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  :: Approfondimenti - Documento

Società cooperative: alcune considerazioni in merito all'individuazione della parte di utile d'esercizio derivante dai rapporti con i soci
di Paolo Camanzi e Roberto Chiusoli
Gennaio 2001


Queste brevi note sono state scritte prima che la Commissione Vietti venisse istituita e di conseguenza prima che, al termine dei lavori, venisse emanato il Decreto legislativo n. 6/2003 contenente, tra le altre cose, la distizione delle società cooperative in società cooperative a mutualità prevalente ed a mutualità non prevalente ed i relativi "criteri per la definizione della prevalenza".

* * *


La determinazione della quota-parte d'utile d'esercizio correlabile ai rapporti "socio-cooperativa" rappresenta una, ma non la sola, delle variabili collegate al concetto di "mutualità". In effetti, la riduzione di un concetto di portata così ampia ad un mero calcolo matematico è senza ombra di dubbio limitativa rispetto alla concretizzazione del "rapporto mutualistico" e del più generico "fare cooperativa" o "stare in cooperativa". Basti ricordare che esistono concetti che sono oggettivamente non quantificabili, come ad esempio il fatto di sentirsi socio e direttamente responsabile dell'andamento aziendale, l'assenza di una figura definita come "il padrone" e via di seguito.
Facendo salva questa premessa, si può affermare che, limitatamente ad alcuni aspetti soggetti a quantificazione, la determinazione della quota-parte di utile d'esercizio correlabile ai rapporti "socio-cooperativa" è strettamente collegata alla presenza all'interno della società cooperativa di una struttura e di un impianto amministrativo-contabile che possano permettere l'attività di controllo di gestione, almeno nei suoi aspetti generali. Struttura ed impianto amministrativo-contabile che dipendono dalle dimensioni raggiunte dalla società cooperativa e dal grado di complessità del "business" che essa gestisce. Per questo aspetto della gestione (come per tanti altri), sarà compito della società cooperativa dotarsi degli strumenti ritenuti idonei al fine di garantire, con un sufficiente grado di sicurezza:

a) che le operazioni siano effettuate secondo le direttive impartite dalla direzione aziendale;

b) che tutte le operazioni siano registrate correttamente allo scopo di assicurare la preparazione di bilanci e situazioni contabili redatti secondo i principi contabili di riferimento.

