Uso delle attrezzature munite di videoterminali
di Marco Palma
Febbraio 2001
La Legge 29 dicembre 2000, n. 422, meglio nota come Legge Comunitaria 2001, ha apportato
importanti modifiche al D.Lgs 626/94, titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei
lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
La Legge Comunitaria è pubblicata sul S.O. n. 14/L alla G.U. del 20 gennaio 2001 ed è in
vigore dal giorno 5 febbraio 2001.
Le modifiche legislative apportate.
L'art. 21 della legge citata, stabilisce una nozione di lavoratore addetto al
videoterminale diversa e più ampia rispetto a quella precedentemente fornita,
intendendosi ora come tale, colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale,
in modo sistematico e abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di
cui all'art. 54. Secondo la disciplina previgente il lavoratore addetto al
videoterminale era considerato quello che utilizzava le attrezzature per almeno 4 ore
consecutive giornaliere, per tutta la settimana lavorativa. Dal confronto normativo che
precede, si evince che la tutela del lavoratore risulta ampliata, non essendo più
necessario l'uso continuativo di videoterminali per un periodo consecutivo di 4 ore,
essendo invece sufficiente il superamento della prescritta soglia settimanale per la
tutela sanitaria obbligatoria.
Volendo rappresentare la modificazione introdotta con un esempio, si avrà che:
prima della riforma:
esclusione dalla sorveglianza medica obbligatoria, se il lavoratore opera a videoterminale
per:
- 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio (ossia, mai 4 ore consecutive);
- part-time verticale settimanale su 4 giorni (ossia mai sull'arco dell'intera settimana)
dopo la riforma:
inclusione nella sorveglianza medica obbligatoria se il lavoratore opera a videoterminale
per:
- lunedì: 3 ore;
- martedì: 2 ore;
- mercoledì: 6 ore;
- giovedì: 5 ore;
- venerdì: 4 ore;
totale = 20 ore settimanali, senza previsione di soglia giornaliera.
Altre modifiche introdotte dalla riforma riguardano le disposizioni relative alla
sorveglianza sanitaria. L'art. 21 citato modifica infatti l'art. 55 del D.Lgs. 626,
prevedendo visite oftalmologiche periodiche per i lavoratori a videoterminale, senza
tenere più conto dell'età anagrafica, ma seguendo le seguenti cadenze:
- visita biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni;
- visita biennale sopra i 50 anni;
- visita quinquennale per tutti gli altri.
Come conseguenza dell'estensione della tutela di cui si tratta, si avrà che i datori
di lavoro dovranno adeguare il documento di valutazione dei rischi, programmare lo
svolgimento di accertamenti sanitari mirati, informare e formare i lavoratori ricompresi
dalla riforma, nonché organizzare le modalità di lavoro, anche in relazione alle
prescritte pause, adeguando strutturalmente i posti di lavoro dei soggetti ora interessati
dalla normativa.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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