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  :: Rassegna stampa - Documento

Se la banca commette fallo è l'Arbitro a fischiare
di Ro. Ser.
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 6 giugno 2011

La banca addebita penali o spese per la portabilità del mutuo oppure ritarda l'invio della documentazione per la cancellazione dell'ipoteca? Nessun problema: è sufficiente rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il sistema di risoluzione "stragiudiziale" delle controversie tra clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari. L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. Lo scopo è quello di offrire una possibilità semplice, economica e veloce di risolvere liti in ambito bancario e finanziario, in alternativa al ricorso davanti al giudice, molto più complesso e oneroso. L'Abf può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni, servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali: fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo). Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato sul sito Internet dell'Abf, di Bankitalia e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Sono soggetti alle decisioni dell'Abf le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico Bancario, gli Istituti di Moneta Elettronica (imel) che operano in Italia, Poste Italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia. A poco più di un anno dell'avvio dell'operatività di Abf, Bankitalia ha inviato agli intermediari bancari e finanziari una comunicazione che riepiloga i principi e le raccomandazioni rilevanti contenuti nelle decisioni del sistema stragiudiziale. Al 30 novembre 2010 sono stati presentati all'Abf circa 3.100 ricorsi, a fronte dei quali sono state adottate oltre 1.500 decisioni. Nel 60% dei casi il ricorso ha avuto esito favorevole per il cliente. Poco meno del 10% i casi in cui i Collegi hanno dichiarato le richieste non giudicabili nel merito. Il restante 30% è riferito a pronunce di rigetto. Non sono stati registrati casi di inadempimento degli intermediari alle decisioni dell'Abf. Il testo delle decisioni è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. «I ricorsi all'Abf e le sue decisioni rese disponibili anche via Web - spiega Roberto Anedda, vicepresidente di MutuiOnline - diventano uno strumento di supporto per la correzione dei ritardi e delle inefficienze del settore finanziario nel servizio ai clienti e nell'ottemperanza ai migliori livelli di servizio attesi, e permettono di eliminare sempre più zone "grigie" nell'interpretazione di norme, regole e prassi applicate ai vari prodotti e servizi bancari». Prima di rivolgersi all'Abf, l'interessato deve presentare un reclamo all'intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una persona responsabile della gestione dei reclami. Il cliente deve ricevere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione: se viene accolto, l'intermediario comunica all'interessato quanto tempo è necessario per risolvere il problema. Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure non è soddisfatto del responso dell'intermediario, il cliente può rivolgersi all'Arbitro, a condizione che non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Dopo aver presentato il ricorso all'Abf, il cliente deve inviarne immediatamente copia all'intermediario con lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata (Pec). Se il cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. Per presentare il ricorso è sufficiente versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso viene accolto. Se il ricorso viene accolto anche solo parzialmente, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. L'organismo è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi. Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, TrentinoAlto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Roma si occupa dei ricorsi presentati dai clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Ogni Collegio ha una sua segreteria tecnica: l'attività viene svolta dalla Banca d'Italia.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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