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Rassegna stampa - Documento |
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Sindaci al bivio-incompatibilità
di Nicola Cavalluzzo
Il Sole 24 Ore
Martedì 9 novembre 2004
In materia di collegio sindacale, l'aspetto disciplinare sul quale risultano
maggiormente accesi i riflettori del dibattito, dopo la riforma del diritto
societario, è quello dell'incompatibilità della carica di sindaco e l'assunzione
di rapporti continuativi di consulenza da parte dei professionisti dello studio
associato. Sul punto, si sono formati due orientamenti antitetici.
Tesi restrittiva. La Commissione centrale per i revisori contabili ritiene
incompatibile l'assunzione della carica di sindaco con la posizione di componente
dello studio associato che svolge attività di consulenza nei confronti del
medesimo cliente. La tesi muove dall'analisi dell'articolo 2399 del Codice
civile e dell'articolo 39, lettera c) del Dpr 99/1998. La ratio delle
disposizioni va individuata, a parere della Commissione, nell'esigenza di
scindere in maniera netta le figure del "controllato" e del "controllore".
Pacifica risulta la necessità di eliminare tutte quelle situazioni di
incompatibilità in cui il sindaco sia al contempo anche consulente abituale
della stessa società o di società controllate dalla prima. Lo svolgimento di
una consulenza di tipo continuativo, che presuppone una serie di prestazioni
periodiche svolte con ripetitività, può infatti contribuire a minare
l'imparzialità e l'obiettività di comportamento richiesta al sindaco.
La Commissione ha ritenuto, pertanto, di interpretare in modo estendivo il
termine "socio" utilizzato dall'articolo 39, ricomprendendovi qualunque rapporto
associativo cui sia legato l'iscritto al registro dei revisori e, quindi, anche
quello tipico che si instaura fra i partecipanti delle associazioni prive di
personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associata di arti e
professioni (studi associati).
Di qui l'invito al ministero della Giustizia a mutare il proprio indirizzo.
Tesi estensiva. I fautori della tesi contraria, invece, ritengono che
nelle attuali associazioni le attività professionali svolte dai singoli
associati risultino distinte, non potendo la mera coordinazione e ottimizzazione
delle stesse far ravvisare l'esistenza di un'unica attività esercitata in
comune. Come, infatti, ha chiarito più volte anche il ministero della Giustizia
(nota n. 3450/1998 e n. 5725/2004) i contratti che attualmente regolano gli
studi associati, possono qualificarsi come "contratti associativi" aventi
rilevanza meramente interna, volti precipuamente alla suddivisione delle spese
connesse all'uso di beni strumentali, utenze, affitti, che, in quanto tali, non
incidono sulla specifica autonomia nell'esercizio della professione dei singoli
componenti dello studio medesimo.
Il ministero ha ritenuto quindi possibile l'assunzione della carica di sindaco
in una società in cui il consulente abituale sia un diverso membro della stessa
associazione professionale.
Non estranea a questa conclusione è stato l'insegnamento della Corte di cassazione
(Cassazione civile, sezione I, n. 4628/97) secondo cui «lo studio
professionale associato non può legittimamente sostituirsi nei rapporti con la
clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge
richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere
in possesso».
Confini difficili. L'inquadramento della fattispecie di incompatibilità
all'interno di rigidi schemi predefiniti e universalmente validi, atti a garantire
imparzialità e obiettività di comportamento, risulta di non facile definizione.
Quanto mai necessaria appare, allora, l'individuazione di una via mediana, da
ricercarsi anche nell'ambito del nuovo comma 1 dell'articolo 2399 del Codice
civile, laddove si dispone che il ruolo del sindaco risulta incompatibile con
«qualsiasi rapporto di natura patrimoniale che ne comprometta l'indipendenza».
* * *
Le posizionio in campo
Le ragioni della Giustizia e della Commissione revisori
Incompatibilità assoluta. La Commissione centrale revisori ritiene che:
«... la totale e permanente commistione di funzioni sindacali e funzioni
di consulenza e collaborazione nell'ambito dello stesso studio associato, in cui
è per di più presumibile una ripartizione dei proventi delle attività fatturate
dallo studio stesso, appare alla Commissione tale da poter pregiudicare
gravemente l'indipendenza dei sindaci...».
La posizione della Giustizia. Per il ministero della Giustizia i contratti
che attualmente regolano gli studi associati, possono qualificarsi come
"contratti associativi" con rilevanza meramente interna: sono finalizzati
soprattutto alla suddivisione delle spese connesse al'uso di beni strumentali,
utenze, affitti. In quanto tali, non incidono sulla specifica autonomia
nell'esercizio della professione dei singoli componenti dello studio medesimo.
Dello stesso avviso anche la Corte di cassazione, secondo cui lo studio
professionale non può sostituirsi nel rapporto con il cliente.
Si cerca aiuto nelle norme di comportamento. La querelle sulla
compatibilità tra consulenza e incarico sindacale in capo a due professionisti
di uno stesso studio associato potrebbe essere risolta con l'identificazione del
professionista-consulente. Il contratto di consulenza tra l'associazione
professionale e la società cliente dovrebbe cioè riportare il nominativo di
chi è incaricato della consulenza, per distinguere in modo inequivocabile i
componenti dello studio parte del collegio sindacale.
A questo proposito può essere utile richiamare un'indicazione del ministero delle
Finanze sulla modalità di fatturazione. Nulla vieta, secondo le Finanze, che
«per la specifica opera prestata nella sua qualità di sindaco i
compensi spettanti al professionista nell'esercizio della propria attività,
anche se svolta a titolo personale, possano essere corrisposti allo studio.
In tal caso, la fattura dovrà essere emessa dallo studio associato con
l'indicazione nel documento del nominativo del socio professionista che ha
svolto la prestazione».
Infine, va ricordato che l'articolo 2399, comma 1 pone l'accento sulla
quantificazione dei proventi che derivano dalla consulenza, in relazione al
beneficio che il professionista ne trae. Si potrebbe così sostenere che solo
quando, per la preponderante posizione assunta dalla società come "cliente"
dello studio associato, si possono ingenerare dubbi sulla reale oggettività di
giudizio dell'associato che riveste la carica di sindaco, quest'ultimo è da
ritenersi ineleggibile ovvero soggetto a decadenza.
Pertanto, è auspicabile un intervento del ministero della Giustizia che
stabilisca la percentuale di ricavi provenienti dal medesimo cliente, superata
la quale è presumibile una eccessiva dipendenza del professionista.
Nell'attesa, il "vuoto" potrebbe essere colmato dagli organismi professionali
che, nella versione definitiva delle nuove norme di comportamento per il
collegio sindacale, potrebbero dare indicazioni precise.
L'autorevolezza della fonte, infatti, consentirebbe ai sindaci, partner di
associazioni professionali, di operare con un minimo di tranquillità senza la
"spada di Damocle" di una commendevole censura per mancanza del requisito
dell'indipendenza.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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