E' inutile sottolineare come, nella maggior parte dei casi, la complessità del sistema informativo aziendale è il risultato di un'analisi "costi/benefici" posta in essere dalla società cooperativa, anche alla luce di quelli che sono gli obblighi che su di essa gravano a seguito della normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico (libri contabili obbligatori, redazione del bilancio d'esercizio, dichiarazioni valide ai fini fiscali, ecc.).
E' ovvio che se una norma di legge imponesse l'evidenziazione esplicita di un determinato aspetto della gestione cooperativa, non resterebbe che adeguare di conseguenza il sistema informativo aziendale, al fine di poter essere in grado in ogni momento di fornire i dati necessari.
Per quanto riguarda le eventuali modalità tecniche di determinazione della quota-parte di utile d'esercizio derivante dai rapporti con i soci (che sarebbe possibile chiamare in modo improprio "utile mutualistico") e della quota-parte di utile d'esercizio derivante dai rapporti con i non soci (che sarebbe possibile chiamare in modo improprio "utile non mutualistico"), occorre effettuare innanzi tutto una distinzione tra società cooperative per le quali gli aspetti economici dei rapporti con i soci portano, prevalentemente, alla contabilizzazione di ricavi, e società cooperative per le quali questi aspetti portano, prevalentemente, alla contabilizzazione di costi per le società cooperative stesse.
Per il primo tipo di società cooperative, è relativamente semplice, stanti i sistemi informativi aziendali che attualmente sono posti in essere, individuare la quota-parte di ricavo che deriva dalle cessioni di beni, o dalle prestazioni di servizi, effettuate a favore dei soci, dalla quota-parte di ricavo che deriva dalle cessioni di beni, o dalle prestazioni di servizi, effettuate a favore dei non soci. Ad esempio, le cooperative di consumo possono attualmente determinare con ragionevole certezza quale parte di ricavo deriva da cessioni ai soci, grazie all'insieme delle rilevazioni che permettono di assegnare i ristorni di fine esercizio; naturalmente, la certezza non potrà dirsi assoluta, dato che esiste sempre una percentuale di soci che, pur avendo posto in essere con la società cooperativa un rapporto di compravendita nel corso dell'esercizio, non presentano l'adeguata documentazione al fine di beneficiare del ristorno (ad esempio, perché hanno perso i documenti giustificativi, oppure per dimenticanza o per pigrizia, e via di seguito).
L'individuazione con ragionevole certezza può avvenire anche per le società cooperative di abitazione, le quali hanno disponibile tutta la documentazione (estremamente formale, dato che si tratta di operare con beni immobili) relativa agli alloggi assegnati in proprietà od "in godimento" ai soci, che saranno sicuramente prevalenti rispetto, ad esempio, ai garages od alle unità immobiliari di natura commerciale rientranti nel piano di iniziative eseguite e ceduti a terzi non soci nel corso dell'esercizio.
Per questo tipo di società cooperative è ragionevole ammettere che il quoziente della frazione che ha al numeratore i "ricavi da soci" ed al denominatore i ricavi complessivi sia proiettabile sui costi e di conseguenza è ragionevole affermare che se una società cooperativa ottiene il 60% dei propri ricavi a seguito di cessioni avvenute a favore dei propri soci, il 60% dei costi sostenuti durante l'esercizio sono imputabili a "ricavi da soci". A seguito di questa forzatura, è possibile sostenere che anche il 60% dell'utile d'esercizio deriva da rapporti posti in essere con i soci. Il restante 40% dell'utile d'esercizio deriverà da rapporti posti in essere dalla società cooperativa con i non soci.
Le forzature sono maggiori per la seconda tipologia di società cooperative, vale a dire quelle per le quali i rapporti "socio/cooperativa" portano, prevalentemente, alla contabilizzazione di costi. Per questa fattispecie cooperativa le cessioni avvengono per la quasi totalità a favore di clienti non soci, dato che per esse la concretizzazione del "beneficio mutualistico" non è da ricercare nell'acquisto a prezzi favorevoli rispetto a quelli medi praticati sul mercato, ma nella cessione a prezzi più favorevoli, o nell'ottenimento di più generiche condizioni retribuitive e lavorative migliori rispetto a quelle medie ottenibili sul mercato.
Nelle società cooperative agro-alimentari, dove i soci conferiscono i beni, non è sempre possibile effettuare il precedente ragionamento in senso inverso: a causa dei differenti valori praticati ai conferimenti dei soci (derivanti indirettamente dalla differenza tra ricavi ottenuti e costi sopportati) rispetto agli altri acquisiti effettuati (collegati ad un prezzo determinato secondo logiche di mercato), non sempre può ragionevolmente dirsi che se una società cooperativa sostiene il 60% dei propri costi per l'acquisto di materie prime a seguito di conferimenti effettuati dai propri soci, il 60% dei ricavi di vendita siano imputabili a "ricavi da soci"; con la conseguenza che non sembra ragionevole poter applicare questa percentuale sic et simpliciter all'utile d'esercizio. Tale percentuale potrebbe essere soggetta a variazioni se venissero utilizzate le quantità al posto dei valori. Pesa in ogni caso l'assunto di partenza: le cessioni avvengono nella quasi totalità dei casi a favore di clienti non soci e di conseguenza l'approccio teorico al problema non è così immediato come nel caso precedente.
La situazione si ripete anche nelle cooperative di produzione e lavoro, dove i soci conferiscono uno dei tre fattori produttivi classici: il lavoro. Assumendo come significativa la voce di conto economico relativa al costo del lavoro, non sempre può ragionevolmente dirsi che se una società cooperativa sostiene il 60% del proprio costo del lavoro per prestazioni effettuate dai soci, il 60% dei ricavi di vendita siano imputabili a "ricavi da soci". Tale percentuale potrebbe essere soggetta a variazioni se venissero considerati anche i costi per i sub-appalti (eseguiti da terzi non soci), oppure se venissero considerati altri costi che partecipano all'individuazione del risultato operativo.
In ogni caso, sembra potersi affermare che, una volta superate le barriere teoriche derivanti dalle modalità di determinazione della quota-parte di "utile mutualistico", si possa determinare di conseguenza la struttura che dovrà assumere il sistema informativo aziendale ed il grado di complessità che dovrà avere l'impianto amministrativo-contabile.
Si ritiene che le società cooperative soggette alla certificazione ex art. 15 della Legge 59/92 possano già essere in grado adesso di procedere alle determinazioni oggetto del presente documento, con accettabili margini di errore. Nei casi più semplici, le notizie contenute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione possono forse permettere di ottenere risultati significativi, anche in considerazione del fatto che è crescente il numero di società cooperative che indicano palesemente tali dati, in ossequio al principio del true and fair view proprio della IV e della VII Direttiva CEE. Stessa cosa può dirsi per altre società cooperative di dimensioni medie e sufficientemente strutturate. Per quanto riguarda la miriade di società cooperative di piccole dimensioni, nel caso in cui gli amministratori abbiano ritenuto di non dover procedere alla determinazione ed alla conseguente evidenziazione nel bilancio d'esercizio di quanto sopra indicato, e non siano quindi dotate attualmente di strumenti idonei per questo scopo, l'eventuale sforzo che dovesse rendersi necessario per l'implementazione di un adeguato sistema informativo aziendale, può dirsi oggettivamente superabile, sopportando incrementi di costi ritenuti affrontabili nella maggioranza dei casi.

* * *

Com'è noto, l'art 8 del Decreto legislativo n. 6/2003 è relativo alla "Nuova disciplina delle società cooperative", in base alla quale saranno da ritenersi società cooperative a mutualità prevalente le società cooperative:

a) i cui ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il cui costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;

c) il cui costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti (vedi lo strumento "Speciale coop" disponibile nella sezione riservata agli Utenti registrati).
Nelle cooperative agro-alimentari la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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