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  :: Rassegna stampa - Documento

Tutti i vantaggi fiscali nascosti del leasing
di Giuseppe Pizzonia
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 30 giugno 2003

Conosciuto in Italia fin dagli anni '60, il leasing riveste ormai, nonostante l'assenza di una disciplina specifica nel codice civile, un ruolo importante e consolidato tra i contratti d'impresa. Oltre alle sue indubbie qualità per imprese e professionisti come strumento di acquisizione di beni strumentali e, talvolta, di finanziamento, il leasing ha fama di essere un efficace strumento di pianificazione fiscale, se non addirittura di vera e propria elusione. Ma questo è vero solo in parte; in passato, complice una disciplina fiscale poco rigorosa ed opposti eccessi interpretativi, dei contribuenti come anche dell'amministrazione finanziaria, il leasing poteva apparire come una sorta di pietra filosofale capace di dare una veste lecita (ed attraente, grazie anche al nome inglese) ad operazioni banalmente elusive.
Oggi, il leasing è uno strumento maturo, le cui potenzialità sono ben note agli attori del sistema (dal legislatore che lo riconosce come strumento per la realizzazione di investimenti ammessi a forme di incentivazione fiscale, ai contribuenti che vi ricorrono sempre più frequentemente, dall'amministrazione fiscale che pare meno incline ad interpretazioni estreme, alla giurisprudenza che lo ha ampiamente analizzato).
Un affitto particolare. Come è noto, il leasing (finanziario) si articola come un contratto di locazione (normalmente di un bene strumentale, ma si va diffondendo anche il leasing di beni immateriali), tra un imprenditore (od un professionista) ed una società specializzata (società di leasing), al cui termine è attribuita al conduttore la facoltà (diritto di opzione) di acquistare il bene ad un prezzo definito.
In questi termini, si può individuare in questo particolare contratto una duplice componente: una di acquisto ed una finanziaria. I canoni addebitati alla società di leasing sono quindi calcolati in misura tale da coprire il costo di acquisto del bene locato ed il costo finanziario del capitale investito (cd. interesse implicito).
L'acquisto tramite leasing ha quindi dei costi superiori rispetto all'acquisto diretto di beni strumentali (dovuti appunto alla componente finanziaria), ma consente di acquistarli senza dover disporre del necessario capitale. Tralasciando i vantaggi di ordine giuridico (essenzialmente relativi alla possibilità di separare la titolarità dalla disponibilità di un bene) e finanziario, i vantaggi fiscali si concentrano sulla possibilità di ridurre i tempi di ammortamento rispetto a quelli ordinariamente ammessi. Si consideri l'ipotesi di una automobile: il periodo di ammortamento ordinariamente ammesso è di quattro anni. Grazie al leasing, questo periodo può essere ridotto fino alla metà, così abbreviando il recupero del capitale investito, il ciclo di sostituzione, e il costo deducibile in ciascun esercizio.
Ammortamenti raddoppiati. La regola generale, prevista dalla legge per evitare un eccessivo vantaggio fiscale, è quella di una durata del contratto di leasing non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Il vantaggio quindi è tanto più evidente, quanto più lungo è il periodo di ammortamento (un macchinario, ordinariamente ammortizzabile in dieci anni, con il leasing può essere dedotto in cinque anni).
Il vantaggio è massimo (ma solo per imprenditori e non per i professionisti) nel caso degli immobili, per i quali vale una regola particolare: la durata del contratto di leasing non può essere inferiore a otto anni, a fronte di un periodo ordinario di ammortamento di trentatre anni (in pratica, i tempi di recupero del costo si riducono a meno di un quarto). Ovviamente, questo presuppone la disponibilità, durante il periodo di durata del contratto, di flussi finanziari adeguati (per il pagamento dei canoni) e di imponibili capienti (tali da coprire i maggiori costi deducibili). Se ciò non si verifica, i maggiori costi dedotti (non coperti da corrispondenti imponibili) si traducono in perdite fiscali, che potranno essere "portate avanti" dall'impresa e dedotte non oltre il quinto esercizio successivo.
In passato, c'era la tendenza a forzare le maglie (già non particolarmente strette) di durata del contratto attraverso la prassi dei cd. maxicanoni, attraverso cioè la previsione, soprattutto nella fase iniziale del contratto, di canoni maggiorati, così da operarne la deduzione in via anticipata. Con apposite modifiche legislative, però, è stato previsto che ai fini fiscali il costo della locazione deve essere uniforme durante la durata del contratto; di conseguenza, il costo del maxicanone deve essere "spalmato" durante tale durata, evitando così abusi. La prassi del maxicanone è rimasta, ma ormai solo per ragioni extrafiscali.
Il lease back. Una figura particolare di leasing, un tempo fortemente avversata dall'amministrazione finanziaria, è quella del cd. lease back. Consiste nella vendita di un bene strumentale e nella sua riacquisizione attraverso un contratto di leasing. Gli scopi sono essenzialmente di ordine finanziario (attraverso la garanzia rappresentata dalla cessione in proprietà del bene alla società di leasing), ma non sono da escludere dei vantaggi fiscali, ad esempio rappresentati dalla possibilità di realizzare beni plusvalenti (compensando perdite fiscali pregresse, prossime alla scadenza) e di riacquistarne la proprietà al termine del contratto, deducendo dal reddito imponibile i relativi canoni.
Come premesso, questa tecnica di finanziamento è stata oggetto di sindacato fiscale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ne ha però riconosciuto la liceità, civilistica e fiscale e la stessa amministrazione finanziaria non ha potuto far altro che prenderne atto.
Leasing ed Irap. L'applicazione di un'imposta affatto particolare come l'Irap introduce alcune complicazioni nella deducibilità dei canoni di leasing. Come è noto, non è ammessa nell'Irap la deducibilità degli interessi passivi; i canoni di leasing però contengono - come sopra descritto - una componente finanziaria. Per procederne alla deduzione occorre quindi "stornare" dal canone tale componente finanziaria.
Operazione, questa, astrattamente non agevole, per il fatto che i criteri di determinazione della componente interessi nei canoni di leasing non sono uniformi ed accettati da tutti.
Nella disciplina dell'Irap è stato allora introdotto un criterio convenzionale, in base al quale è deducibile solo la parte di canone corrispondente al rimborso del capitale, che risulta pari al costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto del bene (al netto dell'opzione di riacquisto finale) diviso per il numero dei giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo d'imposta.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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