Trust, patrimoni sotto tutela
di Luigi Dell'Olio
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 17 dicembre 2007
Dopo 40 anni di successi come imprenditore aveva deciso di ritirarsi a vita privata per dedicarsi
alla passione di una vita, la vela. Così aveva affidato tutte le sue fortune, stimate intorno ai
150 milioni di euro, a un trust, dal quale poi è stato escluso. A detta sua, con un inganno. E' la
storia raccontata da Tommy Berger in uno dei libri più pubblicizzati di queste settimane, "Onora il
padre". L'inventore di marchi famosi come Hag, Sangemini e Levissima ha scelto il quarto comandamento biblico per raccontare il torto subito. Dopo aver inserito tutti i suoi averi nel veicolo giuridico ed essersi trasferito con il suo yacht a Miami, sarebbe stato indotto dai figli e dai consulenti a uscire dalla schiera dei beneficiari, «per non costringere tutti gli altri a pagare una montagna di tasse». Con il risultato che nelle sue mani è rimasto solo il compenso della liquidazione, mentre i restanti nove beneficiari avrebbero continuato a "banchettare".
Il libro di Berger ha portato sotto i riflettori uno degli istituti più dibattuti del momento.
Perché, dopo anni di semi-anonimato, il legislatore italiano di recente si è occupato di questo
veicolo giuridico di derivazione anglosassone, fissandone i paletti per l'applicazione nel nostro
paese. Prima con la Finanziaria 2007, che ha sottoposto il patrimonio alla tassazione d'impresa.
Quindi con la Circolare 48/2007 dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito le regole per definire
la residenza. Anche se fino ad ora il trust non è stato ancora disciplinato in maniera analitica
dalla legislazione italiana, per cui la sua applicazione avviene secondo gli schemi normativi
internazionale. Il trust coinvolge tre soggetti: il disponente (settlor in inglese), vale a dire
colui che conferisce il patrimonio; il gestore (trustee), al quale viene affidata la proprietà dei
beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato a gestirli nell'interesse del beneficiario
(beneficiary), destinatario finale del trust. Il gestore può essere sia una persona fisica che
giuridica; il beneficiario può essere esistente o meno (è il caso dei cosiddetti trust di scopo,
destinati ad esempio "ai futuri nipoti).
«Questo strumento è particolarmente utile nei casi di successione dei grandi patrimoni perché
consente al titolare di pianificare per tempo le proprie volontà e di realizzarle attraverso la
gestione oculata da parte di una persona di fiducia», spiega Luca Caramaschi, responsabile della
divisione Private Wealth Management di Deutsche Bank in Italia. "E' un veicolo particolarmente
indicato per gestire successioni complesse per la presenza di conflittualità tra gli eredi o in
caso di presenza di figli disabili - osserva Alessandro Accinni, partner dello studio legale
Dewey & LeBoeuf -. Infatti il trust, in quanto patrimonio separato, non è aggredibile dai creditori
delle parti e pertanto il bene oggetto di successione viene preservato sino al momento in cui il
beneficiario sarà legittimato a entrarne in possesso. Gli ostacoli principali alla sua applicazione
derivano dall'adattamento dell'istituto straniero alla realtà italiana. Infatti, il conferimento
del patrimonio deve fare i conti con le norme sulla legittima, che sono imperative e inderogabili
sul divieto dei patti successori».
Proprio la presenza di questi vincoli apre la strada a soluzioni alternative. «Di fronte a rischi
di impugnazione da parte degli aventi diritto, si può valutare la convenienza di ricorrere
all'istituto del legato fiduciario, con cui il disponente affida i beni a una persona di sua
fiducia, dopo aver definito tutte le questioni legate alla legittima - osserva Vera Sacchi,
partner legal di Ernst&Young -. In questo caso. Questo istituto consente di attribuire al gestore
poteri non sindacabili sotto un profilo giuridico. Così si evita il rischio di ricorsi tra eredi,
molto frequenti quando sono in ballo grandi patrimoni».
Un'altra strada percorribile è la creazione di un fondo patrimoniale: «Uno strumento che può essere
costituito dai coniugi, con l'indicazione precisa delle finalità alle quali deve essere
destinato - spiega Caramaschi -. In questo modo il gestore ha meno spazi di manovra rispetto al
trust, anche se non mancano i punti deboli: la convenzione si scioglie automaticamente in caso di
rottura del matrimonio e non ci sono strumenti certi da applicare nei casi di cattiva
amministrazione».
Per le situazioni familiari più stabili resta valida la soluzione del patto di famiglia: «Si tratta
di uno strumento più complesso nella definizione contrattuale, ma solitamente meno dispendioso
rispetto agli altri - spiega Lorenzo Palleroni, amministratore delegato di Credit Suisse servizi
fiduciari - che prevede la firma di un contratto tra tutti i soggetti che avrebbero un diritto
sull'eredità dell'imprenditore. Così, ad esempio, l'imprenditore può designare il successore alla
guida dell'azienda, garantendo al contempo la liquidazione della quota di legittima agli altri
eredi». L'ultima possibilità è la creazione di un veicolo assicurativo, «che però non trasferisce
la proprietà - conclude Palleroni - ma affida solo la gestione del patrimonio con l'obiettivo di
valorizzarlo. A favore di questo istituto giocano la fiscalità di favore e l'esistenza di una
normativa ormai consolidata».
Su un punto tutti sembrano d'accordo: la stretta imposta dalla Finanziaria 2008 sconsiglia il
ricorso ai cosiddetti paradisi fiscali. Il criterio della tassazione "sensibilmente inferiore"
rispetto a quella italiana viene infatti sostituito dalla disponibilità a un "effettivo scambio di
informazioni". Per i veicoli costituiti nei paesi non ricompresi nella lista, scatteranno in
automatico le restrizioni previste per i paradisi fiscali.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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