Troppe leggi per il fair value
di Matteo Pozzoli
Il Sole 24 Ore
Venerdì 14 novembre 2003
L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha espresso numerose perplessità sullo
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 65/2001, che riguarda
il trattamento in bilancio di alcune particolari tipologie di strumenti finanziari
e che attualmente è all'esame della commissione delle Politiche dell'Unione del
Senato.
L'Oic, nelle sue osservazioni, rammenta innanzitutto che le modifiche per accogliere
il fair value in nota integrativa riguarderanno tutte le imprese, comprese
quelle non quotate e dunque non vincolate all'adozione degli Ias/Ifrs. Lo schema
di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 65/2001 andrà infatti a
modificare direttamente il Codice civile. Contemporaneamente, però - rammenta
l'Oic - è stato deciso di non cambiare il criterio di valutazione di questi
ultimi a livello di stato patrimoniale e conto economico. Dovranno quindi
coesistere diversi criteri contabili.
L'Oic rammenta poi la «preoccupazione» per un'implementazione in tempi brevi della
direttiva, che dovrà convivere con:
• l'applicazione obbligatoria, a partire dal 2005, degli Ias/Ifrs nella redazione
del bilancio consolidato per le società quotate. Il regolamento lasciava, tuttavia,
agli Stati membri, la possibilità di estenderne l'applicazione e l'Italia ha
optato, con l'articolo 25 della legge comunitaria 2003 (omissis) per un uso
facoltativo degli Ias/Ifrs anche per le società non quotate (escludendo solo le
piccole imprese di cui all'articolo 2435-bis del Codice civile);
• la richiesta ai legislatori nazionali di implementare negli Stati membri, entro
il 31 dicembre 2004, la direttiva 51/2003 che riguarda l'armonizzazione di tutte
le direttive comunitarie in materia di bilancio per avvicinarle sempre più alle
norme predisposte dallo Iasb.
A ciò si aggiunge, a livello nazionale, l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004,
della riforma organica del diritto societario, che contribuirà a ulteriori e,
talvolta, "provvisorie" modifiche, alla tecnica di redazione del bilancio. In
questo contesto, quindi, viene giudicata positivamente l'implementazione "soft"
della sola parte informativa della direttiva, allo scopo di attutire l'impatto
della norma comunitaria.
Le perplessità dell'Oic, su aspetti specifici nello schema di decreto, riguardano
l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del testo.
Non è ben specificato, infatti, che gli «strumenti finanziari» rappresentano una
categoria nota in ambito nazionale solo con riferimento a particolari tipologie
aziendali (società quotate come da decreto Draghi e istituti finanziari soggetti
a vigilanza della Banca d'Italia). La norma in oggetto, invece, fornisce definizioni
alternative e non indica minimamente quali siano i «modelli e le tecniche di
valutazione generalmente accettati».
L'Oic propone, quindi, un richiamo agli strumenti finanziari «considerati tali dai
principi contabili nazionali ed internazionali», specificando che, nel primo caso,
si fa riferimento ai documenti dell'Oic. Nel secondo caso, invece, ai documenti
emanati dallo Iasb.
Si suggerisce, poi, di inserire, nella relazione di accompagnamento allo schema,
l'assimilazione del concetto di «mercato affidabile» di cui all'articolo 2 con
«mercato attendibile» degli Ias 32 e 39.
Non coerente, nè per lingua nè per ragioneria, appare invece la decisione di
utilizzare il termine «valore equo», che non coincide concettualmente con
l'originario fair value. La traduzione italiana sembra infatti recepire
la sola componente di mercato ed esclude l'accezione di "transazione libera",
insita nel termine inglese. E si propone la formulazione già riportata nel
regolamento 1725/2003, che affianca, al termine inglese, quello in italiano.
L'Oic si è occupato anche dell'informativa delle immobilizzazioni finanziarie.
Un concetto che assume diverso significato se riferito alle società tenute
all'applicazione delle norme codicistiche o alle banche e agli istituti
finanziari, tenute invece all'applicazione di cui al DLgs 87/92. Anche in questo
caso, si sollecita il Legislatore ad attutire l'impatto del cambiamento,
richiedendo che nella relazione di accompagnamento sia chiarito che le
immobilizzazioni devono essere interpretate in base alla leggi di riferimento.
Si chiede infine di escludere dalla disposizione le partecipazioni di controllo,
collegamento e controllo congiunto, per uniformità alla prassi internazionale.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|