di più, che lascia al Governo la possibilità di intervenire ulteriormente per correggere eventuali (ma non improbabili) passaggi critici.
Anno 2004 a transizione continua. La delega della Comunitaria, perciò, sembra quasi integrare e riassumere i mandati correttivi delle due riforme di settore. Gli operatori si augurano che proprio l'articolo 25 fornisca l'occasione per la convergenza tra interventi nazionali e modifiche imposte dalla Ue: a patto che, come ha ammonito l'Organismo italiano di contabilità (omissis), l'esercizio della delega comunitaria si completi in tempi molto rapidi, al più tardi entro giugno, così da consentire a professionisti e imprese di prepararsi alle novità contabili e fiscali in tempo per il 2005.
L'articolo 25. La delega dell'articolo 25 è molto articolata e amplia notevolmente (omissis) la platea dei soggetti destinati agli Ias. Il Parlamento, però, ha imposto anche un vincolo di gettito: dal passaggio agli Ias e dai necessari adeguamenti a Fisco e Codice civile non dovranno derivare «oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato». La Camera ha anche approvato, il 23 ottobre, un ordine del giorno in cui impegna il Governo a «corredare i provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 25 di apposita relazione tecnica, da predisporre in maniera dettagliata, in modo da consentire una puntuale verifica degli effetti prodotti ... sulla finanza pubblica». Un vincolo con obbligo di verifica, che potrebbe diventare una richiesta eccessiva: già ambizioso di per sé, il limite del gettito diventa quasi impossibile con il passaggio agli Ias. La riclassificazione dei cespiti o la loro valutazione in base al fair value (il valore corrente o valore di mercato, uno dei cardini del sistema Ias) fanno sì che sia molto difficile dire oggi cosa sarà del bilancio di fine 2004. Le valutazioni al valore di «mercato», infatti, si potranno fare solo sulla base del «mercato» che esisterà di qui a dodici mesi.
Il mosaico impazzito. Neppure le migliori intenzioni, tuttavia, potranno evitare al legislatore italiano di arginare i sobbalzi del quadro internazionale. L'impatto degli Ias, infatti, non si esaurisce nella delega della legge comunitaria:
- all'esame del Parlamento italiano c'è anche lo schema di decreto legislativo sull'adozione del fair value per "pesare" gli strumenti finanziari nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione (omissis). Questa innovazione, tra l'altro, decorre dal 2004 e riguarda tutte le imprese, non solo quelle individuate come soggetti Ias dalla delega della legge comunitaria;
- l'Unione europea ha già adottato con regolamento (1725 del 2003) tutti gli Ias tranne due, il 32 e il 39. Ma questi standard sono ora sotto revisione da parte dello stesso board londinese e quindi dovranno essere adeguati anche nella versione presentata sulla «Gazzetta Ufficiale» Ue del 13 ottobre scorso;
- gli standard 32 e 39, relativi agli strumenti finanziari e lasciati in sospeso dall'Ue, dovrebbero essere presentati in forma pesantemente rinnovata dallo Iasb a metà dicembre, (probabilmente senza la nozione aggiornata di macro-hedging, il sistema di copertura che più preoccupa banche e intermediari finanziari di tutta Europa);
- lo schema di decreto legislativo italiano sul fair value fa però riferimento proprio agli standard 32 e 39. Se anche si completasse virtuosamente e rapidamente questo mosaico mobile, dietro l'angolo c'è subito la direttiva 2003/51: che aggiorna le direttive contabili in vigore, deve essere recepita entro il 2004 e di cui l'Italia dovrà presumibilmente preoccuparsi nella prossima legge comunitaria.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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