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Sui debiti fuori bilancio il revisore arriva dopo
di Patrizia Ruffini
Il Sole 24 Ore
Lunedì 21 aprile 2008

E' obbligatorio il parere dell'organo di revisione sul debito fuori bilancio? A sciogliere il dubbio è arrivata la deliberazione 5/2008 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, in risposta a un quesito del Comune di Castellammare di Stabia, dove il consiglio comunale chiede sempre e comunque il parere del collegio sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. E dove i revisori dei conti esprimono sistematicamente il proprio parere sulle proposte, con esclusione di quelle derivanti da «sentenze esecutive» che giudicano atti dovuti a contenuto vincolato.
La Corte dei conti chiarisce che il parere dei collegio sindacale è obbligatorio solo sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, e sulle variazioni di bilancio (articolo 239, comma 1, lettera b), del Dlgs 267/2000) e non esiste alcuna previsione legislativa che prescriva l'obbligo di parere in questa materia.
A conferma di ciò la magistratura contabile ricorda che i provvedimenti in questione vanno trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti e agli organi di controllo (articolo 23, comma 5, della legge 289/2002). Tra gli organi di controllo rientrano i revisori dei conti, che ricevono quindi i provvedimenti sul riconoscimento del debito e la documentazione, dopo la delibera del Consiglio. In sostanza, se il Consiglio vuole rendere obbligatorio il parere preventivo dell'organo di revisione deve inserire un'apposita norma nello Statuto o nel Regolamento.
Nel 2006, 1.805 Comuni e 58 Province hanno "macchiato" i loro conti con debiti fuori bilancio, per una spesa complessiva di 639 milioni di euro, un fenomeno attentamente vigilato dalla Corte dei conti che, nelle Linee guida al bilancio preventivo 2008, ha ampliato il capitolo dedicato a questo tema. Dagli esiti dei controlli sui consuntivi 2005 i debiti fuori bilancio spuntano fra i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria in nove Regioni su sedici (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Sicilia). Due le cause: elevato ammontare dei debiti e procedure di riconoscimento non conformi alla legge; segnalato comunque anche il mancato invio degli atti alla Procura della Corte.
Sul primo punto la Sezione Toscana, tracciando la strada che probabilmente funzionerà da modello anche per le altre regioni, ha stabilito che l'«allarme» scatta quando la spesa per debiti fuori bilancio raggiunge l'1% degli impegni totali. La procedura, attivabile solo nei casi contemplati all'articolo 194, comma 1, del Dlgs 267/2000, richiede la contestualità dell'operazione di riconoscimento del debito e il suo «ripiano». L'atto sottoposto all'organo consiliare deve quindi avere la copertura finanziaria e il conseguente impegno contabile a carico dell'esercizio in cui avviene il riconoscimento e/o sui due successivi. E' chiaro che l'ente locale prima di assumere nuove spese deve far fronte a tutti i propri debiti, anche quelli sorti fuori bilancio e riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del Tuel. Intanto nelle pronunce spunta l'esortazione a prevedere nel bilancio di previsione un apposito "fondo" o "accantonamento" in armonia con i principi di prudenza, completezza e veridicità del bilancio. Tali stanziamenti, pur non facendo venire meno l'obbligo del Consiglio di pronunciarsi sul riconoscimento del debito (principio contabile 2, punto 81), aiutano a salvaguardare gli equilibri dei conti.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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