Su debiti e crediti il rebus del costo
di Marco Piazza ed Enzo Rocca
Il Sole 24 Ore
Sabato 4 dicembre 2004
Tra le implicazioni fiscali della futura applicabilità degli Ias ai bilanci delle
banche e delle società con azioni negoziati in mercati regolamentati, vi è il
trattamento dei debiti e crediti da rilevare con il criterio del "costo
ammortizzato" (Ias 39, paragrafo 46). Secondo questo criterio, il valore di
iscrizione iniziale deve essere incrementato dei costi e proventi direttamente
attribuibili al finanziamento (per esempio, commissioni attive o passive,
imposta sostitutiva), i quali cesserano di essere, quindi, direttamente imputati
al conto economico.
Per la rilevazione degli interessi attivi e passivi non si utilizzerà il tasso
nominale previsto dal contratto, ma il tasso effettivo di rendimento - definito
dal paragrafo 9 dello Ias - ossia il tasso che eguaglia il valore attuale dei
futuri flussi di cassa (capitale, interessi e commissioni) al valore iniziale
del credito.
Al termine di ciascun successivo esercizio potrebbe essere necessario attuare la
procedura di impairment, determinando il valore attuale dei futuri flussi
di cassa stimati, utilizzando l'originario tasso effettivo di rendimento. La
differenza rispetto all'ultimo valore contabile sarà imputata la conto economico
(Ias 39, paragrafo 56, ma per una esemplificazione si veda Ias 39, Guidance
on Implementig, B26).
Lo schema di decretpo legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 26
novembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 novembre; ndr: leggi
l'articolo dal titolo
Ias, ultimo treno per l'attuazione) non affronta questo problema sul piano tributario; quindi si tratta di verificare
l'interpretazione della legislazione vigente. A parere dell'Abi (Ias Abi, Blue
Book, n. 9, pagine 45 e 46), il metodo di rilevazione dei crediti al "costo
ammortizzato" potrebbe essere in conflitto con l'articolo 89 del Testo unico.
Dal punto di vista fiscale - secondo l'Abi - gli interessi rilevanti dovrebbero,
infatti, continuare a essere calcolati facendo riferimento al tasso di interesse
convenuto contrattualmente, diverso dal tasso effettivo di rendimento. Eventuali
differenze in più o in meno dovrebbero essere fiscalmente neutralizzate, con
l'ulteriore evidenza che potrebbe essere problematico il riconoscimento delle
variazioni in diminuzione da quelle che non siano giustificate dall'obiettivo
di recuperare componenti positive (interessi attivi) già tassate in esercizi
precedenti.
Ci si chiede, peraltro, se non sia percorribile anche una diversa linea
interpretativa. In particolare se non si possa tener conto del fatto che non
necessariamente gli interessi di competenza dell'esercizio secondo l'articolo
109 del Testo unico sono quelli stabiliti contrattialmente. Un'eccezione a
questa regola, del resto, è già stata sancita dalla Cassazione, Sezione Tributaria,
nella sentenza n. 13916 del 20 ottobre 2000 (lo stesso orientamento emerge dalla
relazione del Secit sull'attività svolta nel 1993, paragrafo 4.1.5, ma si veda
anche il precedente § 2.1.1).
Inoltre si deve rilevare che la differenza tra il tasso di interesse contrattuale
e quello effettivo no è causata da altro che dalle commissioni accreditate o
addebitate in sede di erogazione del finanziamento o nel corso della sua vita,
assimilandole, di fatto, agli interessi contrattuali. Il criterio previsto dallo
Ias non fa che applicare in modo razionale il criterio della competenza anche
a questi componenti di reddito, con l'effetto di risolvere controversie
interpretative attualmente presenti, con la normativa italiana vigente.
L'imputazione delle commissioni per competenza, del resto, ha qualche precedente
nella prassi fiscale. Ne è un esempio la risoluzione n. 240/E del 19 luglio 2002,
relativa alla deducibilità dei costi di istruttoria di un finanziamento.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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