Sugli Ias richiamo Ue ai Paesi ritardatari
di Matteo Pozzoli
Il Sole 24 Ore
Giovedì 27 luglio 2004
Niente sconti per i ritardatari del fair value. La Commissione Ue ha
richiamato formalmente 7 Paesi membri dell'Unione Europea "colpevoli" di non
aver ancora implementato, nella propria legislazione nazionale, la direttiva
2001/65 per la misurazione e l'informativa al fair value (valore equo) di alcune
particolari categorie di strumenti finanziari. I sette Paesi - Belgio, Grecia,
Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Finlandia - non hanno ancora recepito il
disposto comunitario, nonostante l'art. 4 della direttiva stessa, emessa dalla
Commissione nel maggio 2001, abbia richiesto a tutti di conformarsi
«anteriormente al 1° gennaio 2005».
La direttiva prevede che i Legislatori nazionali della Comunità Europea debbano
richiedere o consentire la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari al
fair value (valore equo) per i derivati e le «immobilizzazioni
finanziarie [...] contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo».
L'atto comunitario segnò, all'epoca della sua emanazione, un forte segnale di
convergenza verso la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Lo Ias 39 è
stato quindi rivisto numerose volte e la sua applicazione è ancora oggi assai
controbattuta da molti settori - come quello bancario - organismi di sorveglianza
e alcuni standard setter nazionali. Alcuni Stati hanno giustificato il
"ritardo" nell'implementazione, proprio alla luce dell'incertezza che circonda
l'omologazione dello Ias 39 da parte della Ue (si veda «Il Sole 24 Ore»
del 16 luglio). Non è una novità, d'altronde, che alcuni Stati membri, Francia in
primis, siano fortemente contrari al trattamento contabile degli strumenti
finanziari proposto dallo Iasb.
In realtà, come fa notare la Commissione, l'endorsement dello Ias 39
rappresenta un argomento separato e non può essere confuso con l'implementazione
della direttiva stessa. Gli ambiti di applicazione risultano diversi, considerato
che i criteri internazionali si applicano con regolamento 1606/2002 alle società
quotate e la direttiva 2001/65 modifica la IV e la VII direttiva (accounting
directive) e vale per società di capitali e cooperative.
Gli Ias/Ifrs, inoltre, non dovranno essere adottati solo dalle società quotate,
ma anche dalle altre tipologie aziendali a cui il Governo, nell'esecizio della
delega dell'art. 25 della legge Comunitaria 2003, ha deciso di estendere
l'obbligo.
Sul fronte italiano, comunuqe, l'Esecutivo ha già recepito la direttiva 2001/65
con il Dlgs 394/2003, che ha modificato direttamente la Sezione IX "Del bilancio"
del Titolo V del Codice civile, aggiungendo l'art. 2427-bis, in vigore dal 1°
gennaio 2005. Il legislatore italiano ha optato, in sostanza, per un recepimento
soft della norma, senza incidere sulla rilevazione in stato patrimoniale e conto
economico, ma modificando l'informativa della nota integrativa.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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