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Rassegna stampa - Documento |
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Vantaggi dal debutto flessibile
di Fabrizio Dabbene
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 dicembre 2004
Lo schema di decreto legislativo sull'ambito di applicazione dei principi
contabili internazionali, consente, dal punto di vista del mercato e delle
imprese, di evitare pericolose difformità di rappresentazione dei dati di
bilancio.
Le esigenze del mercato. Dopo i differenti dissesti
finanziari, in Italia e all'estero, i bilanci hanno perso, agli occhi
degli operatori, sempre più credibilità. I principi contabili
internazionali definiscono con maggiore precisione le norme e consentono
di migliorare la trasparenza delle informazioni di bilancio, rendendole
continuativamente adeguate all'evoluzione legata all'attività dello Iasb.
Il loro utilizzo, pur non costituendo una "assicurazione" contro la
diffusione di informazioni contabili dolosamente false, consente un
indubitabile salto di qualità. L'allargamento della possibilità/obbligo di
utilizzo dei principi internazionali, oltre quanto espressamente previsto
dai regolamenti comunitari, va letto come la volontà di venire incontro
alle esigenze di chiarezza dei mercati.
Le esigenze delle imprese. Le imprese presentano esigenze contrapposte
nell'ambito dell'applicazione dei nuovi principi. Da una parte, ci sono le
società quotate che, per disposizione comunitaria, devono obbligatoriamente
applicare gli Ias nei bilanci consoli dati. Per queste realtà, l'utilizzo di
principi contabili uniformi anche nei bilanci individuali è condizione
essenziale per l'intelligibilità delle informazioni. La rappresentazione degli
stessi fatti con criteri differenti nelle due "scritture" produce risultati tra
loro diversi anche in misura significativa sotto il profilo patrimoniale e
reddituale. Oltre che a complicare i raccordi tra le informazioni
contenute nei due documenti e la relativa interpretazione degli andamenti
economici, patrimoniali e finanziari di impresa e gruppo.
Principi contabili uniformi semplificano i processi amministrativi e concorrono
al risparmio di costi e alla minimizzazione degli errori. In questa ottica
deve essere inquadrata anche l'opportunità di applicare i nuovi criteri
alle società controllate da imprese che applicheranno obbligatoriamente o
volontariamente gli Ias/Ifrs dal 1° gennaio 2005. Infine occorre rilevare
che la difformità di definizione tecnica tra gli attuali principi
nazionali e quelli internazionali avrebbe potuto creare serie difficoltà
ai redattori dei bilanci.
In generale, le attuali disposizioni nazionali (che traggono origine dalle
direttive comunitarie) definiscono principi generali di redazione del bilancio
ma non disciplinano nel dettaglio e sotto l'aspetto tecnico la loro applicazione.
Per esempio, i crediti devono essere valutati sulla base del presumibile valore
di realizzo ma non viene stabilito, a differenza dalle norme Ias, come deve
essere determinato il presumibile valore di realizzo.
In queste situazioni di disomogeneità dei principi nazionali rispetto a quelli
internazionali sarebbe potuto risultare difficile per un'impresa
giustificare divergenze di valorizzazione di talune poste tra il bilancio
individuale ed il bilancio consolidato.
Le società non quotate, invece, presentano l'esigenza di aver maggiore tempo a
disposizione per adeguare i processi amministrativo-contabili. Per queste imprese
è, dunque, opportuna per il momento un'applicazione volontaria dei nuovi principi,
mentre non sarebbe stato giustificabile un impedimento nell'utilizzo degli Ias
perchè avrebbe creato una disparità di normativa eccessiva tra società quotate e
società che non lo sono, con potenziali effetti di disincentivazione alla
quotazione in Borsa.
Anche le modalità di applicazione degli Ias/Ifrs ai bilanci delle banche e degli
altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia è
condivisibile. In via generale, l'applicazione obbligatoria dei principi
internazionali alle società appartenenti a settori vigilati appare opportuna non
solo per un più efficiente esercizio dell'attività di controllo. Ma anche per la
necessità di assicurare condizioni di parità di trattamento sul piano prudenziale
dei requisiti e dei coefficienti patrimoniali.
Per le imprese di assicurazione, invece, il Governo ha dovuto rinviare
l'estensione dei principi Ias ai bilanci individuali delle imprese quotate ed ai
bilanci individuali e consolidati delle imprese non quotate a causa delle
oggettive incertezze in merito al quadro contabile di riferimento del
settore che manca ancora di standard contabili specifici per le poste
tecniche assicurative.
Infine, condivisibile l'esclusione delle società minori, ovvero individuate
attraverso i parametri previsti dall'articolo 2435 bis del Codice civile, sia
per esigenze di organizzazione amministrativa sia per le modalità di informazione
che queste imprese sono tenute a fornire.
Il quadro delle norme di bilancio che risulterà a partire dal 2005 sarà dunque
duplice: da un lato le imprese che per obbligo o volontariamente applicheranno
i principi internazionali e, dall'altro, le imprese che continueranno ad
applicare le attuali norme nazionali. Si pensi, per esempio, ad una compravendita,
tra un'impresa che applica i criteri in ternazionali e una che non li applica,
di un bene che - ai sensi degli Ias - non presenta i requisiti per la
cancellazione dal bilancio del venditore: lo stesso bene risulterebbe iscritto sia
nel bilancio del cedente, sia in quello dell'acquirente. A questo punto,
sarebbe auspicabile, nel medio termine, una più ampia convergenza delle
norme contabili applicate da tutte le imprese. Un'opportunità che sarà
rappresentata dal recepimento delle Direttive 2001/65 e 2003/51 che hanno
modificato la IV e VII direttiva per la loro armonizzazione con i principi
Ias/Ifrs.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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