Tutti i vantaggi fiscali nascosti del leasing
di Giuseppe Pizzonia
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 30 giugno 2003
Conosciuto in Italia fin dagli anni '60, il leasing riveste ormai, nonostante
l'assenza di una disciplina specifica nel codice civile, un ruolo importante
e consolidato tra i contratti d'impresa. Oltre alle sue indubbie qualità per
imprese e professionisti come strumento di acquisizione di beni strumentali e,
talvolta, di finanziamento, il leasing ha fama di essere un efficace strumento
di pianificazione fiscale, se non addirittura di vera e propria elusione. Ma
questo è vero solo in parte; in passato, complice una disciplina fiscale poco
rigorosa ed opposti eccessi interpretativi, dei contribuenti come anche
dell'amministrazione finanziaria, il leasing poteva apparire come una sorta di
pietra filosofale capace di dare una veste lecita (ed attraente, grazie anche
al nome inglese) ad operazioni banalmente elusive.
Oggi, il leasing è uno strumento maturo, le cui potenzialità sono ben note agli
attori del sistema (dal legislatore che lo riconosce come strumento per la
realizzazione di investimenti ammessi a forme di incentivazione fiscale, ai
contribuenti che vi ricorrono sempre più frequentemente, dall'amministrazione
fiscale che pare meno incline ad interpretazioni estreme, alla giurisprudenza
che lo ha ampiamente analizzato).
Un affitto particolare. Come è noto, il leasing (finanziario) si
articola come un contratto di locazione (normalmente di un bene strumentale,
ma si va diffondendo anche il leasing di beni immateriali), tra un imprenditore
(od un professionista) ed una società specializzata (società di leasing),
al cui termine è attribuita al conduttore la facoltà (diritto di opzione) di
acquistare il bene ad un prezzo definito.
In questi termini, si può individuare in questo particolare contratto una
duplice componente: una di acquisto ed una finanziaria. I canoni addebitati
alla società di leasing sono quindi calcolati in misura tale da coprire il
costo di acquisto del bene locato ed il costo finanziario del capitale investito
(cd. interesse implicito).
L'acquisto tramite leasing ha quindi dei costi superiori rispetto all'acquisto
diretto di beni strumentali (dovuti appunto alla componente finanziaria), ma
consente di acquistarli senza dover disporre del necessario capitale. Tralasciando
i vantaggi di ordine giuridico (essenzialmente relativi alla possibilità di
separare la titolarità dalla disponibilità di un bene) e finanziario, i vantaggi
fiscali si concentrano sulla possibilità di ridurre i tempi di ammortamento rispetto
a quelli ordinariamente ammessi. Si consideri l'ipotesi di una automobile: il periodo
di ammortamento ordinariamente ammesso è di quattro anni. Grazie al leasing,
questo periodo può essere ridotto fino alla metà, così abbreviando il recupero
del capitale investito, il ciclo di sostituzione, e il costo deducibile in
ciascun esercizio.
Ammortamenti raddoppiati. La regola generale, prevista dalla legge per
evitare un eccessivo vantaggio fiscale, è quella di una durata del contratto
di leasing non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Il
vantaggio quindi è tanto più evidente, quanto più lungo è il periodo di
ammortamento (un macchinario, ordinariamente ammortizzabile in dieci anni, con
il leasing può essere dedotto in cinque anni).
Il vantaggio è massimo (ma solo per imprenditori e non per i professionisti)
nel caso degli immobili, per i quali vale una regola particolare: la durata del
contratto di leasing non può essere inferiore a otto anni, a fronte di un
periodo ordinario di ammortamento di trentatre anni (in pratica, i tempi di
recupero del costo si riducono a meno di un quarto). Ovviamente, questo
presuppone la disponibilità, durante il periodo di durata del contratto,
di flussi finanziari adeguati (per il pagamento dei canoni) e di imponibili
capienti (tali da coprire i maggiori costi deducibili). Se ciò non si verifica,
i maggiori costi dedotti (non coperti da corrispondenti imponibili) si traducono
in perdite fiscali, che potranno essere "portate avanti" dall'impresa e dedotte
non oltre il quinto esercizio successivo.
In passato, c'era la tendenza a forzare le maglie (già non particolarmente
strette) di durata del contratto attraverso la prassi dei cd. maxicanoni,
attraverso cioè la previsione, soprattutto nella fase iniziale del contratto,
di canoni maggiorati, così da operarne la deduzione in via anticipata. Con
apposite modifiche legislative, però, è stato previsto che ai fini fiscali il
costo della locazione deve essere uniforme durante la durata del contratto;
di conseguenza, il costo del maxicanone deve essere "spalmato" durante tale
durata, evitando così abusi. La prassi del maxicanone è rimasta, ma ormai solo
per ragioni extrafiscali.
Il lease back. Una figura particolare di leasing, un tempo fortemente
avversata dall'amministrazione finanziaria, è quella del cd. lease back.
Consiste nella vendita di un bene strumentale e nella sua riacquisizione
attraverso un contratto di leasing. Gli scopi sono essenzialmente di ordine
finanziario (attraverso la garanzia rappresentata dalla cessione in proprietà
del bene alla società di leasing), ma non sono da escludere dei vantaggi
fiscali, ad esempio rappresentati dalla possibilità di realizzare beni
plusvalenti (compensando perdite fiscali pregresse, prossime alla scadenza)
e di riacquistarne la proprietà al termine del contratto, deducendo dal reddito
imponibile i relativi canoni.
Come premesso, questa tecnica di finanziamento è stata oggetto di sindacato
fiscale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ne ha però riconosciuto
la liceità, civilistica e fiscale e la stessa amministrazione finanziaria non
ha potuto far altro che prenderne atto.
Leasing ed Irap. L'applicazione di un'imposta affatto particolare come
l'Irap introduce alcune complicazioni nella deducibilità dei canoni di leasing.
Come è noto, non è ammessa nell'Irap la deducibilità degli interessi passivi; i
canoni di leasing però contengono - come sopra descritto - una componente
finanziaria. Per procederne alla deduzione occorre quindi "stornare" dal canone
tale componente finanziaria.
Operazione, questa, astrattamente non agevole, per il fatto che i criteri di
determinazione della componente interessi nei canoni di leasing non sono uniformi
ed accettati da tutti.
Nella disciplina dell'Irap è stato allora introdotto un criterio convenzionale,
in base al quale è deducibile solo la parte di canone corrispondente al
rimborso del capitale, che risulta pari al costo sostenuto dalla società di
leasing per l'acquisto del bene (al netto dell'opzione di riacquisto finale)
diviso per il numero dei giorni del contratto di locazione finanziaria e
moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo d'imposta.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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