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Vantaggi dal debutto flessibile
di Fabrizio Dabbene
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 dicembre 2004

Lo schema di decreto legislativo sull'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali, consente, dal punto di vista del mercato e delle imprese, di evitare pericolose difformità di rappresentazione dei dati di bilancio.
Le esigenze del mercato. Dopo i differenti dissesti finanziari, in Italia e all'estero, i bilanci hanno perso, agli occhi degli operatori, sempre più credibilità. I principi contabili internazionali definiscono con maggiore precisione le norme e consentono di migliorare la trasparenza delle informazioni di bilancio, rendendole continuativamente adeguate all'evoluzione legata all'attività dello Iasb. Il loro utilizzo, pur non costituendo una "assicurazione" contro la diffusione di informazioni contabili dolosamente false, consente un indubitabile salto di qualità. L'allargamento della possibilità/obbligo di utilizzo dei principi internazionali, oltre quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari, va letto come la volontà di venire incontro alle esigenze di chiarezza dei mercati.
Le esigenze delle imprese. Le imprese presentano esigenze contrapposte nell'ambito dell'applicazione dei nuovi principi. Da una parte, ci sono le società quotate che, per disposizione comunitaria, devono obbligatoriamente applicare gli Ias nei bilanci consoli dati. Per queste realtà, l'utilizzo di principi contabili uniformi anche nei bilanci individuali è condizione essenziale per l'intelligibilità delle informazioni. La rappresentazione degli stessi fatti con criteri differenti nelle due "scritture" produce risultati tra loro diversi anche in misura significativa sotto il profilo patrimoniale e reddituale. Oltre che a complicare i raccordi tra le informazioni contenute nei due documenti e la relativa interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari di impresa e gruppo.
Principi contabili uniformi semplificano i processi amministrativi e concorrono al risparmio di costi e alla minimizzazione degli errori. In questa ottica deve essere inquadrata anche l'opportunità di applicare i nuovi criteri alle società controllate da imprese che applicheranno obbligatoriamente o volontariamente gli Ias/Ifrs dal 1° gennaio 2005. Infine occorre rilevare che la difformità di definizione tecnica tra gli attuali principi nazionali e quelli internazionali avrebbe potuto creare serie difficoltà ai redattori dei bilanci.
In generale, le attuali disposizioni nazionali (che traggono origine dalle direttive comunitarie) definiscono principi generali di redazione del bilancio ma non disciplinano nel dettaglio e sotto l'aspetto tecnico la loro applicazione. Per esempio, i crediti devono essere valutati sulla base del presumibile valore di realizzo ma non viene stabilito, a differenza dalle norme Ias, come deve essere determinato il presumibile valore di realizzo.
In queste situazioni di disomogeneità dei principi nazionali rispetto a quelli internazionali sarebbe potuto risultare difficile per un'impresa giustificare divergenze di valorizzazione di talune poste tra il bilancio individuale ed il bilancio consolidato.
Le società non quotate, invece, presentano l'esigenza di aver maggiore tempo a disposizione per adeguare i processi amministrativo-contabili. Per queste imprese è, dunque, opportuna per il momento un'applicazione volontaria dei nuovi principi, mentre non sarebbe stato giustificabile un impedimento nell'utilizzo degli Ias perchè avrebbe creato una disparità di normativa eccessiva tra società quotate e società che non lo sono, con potenziali effetti di disincentivazione alla quotazione in Borsa.
Anche le modalità di applicazione degli Ias/Ifrs ai bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia è condivisibile. In via generale, l'applicazione obbligatoria dei principi internazionali alle società appartenenti a settori vigilati appare opportuna non solo per un più efficiente esercizio dell'attività di controllo. Ma anche per la necessità di assicurare condizioni di parità di trattamento sul piano prudenziale dei requisiti e dei coefficienti patrimoniali. Per le imprese di assicurazione, invece, il Governo ha dovuto rinviare l'estensione dei principi Ias ai bilanci individuali delle imprese quotate ed ai bilanci individuali e consolidati delle imprese non quotate a causa delle oggettive incertezze in merito al quadro contabile di riferimento del settore che manca ancora di standard contabili specifici per le poste tecniche assicurative.
Infine, condivisibile l'esclusione delle società minori, ovvero individuate attraverso i parametri previsti dall'articolo 2435 bis del Codice civile, sia per esigenze di organizzazione amministrativa sia per le modalità di informazione che queste imprese sono tenute a fornire.
Il quadro delle norme di bilancio che risulterà a partire dal 2005 sarà dunque duplice: da un lato le imprese che per obbligo o volontariamente applicheranno i principi internazionali e, dall'altro, le imprese che continueranno ad applicare le attuali norme nazionali. Si pensi, per esempio, ad una compravendita, tra un'impresa che applica i criteri in ternazionali e una che non li applica, di un bene che - ai sensi degli Ias - non presenta i requisiti per la cancellazione dal bilancio del venditore: lo stesso bene risulterebbe iscritto sia nel bilancio del cedente, sia in quello dell'acquirente. A questo punto, sarebbe auspicabile, nel medio termine, una più ampia convergenza delle norme contabili applicate da tutte le imprese. Un'opportunità che sarà rappresentata dal recepimento delle Direttive 2001/65 e 2003/51 che hanno modificato la IV e VII direttiva per la loro armonizzazione con i principi Ias/Ifrs.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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