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  :: Rassegna stampa - Documento

Statuti coop, in gioco gli sconti fiscali
di Angelo Busani
Il Sole 24 Ore
Sabato 28 agosto 2004

Se per gli adempimenti statutari delle società per azioni e a responsabilità limitata la scadenza del 30 settembre 2004 rappresenta un termine importante, ma non certo ultimativo (chi non si sarà adeguato potrà farlo anche dal 1 ottobre in avanti, senza alcuna particolare conseguenza, si veda «Il Sole-24 ore» del 27 agosto scorso; ndr: leggi l'articolo dal titolo Il codice civile termina il «rodaggio»), il mancato adeguamento delle cooperative alle nuove regole entro il 31 dicembre 2004 determina invece conseguenze negative (si veda anche l'articolo a fianco; ndr: leggi l'articolo dal titolo
La ragione sociale «perde» la responsabilità).
Le regole e le condizioni per le coop. Il nuovo articolo 223 duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo aver disposto (al suo penultimo comma) che le regole fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano «soltanto alle cooperative a mutualità prevalente», all'ultimo comma sancisce infatti che «conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che ... adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004».
Scopo mutualistico e mutualità prevalente. La "partita" delle agevolazioni fiscali per il mondo cooperativo si gioca, dunque, sul campo della «prevalente mutualità».
Si tratta di un concetto nuovo, introdotto dalla riforma del diritto societario, che discrimina, nell'ambito dello scopo mutualistico (caratteristica indefettibile della cooperazione, come precisa l'articolo 2511 del Codice civile) le società cooperative che, appunto, fanno dello scambio mutualistico la loro "prevalente" caratteristica rispetto alle altre cooperative, dove i rapporti tra società e soci hanno carattere meno rilevante rispetto ai rapporti tra cooperativa e mercato "esterno".
Lo scopo mutualistico distingue le società cooperative dalle altre tipologie societarie: queste ultime sono, infatti, a scopo "lucrativo", cioè svolgono la loro attività al fine di ripartire tra i soci l'utile di esercizio.
Le società cooperative, al contrario, sono incardinate sul principio di offrire ai propri soci (consumatori, utenti, braccianti, muratori, pescatori, acquirenti di abitazioni eccetera) condizioni migliori rispetto a quelle che altrimenti si otterrebbero sul "normale" mercato: e quindi, salari più elevati, acquisti a costi inferiori, tariffe a prezzi più bassi.
Quando la mutualità è prevalente. La riforma del diritto societario non detta solo disposizioni di principio, ma indica anche concretamente il perimetro entro il quale la cooperativa è da considerarsi a mutualità prevalente. Provvedono a tal fine gli articoli 2512 e 2513 del Codice civile. Secondo l'articolo 2512, sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico:
1) nel settore delle cooperative di utenti, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) nel settore delle cooperative di lavoratori, quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) nel settore delle cooperative di conferimento, quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Secondo l'articolo 2513, la prevalenza discende dalla presenza dei seguenti parametri (che gli amministratori e i sindaci debbono documentare nella nota integrativa al bilancio):
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (di cui alla voce A1 del conto economico);
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro (di cui alla voce B9 del conto economico);
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi (di cui alla voce B7 del conto economico) o al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite (di cui alla voce B6 del conto economico), fermo restando che nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico (per esempio, la cooperativa di "lavoratori tipografi" che svolge anche attività di vendita di pubblicazioni ai propri "soci lettori"), la condizione di prevalenza si ricava operando la media ponderata delle percentuali indicate dalla cooperativa.
In questo caso, una percentuale non soddisfacente in un campo d'attività può essere "rimediata" con una percentuale molto soddisfacente nell'altro campo di attività.

* * *

Il promemoria dell'allienamento
Gli emendamenti propedeutici all'accoglimento del nuovo set contabile

Corsa alle assemblee
Convocazioni entro il 31 dicembre prossimo

Scadenza a fine anno. Le società cooperative, iscritte nel Registro delle imprese al 1° gennaio 2004, devono adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, inderogabili (in linea di massima quelle riportate nella prima parte del prospetto accanto; ndr: sotto indicato), entro il 31 dicembre prossimo.
Assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie devono essere assunte dall'assemblea straordinaria e il verbale deve essere redatto da un notaio. Non sono previste semplificazioni procedurali. Le cooperative non possono quindi esimersi dalla procedura della convocazione dell'assemblea straordinaria e dal raggiungimento dei quorum deliberativi previsti dagli statuti.
Numero legale. L'articolo 223-duodecies delle norme di attuazione, dispone come unica eccezione, che le delibere sugli adeguamenti inderogabili possono essere assunte dall'assemblea in terza convocazione a maggioranza semplice dei presenti. Quindi se le modifiche statutarie si limitano a quelle previste dalla legge, le cooperative a larga base sociale hanno una via d'uscita se nelle assemblee in prima o seconda convocazione non viene raggiunto il numero legale previsto dallo statuto.

Le tappe della svolta
Gli adeguamenti per le cooperative

Adeguamenti obbligatori
- Cancellare nella ragione sociale la responsabilità illimitata o limitata.
- Definire se la cooperativa è, o non è, a mutualità prevalente.
- Stabilire il valore della quota (non inferiore a 25,00 euro nè superiore a 500,00 euro).
- Indicare l'oggetto sociale con riferimento all'interesse dei soci (articolo 2521 del Codice civile, n.3).
- Indicare i criteri per la ripertizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente agli scambi mutualistici (articolo 2545-sexies).
- Definire il sistema di amministrazione con la previsione dei limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori.
- Stabilire che la nomina degli arbitri nelle controversie deve essere attribuita a persone estranee alla società.
- Trasformare le piccola società cooperativa (legge 266/97) in cooperative ordinarie con un minimo di tre soci (persone fisiche) adottando le regole della Srl.

Adeguamenti facoltativi

- Deroga al modello della società per azioni per le cooperative di piccole dimensioni.
- Attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale per le coop assimilate alle Spa.
- Possibilità di operare non solo con i soci ma anche con i terzi in misura più o meno prevalente.
- Previsione del socio "in prova" per un periodo massimo di cinque anni.
- Indicazione della decorrenza degli effetti in caso di recesso del socio.
- Deroga al voto capitario con facoltà di attribuire ai soci imprese un maggior peso in assemblea in funzione del rapporto mutualistico.
- Riservare uno o più amministratori alle diverse categorie di soci in proporzione all'interesse di ciascuna categoria.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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