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La vera emergenza è in nota integrativa
di Matteo Caratozzolo
Il Sole 24 Ore
Martedì 2 dicembre 2003

E' in corso di esame presso le commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo per la parziale attuazione della Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001: si tratta della direttiva sul fair value degli strumenti finanziari nei bilanci di tutte le società italiane, comprese le banche e le istituzioni finanziarie. La direttiva prevede la possibilità, per tutte le imprese che non siano già obbligate ad applicare gli Ias dal 2005 in base al regolamento comunitario n. 1606/02, di applicare i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli strumenti finanziari previsti dai documenti Ias 32 e Ias 39.
Il Governo ha ritenuto di dover attuare per ora solo una parte della direttiva, quella che richiede a tutte le società di capitali, con la sola esclusione delle piccole imprese abilitate a redigere il bilancio in forma abbreviata, di fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio e consolidato una serie di informazioni sul fair value e sui rischi finanziari affrontati. Queste informazioni dovranno essere fornite già nel bilancio d'esercizio 2004.
Le informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Nella nota integrativa si devono dare per gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla società (futures, options, swap, ecc.) indicazioni sulla loro entità e natura e sul loro fair value. Inoltre, per tutte le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, crediti finanziari, titoli a reddito fisso, azioni proprie) iscritti in bilancio a un valore superiore al fair value, occorre indicare il fair value e giustificare la differenza tra i due valori.
Nella relazione sulla gestione, per gli strumenti finanziari utilizzati dalla scoietà in misura significativa devono essere fornite informazioni sulle politiche di copertura dei rischi finanziari e sull'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
Si tenga presente che il concetto di «strumento finanziario» al quale fa riferimento la direttiva è ben più ampio di quello accolto dal decreto Draghi e dalla vigente legislazione civilistica, perché comprende anche tutti i crediti e debiti, commerciali e finanziari, sorti su base contrattuale e i derivati di credito. Pertanto non cè in Italia società, per piccola che sia, che non abbia nel proprio bilancio strumenti finanziari, perché non c'è impresa che non abbia almeno crediti verso clienti e debiti verso fornitori.
Mentre dalle disposizioni sulle informazioni da fornire in nota integrativa possono essere escluse le piccole imprese, quelle che devono essere fornite nella relazione sulla gestione non prevedono alcuna esclusione.
I problemi da affrontare. Queste disposizioni pongono alle imprese italiane, specie a quelle di minori dimensioni, problemi di non facile soluzione.

[1] Definizione di strumento finanziario e determinazione del fair value: manca anzitutto nello schema di decreto legislativo un'adeguata definizione generale di strumenti finanziari primari e derivati, paragonabile a quella che figura nello Ias 32. L'Oic - Organismo italiano di contabilità - in un documento inviato alle commissioni parlamentari ha proposto che tale definizione venga inserita nel decreto, facendo riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale. Inoltre, poiché manca nel decreto un'adeguata previsione dei criteri di determinazine del fair value, l'Oic ha proposto che i «modelli e tecniche di valutazione» per la determinazione del fair value che il decreto richiama siano quelli indicati dai principi contabili, nazionali e internazionali.

[2] Il fair value delle immobilizzazioni finanziarie: va osservato, anzitutto, che alcune immobilizzazioni finanziarie come le partecipazioni in società controllate e collegate e in joint venture non possono e non devono essere valutate al fair value in base allo Ias 39, per cui richiedere ugualmente il calcolo di tale valore e la sua indicazione in nota integrativa è un non senso. Inoltre, la determinazione del fair value per le altre immobilizzazioni, alcune delle quali non sono costituite da strumenti quotati (partecipazioni di minoranza non quotate, crediti finanziari che non formano oggetto di negoziazione, titoli di debito non quotati) pone le imprese medio-piccole meno agguerrite di fronte a difficoltà quasi insormontabili; anche perché a oggi il documento Ias 39 non ha ancora trovato una sua stesura definitiva ed è assoggettato a frequenti ritocchi e rimaneggiamenti. Meglio sarebbe stato se l'applicazione della direttiva fosse stata rinviata almeno al 2005.

[3] Le informazioni sui rischi finanziari: infine, per quanto riguarda le informazioni sui rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, esse richiedono l'applicazione di una serie di criteri che sono precisati dal documento Ias 32, anch'esso soggetto a una serie di ritocchi e modifiche.

La stranezza della situazione è che buona parte delle società italiane si verrà a trovare nella necessità di applicare ante litteram, fin dal bilancio 2004, due fra i documenti più complessi e controversi dello Iasb, il 32 e il 39, che le maggiori imprese italiane (società quotate, banche, eccetera) dovranno applicare solo dall'esercizio 2005.
Per consentire un'applicazione corretta delle disposizioni del decreto l'Organismo italiano di contabilità provvederà a elaborare un apposito documento interpretativo e applicativo.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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